Commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio il sanitario di turno alla guardia medica che si limita ad una consulenza telefonica senza visitare il malato che ne aveva bisogno.
Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n. 34535/2019 – depositata il 29.07.2019 che tratta il tema del responsabilità professionale del medico, con la quale la Corte di Cassazione chiamata al vaglio di legittimità, ha confermato la responsabilità penale del sanitario in servizio di guardia medica per aver rifiutato e omesso l’intervento tempestivo presso il domicilio dei pazienti, limitandosi ad accertare lo stato di salute di quest’ultimi con una diagnosi telefonica.
L’imputazione e il doppio grado di giudizio.
La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza di condanna inflitta dal primo Giudice all’imputato tratto a giudizio per rispondere del delitto di rifiuto di atti d’ufficio di (art 328 cod. pen.) poiché, nella qualità di medico in servizio presso la Guardia Medica della struttura ospedaliera, ometteva di recarsi presso l’albergo in cui alloggiavano gli otto pazienti, di cui 6 bambini, che presentavano disturbi gastrointestinali e sintomi di dissenteria, con vomito e diarrea, nonostante la richiesta indirizzata a quest’ultimo dal titolare della struttura alberghiera che temendo il diffondersi di un epidemia nel gruppo di turisti e un peggioramento delle condizioni, segnatamente dei minori.
Dalla lettura della sentenza si ricava che lo stesso albergatore provvedeva poi a contattare il 118 che si recava tempestivamente sul luogo per gli interventi del caso.
Il ricorso per cassazione.
Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte territoriale di Brescia interponeva ricorso per cassazione l’imputato, con plurimi motivi di impugnazione per il cui apprezzamento si rimanda alla lettura della sentenza in commento.
Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione della sentenza di maggiore interesse per gli operatori del diritto che si occupano della responsabilità dei sanitari:
“Quanto al primo motivo, alla stregua della ricostruzione fattuale della vicenda, operata dai giudici di merito, come sopra sintetizzata, correttamente sono stati ravvisati nella condotta del prevenuto gli estremi integrativi del reato di cui all’art. 328 comma 1 cod. pen., il quale punisce, tra l’altro, il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità, allorché questo debba essere compiuto senza ritardo.
È rimasto storicamente accertato che l’imputato, medico di turno di notte presso la postazione di [omissis], richiesto dall’albergatore omissis di intervenire presso il proprio albergo, non ebbe a recarsi all’hotel omissis (BG) per visitare otto soggetti, ivi ospitati, di cui sei bambini stranieri, che accusavano malesseri.
Non risultano elementi di riscontro dell’attestazione, dal sanitario redatta, secondo cui lo stesso aveva annotato di avere deciso comunque di recarsi all’albergo per valutare lo stato di salute dei pazienti. Al suo arrivo alle ore 2.05, avendo preso atto della presenza di ambulanze ed auto medica, sarebbe tornato indietro; tuttavia non risulta che alcuno lo abbia incontrato o che l’imputato si sia fatto vedere per comprovare la sua presenza presso l’albergo dal quale era stato chiamato.
Le deduzioni sviluppate nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti che entra inammissibilmente nel merito delle valutazioni discrezionali della Corte di appello, convergenti con quelle del Giudice di primo grado, e sviluppate, senza incorrere in fallace logiche, sulla base di massime di esperienza plausibili e pertinenti al caso in esame.
Nella specie, l’obbligo dell’omissis di effettuare la visita domiciliare richiestagli, trova la sua fonte normativa nel d.P.R. n. 41 del 1991, il quale, all’art. 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione “per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti” e, durante il turno di guardia, “è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti“.
“(…) Con il terzo motivo si deduce l’assenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 328 cod. pen. sul presupposto che il ricorrente abbia agito in buona fede e nella convinzione dell’inesistenza di ragioni di urgenza che gli imponessero di effettuare una visita all’albergo dei soggetti in stato di malessere.
Con pieno fondamento, ambedue le decisioni di merito hanno individuato nel singolare modo di procedere del sanitario, le condizioni integrative della contestata fattispecie di rifiuto di un doveroso atto di ufficio. Soluzione, per altro,perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice in casistiche affatto omologhe a quella in esame.
La fattispecie integra un reato di pericolo che si perfeziona ogni volta in cui sia denegato un atto non ritardabile e dovuto in rapporto alla specifica qualità del pubblico ufficiale agente (ex plurimis: Sez. 6, n. 34471 del 15.5.2007 Rv. 237795; Sez. 6, n. 35324 del 28.5.2008, Rv. 241250).
