Facebook e reati contro l’onore: è diffamazione pubblicare post sui presunti costumi sessuali di terze persone quando le espressioni lesive non sono scriminate dall’esercizio del diritto di critica.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 33495/2019 – depositata il 24.07.2019 resa in tema di reati informatici, con la quale la Suprema Corte ha escluso che possa rientrare nella sfera dell’esercizio del diritto di critica qualsivoglia attacco divulgato a mezzo social network che leda la dignità morale della persona offesa con gratuite modalità offensive.

 

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna inflitta all’imputato per il reato di cui all’art 595 c.p., tratto a giudizio per essersi reso responsabile delle diffamazioni perpetrate a mezzo Facebook in danno dell’ex moglie del nipote, ventilando relazioni extraconiugali della persona offesa.

Il primo Giudice aveva inflitto al prevenuto la condanna alla pena di giorni venti di reclusione condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituitasi in giudizio per un importo pari ad euro 7.000,00.

 

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte territoriale milanese proponeva ricorso per cassazione l’imputato, articolando plurimi motivi di critica con i quali denunciava vizi di legge e di motivazione per l’apprezzamento dei quali si rimanda alla lettura della sentenza in commento.

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il Supremo Collegio ha accolto parzialmente il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarandolo inammissibile nel resto.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza:

(i) sulla punibilità delle condotte diffamatorie e l’insussistenza della scriminante del diritto di critica:

“Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. La Corte territoriale aveva, infatti, in relazione al dedotto diritto di critica, congruamente motivato l’insussistenza dei requisiti che consentono di ritenere scriminata la condotta ascritta all’imputato in virtù dell’esercizio del detto diritto, sottolineando la totale gratuità delle espressioni adoperate, e ciò di là della veridicità o meno di alcuni aspetti della vicenda da cui esse trassero spunto.

 Ha spiegato la Corte – condividendo e rinviando alla dettagliata ricostruzione del primo giudice fatta propria con motivazione non meramente confermativa ma criticamente rivalutativa – che in alcun modo potessero ritenersi assistite dal requisito della continenza – rispetto al contesto di tipo economico in cui si inseriscono – le frasi pubblicate, risolventesi, piuttosto, esse, per le modalità espressive, oltre che per i contenuti, in una gratuita aggressione della dignità della persona. Il secondo motivo, nella parte in cui lamenta il travisamento delle dichiarazioni di alcuni testimoni in ordine a circostanze del fatto non ritenute comunque sufficienti dai giudici di merito a far assurgere a scriminante il contesto sottostante, tradisce peraltro la deduzione di una diversa prospettazione del fatto, in quanto tale non sindacabile in questa sede, laddove la ricostruzione contenuta in sentenza sia sostenuta da congrue argomentazioni. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).”

(ii)  Sul trattamento sanzionatorio:

“Fondato è, invece, il quarto motivo, non apparendo sufficientemente motivata la ragione che ha indotto a ritenere adeguata e congrua la pena detentiva, tenuto anche conto, come evidenziato dal ricorrente, dell’età dell’imputato, e che la scelta di tale tipo di sanzione rispetto alla tipologia del reato in contestazione – secondo l’interpretazione della Corte EDU, cfr. sentenze 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia; 22 aprile 2010, Fatallayev c. Azerbaigian e 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia, – esige la ricorrenza di circostanze eccezionali, costituendo essa, per tale fattispecie delittuosa, extrema ratio.”

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Riferimenti normativi:

Art. 595 c.p., Diffamazione:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Art. 51 c.p., Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (diritto di critica):

L’esercizio di un diritto  o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine

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Quadro giurisprudenziale in tema di diffamazione a mezzo social network:

Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.32407:

Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità, sia pur espressi in forma aspra e vibrata, sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., “sub specie” di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche e sempre che dette espressioni non travalichino i limiti del corretto esercizio di tale diritto.

Tribunale Pescara, 05/03/2018, n.652:

Il reato di diffamazione a mezzo social network (Facebook) è integrato anche quando la vittima può essere individuata da una serie concordante di elementi indiziari, pur non essendo mai esplicitamente indicato il suo nome, gli stessi elementi che possono consentire di individuarlo come bersaglio anche ad altri frequentatori del social network su cui i post vengono pubblicati. Ovviamente, quando la vittima non è un personaggio famoso, si tratta di una cerchia di persone limitata a coloro che per motivi personali o di lavoro sono a conoscenza dei particolari della sua vita privata (ad esempio, l’occupazione lavorativa, il giorno del compleanno, la motocicletta posseduta). Tuttavia, si tratta di un ambito quantitativamente apprezzabile ed ampiamente sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato di diffamazione, il che vale a configurare anche l’ipotesi aggravata di cui al comma terzo dell’art. 595 c.p. poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

Cassazione penale sez. V, 23/01/2017, n.8482:

La pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook con l’attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all’art. 595, commi 2 e 3,c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità e non nella diversa ipotesi del mezzo della stampa giustapposta dal Legislatore nel medesimo comma. Deve, infatti, tenersi distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall’ambito – più vasto ed eterogeneo –  della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. In caso di diffamazione mediante l’utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47 del 1948, ed in particolare, l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 13.

