E’ punibile per sequestro di persona l’operatore sanitario che nega la libertà di movimento del paziente psichiatrico.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 32803/2019 – depositata il 22.07.2019, che tratta il tema della responsabilità penale dell’operatore sanitario, con la quale il Supremo Collegio ha chiarito che integrano il reato di sequestro aggravato di persona e non quello afflittivo di violenza privata le condotte coercitive finalizzate a limitare la libertà di movimento dei pazienti psichiatrici in cura presso la struttura ospedaliera.

 

L’imputazione e il doppio grado di merito.

La Corte d’appello di Roma confermava con sentenza di condanna inflitta dal G.u.p. in sede all’esito del giudizio abbreviato per i reati di maltrattamento e sequestro di persona aggravato consumati in danno dei degenti attraverso diverse condotte di natura coercitiva e con metodi di natura aggressiva quali: strattonamenti, assenza di vigilanza, percosse in varie parti del corpo, impedimento della libertà di movimento attraverso l’apposizione di un materasso alla porta di ingresso delle camere, negazione della libertà di circolazione all’interno della struttura durante la turnazione notturna che avveniva a causa della chiusura delle porte delle camere di ricovero dei pazienti psichiatrici. In tale ottica i giudici del merito disattendevano la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata, anziché sequestro di persona.

 

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale di Roma interponeva ricorso per cassazione l’imputato, denunciando  violazione di legge e vizio di motivazione per la denegata derubricazione del reato di sequestro di persona in violenza privata e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso dichiarandolo inammissibile.

Di seguito si riporta il passaggio del compendio motivazionale di interesse per il presente commento, dal quale si deduce la responsabilità penale dell’operatore sanitario per il reato di sequestro di persona aggravato:

Dal provvedimento impugnato si evince che al momento dell’arrivo dei Carabinieri l’odierno ricorrente aveva chiuso a chiave omissis e che in altra stanza, ove dormivano omissis e omissis, era stato posizionato un materassino contro la porta di ingresso, in modo da non consentire l’uscita.

Dall’istruttoria esperita era emerso che trattavasi di modalità abituali, poste in essere dagli operatori in servizio presso la struttura, per non essere disturbati durante il servizio notturno.

In sostanza, la limitazione della possibilità di uscire dalla stanza rappresenta, ad avviso della Corte territoriale, la connotazione tipica del sequestro di persona, che si differenzia dalla violenza privata, con cui ha in comune l’elemento della coercizione, proprio in considerazione di ciò.

La tecnica del materassino, hanno poi osservato i giudici di merito, ha ostacolato di fatto la libertà di movimento dei pazienti.

In tale ottica è stata disattesa la richiesta di riqualificazione del fatto in reato di violenza privata, anziché sequestro di persona. Si rileva,  sul punto specifico, che secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia, perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all’art 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento. ( Sez. 5, n.44548 del 8/05/2015 – dep. 04/11/2015, T. , Rv. 264685).

Parimenti è stata disattesa dai giudici del merito la tesi difensiva, secondo cui tali modalità erano finalizzate a garantire l’incolumità dei degenti, trattandosi di un’ipotesi smentita, non solo dai riscontri obiettivi, ma dall’intero complesso di elementi indicativi di condotte maltrattanti, caratterizzate da percosse, offese, umiliazioni e vessazioni, contrarie a elementari principi di umanità.”

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Riferimenti normativi:

Art. 610 c.p., Violenza privata:

  1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni .
  2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Art. 605 c.p., Sequestro di persona:

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

  1. 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
  2. 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

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Rassegna giurisprudenziale di riferimento in ordine agli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona:

Cassazione penale sez. V, 08/05/2015, n.44548:

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all’art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento.

Cassazione penale sez. V, 31/10/2014, n.10543:

Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. Pertanto, quando l’agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha affermato la responsabilità, in ordine ai reati di cui agli art. 605 e 610 cod. pen., nei confronti dell’imputato per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a telefonare alla moglie in ora notturna per chiedere di rilasciare una procura a vendere un terreno destinato a soddisfare, col ricavato, il credito dello stesso imputato).

Cassazione penale sez. V, 14/10/2014, n.49610:

Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell’indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un’autovettura).

Cassazione penale sez. II, 02/03/2011, n.11738:

I reati di sequestro di persona e di violenza privata concorrono nella condotta di restrizione della libertà personale finalizzata a costringere la vittima a fare qualcosa. (Fattispecie in cui l’autore del fatto aveva privato della libertà la vittima per indurla alla confessione di un furto e all’indicazione dei complici).

Cassazione penale sez. V, 01/03/2011, n.23215:

Non è configurabile, in virtù del principio di specialità (art. 15 c.p.) il delitto di violenza privata, qualora la violenza fisica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per il fine previsto dal reato di sequestro di persona, e cioè per privare la vittima della libertà. (Nella specie la parte offesa fu picchiata, spogliata dei cellulari e “caricata” su un auto in cui ebbe inizio la privazione della sua libertà).

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