Sicurezza sul lavoro: l’esclusione del rischio interferenziale in capo al committente non esclude la responsabilità dell’appaltatore datore di lavoro della vittima.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 29919/2019 – depositata il 09.07.2019 con la quale la Suprema Corte, affrontando il tema dei reati di evento connessi alla violazione delle norme poste a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale che riconosce la autonoma responsabilità in capo a ciascun soggetto titolare di una posizione di garanzia per l’incidente occorso in cantiere.

 

L’incidente sul lavoro, l’imputazione ed il doppio grado di giudizio.

La Corte d’Appello di L’Aquila riformava parzialmente la sentenza del Tribunale in sede impugnata dagli imputati dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali contestati al datore di lavoro della vittima confermandone la penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo; viceversa, la stessa Corte territoriale, pronunciava assoluzione con formula piena nei confronti del titolare della ditta committente.

Gli imputati,  tratti  a giudizio nelle rispettive qualità per l’apprezzamento delle quali si rimanda alla lettura della sentenza, rispondevano dei reati di cui agli artt. 113, 589, 2 comma c.p, perchè, in cooperazione colposa fra di loro, per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza omettevano di dar seguito a plurime cautele previste dal d.lgs 81/08 dalle quali derivava lo schiacciamento del lavoratore che veniva investito da una sponda metallica provocandone l’immediato decesso.

 

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale di L’Aquila ricorreva per cassazione il titolare della ditta appaltatrice denunciando vizi di legge e di motivazione della sentenza impugnata, segnatamente, per quanto qui di interesse, lamentando la asimmetria tra la esclusione della responsabilità dell’impresa committente e quella persistente a suo carico per la quale, al contrario, il giudice del gravame avrebbe dovuto giungere al medesimo esito liberatorio.

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il Supremo Collegio rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata.

In punto di diritto si riportano i passaggi della motivazione che affrontano il tema della reciproca autonomia delle posizioni di garanzia:

Nel caso di specie dall’esame congiunto delle sentenze di merito emerge la insussistenza delle proposte censure. Va in primo luogo posto in rilievo che il ricorrente (strategia difensiva comune a tutti gli imputati nei giudizi di merito) continua a ritenere esclusa la propria responsabilità riferendo l’evento unicamente alla condotta colposa del di lui coimputato -omissis- (mandato assolto dalla Corte territoriale), per poi comunque contraddirsi ove afferma (pag. 10 del ricorso) che “alla condanna del – omissis -, non può che accompagnarsi quella del omissis”.

Appaiono pertanto del tutto non pertinenti le considerazioni del ricorrente in ordine all’escluso rischio interferenziale, la cui mancata esclusione, in ipotesi, non avrebbe  certamente comportato una sua assoluta esenzione da responsabilità, ove si consideri che è giurisprudenza costante di questa Corte che il fatto che la posizione di garanzia fosse rivestita anche da altri soggetti, non costituisce poi esclusione di responsabilità per alcuno dei medesimi, poiché in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez. 4, n. 6507 del 9/2/2018, Rv. 272464; Sez.4, n.18826 del 9/2/2012, Rv.253850).

Nella specie peraltro è emerso oltre al fatto che l’odierno ricorrente era incontestatamente il datore di lavoro del – omissis -, che questi ebbe ad eseguire unitamente al lavoratore la manovra di istallazione e montaggio della pista basculante, omettendo di utilizzare tutte e quattro le imbracature di metallo presenti sul carro ponte, operando sotto un carico sospeso. Sul punto del resto il ricorso è assolutamente silente, continuando il ricorrente anche nei successivi motivi a dolersi esclusivamente dell’assoluzione del – omissis- (cfr. ad esempio pagg. 6 e 7 del ricorso o pag. 9 ove testualmente si afferma: il magistrato dell’impugnazione ha errato nel non considerare il comportamento colposo del – omissis – quale necessario antecedente logico dell’evento infausto occorsi al – omissis -).”

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Riferimenti normativi:

Art. 589 c.p., omicidio colposo:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 

Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

 Art 26 d.lgs 81/2008, obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione:

  1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
  2. a)verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1)  acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2)  acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

  1. b)fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
  2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  3. a)cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  4. b)coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
  5. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.(comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013).

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Quadro giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro e in ordine alla responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia sui luoghi di lavoro:

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2018, n.6507:

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Cassazione penale sez. IV, 17/06/2014, n.43168:

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all’organizzazione dei lavori, sicché dell’infortunio che sia occorso all’extraneus risponde il debitore di sicurezza, sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio quale definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a rischio (riconosciuta, nella specie, la responsabilità del responsabile della sicurezza di una ditta che stava effettuando dei lavori di realizzazione di alcuni box auto interrati per la morte di un minore, in quanto non aveva adottato tutte le misure idonee a scongiurare ogni possibile fattore di rischio, coprendo le aperture esistenti sul solaio dei box, da ove la vittima era caduta, dopo essersi introdotta illegittimamente nell’area del cantiere).

Cassazione penale sez. IV, 10/10/2013, n.7955:

In tema di infortuni sul lavoro, non integra il “comportamento abnorme” idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo. (Nel caso di specie, relativo all’amputazione di una falange ungueale subita dal dipendente di un panificio che aveva introdotto la mano negli ingranaggi privi di protezione di una macchina “spezzatrice”, la Corte ha ritenuto irrilevante accertare se il lavoratore avesse inteso separare un pezzo di pasta dall’altro o invece eliminare delle sbavature del prodotto).

Cassazione penale sez. IV, 09/02/2012, n.18826:

In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Cassazione penale sez. IV, 23/11/2012, n.49821:

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato il responsabile del servizio senza individuare quali fossero le attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi da costui omesse, con riferimento ad un evento letale verificatosi in ambito aziendale).

Cassazione penale sez. V, 17/01/2007, n.5001:

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.

Cassazione penale sez. IV, 08/11/2005, n.14175:

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all’art. 72 d.P.R. n. 547 del 1955 – che prevede che gli organi pericolosi delle macchine devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con i congegni di messa in moto e di movimento della macchina – intende evitare il rischio che chiunque, addetto o non alle macchine, dipendente o estraneo, per qualunque motivo, possa venire a contatto con le parti pericolose del congegno e riportare danni: la norma dunque non ha come specifico destinatario l’operaio addetto, ma è rivolta alla tutela di chiunque.

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