Cassazione penale, sez. V , 12/07/2018 , n. 42630

Se il social network non collabora nell’identificazione dell’autore del reato, le indagini devono essere approfondite per individuare chi ha scritto il post. Ad affermarlo è la Cassazione che ha imposto ai giudici di merito di motivare adeguatamente le ragioni dell’archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione on line. Il caso riguardava alcuni post offensivi pubblicati su Facebook da un utente la cui identità era rimasta incerta, a seguito del rifiuto dei gestori di Facebook di fornire l’indirizzo IP dell’autore del messaggio. Il decreto di archiviazione disposto dal Gip veniva però impugnato in Cassazione dalla persona offesa che lamentava l’assoluta mancanza di indagini suppletive e di analisi degli ulteriori indizi forniti dalla persona offesa. Da qui la pronuncia della Suprema corte che ha imposto ai giudici di merito di andare oltre la mancata collaborazione dei social network e di approfondire tutti gli elementi utili alle indagini.

Cassazione penale , sez. V , 03/05/2018 , n. 40083

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’ art. 595, comma terzo, cod. pen. , poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

Cassazione penale, sez. V , 19/02/2018 , n. 16751

In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’ art. 57 c.p. , in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook). (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria).

Cassazione penale, sez. V, 04/12/2017, n. 5175.

La legge n. 48 del 2008 (Ratifica della convenzione di Budapest sulla criminalità informatica) non introduce alcun requisito di prova legale, limitandosi a richiedere l’adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza tuttavia imporre procedure tipizzate. Ne consegue che il giudice potrà valutarle secondo il proprio libero convincimento (fattispecie relativa alla pubblicazione di un post ingiurioso su Facebook).

Cassazione penale, sez. V, 19/10/2017, n. 101.

Si configura il reato di diffamazione a mezzo di strumenti telematici se i commenti diffamatori, pubblicati tramite post sul social network Facebook, possono, pur in assenza dell’indicazione di nomi, riferirsi oggettivamente ad una specifica persona, anche se tali commenti siano di fatto indirizzati verso i suoi familiari. 

Cassazione penale, sez. V, 29/05/2017, n. 39763.

In tema di diffamazione, l’individuazione del destinatario dell’offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell’offesa, sulla base di un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell’offesa (esclusa, nella specie, la configurabilità del reato per la condotta dell’imputato, che, in un post su Facebook, aveva espresso il suo sdegno per le modalità con cui erano state celebrate le esequie di un suo caro parente).

Cassazione penale, sez. V, 23/01/2017, n. 8482.

La pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook con l’attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all’art. 595, commi 2 e 3,c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità e non nella diversa ipotesi del mezzo della stampa giustapposta dal Legislatore nel medesimo comma. Deve, infatti, tenersi distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall’ambito – più vasto ed eterogeneo – della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. In caso di diffamazione mediante l’utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47 del 1948, ed in particolare, l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 13.

Cassazione penale, sez. I, 02/12/2016, n. 50.

È del tribunale penale la competenza a giudicare la condotta consistente nella diffusione di messaggi minatori e offensivi attraverso il social network Facebook, configurando i reati di minacce e diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3 c.p.

Cassazione penale, sez. I, 02/12/2016, n. 50.

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.

Cassazione penale, sez. V, 14/11/2016, n. 4873.

Ove taluno abbia pubblicato sul proprio profilo Facebook un testo con cui offendeva la reputazione di una persona, attribuendole un fatto determinato, sono applicabili le circostanze aggravanti dell’attribuzione di un fatto determinato e dell’offesa recata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, ma non quella operante nell’ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato.

Cassazione penale, sez. V, 07/10/2016, n. 2723.

La divulgazione di un messaggio di contenuto offensivo tramite social network ha indubbiamente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, proprio per la natura intrinseca dello strumento utilizzato, ed è dunque idonea ad integrare il reato della diffamazione aggravata (fattispecie relativa all’inserimento di un messaggio offensivo sul profilo Facebook della persona offesa).

Cassazione penale, sez. V, 13/07/2015, n. 8328.

La condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, sicché, se tale commento ha carattere offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.

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