In tale ultima prospettiva le professioni di buona fede addotte dal ricorrente si mostrano, oltre che non dirimenti proprio rispetto alla natura di reato di pericolo della fattispecie ascrittagli, implausibili sul piano della ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, avuto riguardo all’insuperabile dato probatorio riveniente nel tempestivo intervento del servizio del 118 (nella stessa situazione sottoposta al medico di turno) e del tentativo di rabberciare un supposto postumo sopralluogo non documentato (se non con una personale autocertificazione di intervento di fatto non effettuato).
È invero singolare e contraddittoria la ricostruzione del profilo psicologico offerta dal medico: da un lato ritiene che non esistono le ragioni di urgenza per intervenire, dall’altro con un ripensamento successivo, si sarebbe diretto all’albergo per constatare che altri al posto suo erano sopraggiunti con maggiore tempestività, senza personalmente sincerarsi della situazione che gli era stata descritta (ritenuta dall’imputato particolarmente “enfatizzata”), evitando accuratamente di farsi vedere: si tratta di elementi, già messi in luce dai giudici di merito, che escludono integralmente la addotta buona fede del ricorrente. Anche questo motivo non trova fondamento nella realtà processuale descritta nelle pronunce di merito.”
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Quadro normativo di riferimento in ordine alle condotte ascritte al sanitario:
Art. 328 cod. pen., Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione:
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 359 cod. pen., persone esercenti un servizio di pubblica necessità:
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione
Art. 13. Compiti ed obblighi del medico
- Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva deve presentarsi, all’inizio del turno, presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno medesimo, per effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale che gli saranno richiesti.
- Il medico che effettua il servizio in forma di disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 4, deve essere reperibile presso il proprio domicilio, od altra sede da lui stesso indicata, per tutta la durata del turno assegnatogli.
- Durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure – ove esista – dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto.
- Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere agli atti; per ciascuna chiamata dovrà essere rilevabile quanto segue:
- a) nome, cognome, età ed indirizzo dell’assistito;
- b) generalità del richiedente (nel caso che sia persona diversa dall’assistito) ed eventuale relazione con l’assistito;
- c) ora della chiamata;
- d) eventuale sintomatologia prospettata;
- e) ora in cui l’intervento è stato effettuato (ovvero motivazione del mancato intervento);
- f) tipologia dell’intervento richiesto ed effettuato.
- Le chiamate dirette alla centrale operativa devono risultare agli atti mediante appositi apparati di registrazione. Tutte le registrazioni sono coperte da segreto d’ufficio.
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Rassegna giurisprudenziale in materia di responsabilità penale del sanitario per il delitto di rifiuto di atti d’ufficio:
Cassazione penale sez. VI, 12/07/2017, n.43123:
Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù delle peculiari condizioni in cui versava il paziente, che il medico sarebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che si consumassero le ragioni della sua necessità.).
Cassazione penale sez. VI, 29/05/2017, n.35233:
Il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328, comma 1, c.p. è reato di pericolo che ricorre ogni qualvolta venga negato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze protette dall’ordinamento e si verifica anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, a prescindere dal concreto sito dell’omissione; risponde di tale reato, pertanto, il medico che abbia negato ad un paziente la prescrizione di farmaci relativi ad una terapia oncologica che non poteva subire interruzioni (nello specifico la Corte ha ritenuto corretta la prospettazione dei Giudici di merito per cui l’urgenza sostanziale e l’indifferibilità della prescrizione non poteva essere correlata al potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità della terapia, di talché il rifiuto non integrava una legittima valutazione discrezionale del medico, ma si risolveva in un indebito comportamento omissivo sulla base di generici e infondati richiami al rispetto dell’orario di visita dell’ambulatorio).
Cassazione penale sez. VI, 29/09/2016, n.40753:
Risponde del reato di cui all’art. 328 c.p. il dirigente medico, in servizio presso il Pronto Soccorso con mansioni di medico di guardia, che aveva omesso di visitare una paziente che si era presentata lamentando un dolore al braccio sinistro in conseguenza di una caduta, nonostante il reiterato invito fattogli dall’infermiera di sottoporre a visita la paziente per una probabile frattura alla spalla.
Cassazione penale sez. VI, 22/10/2015, n.45928:
Il servizio di pronta disponibilità, previsto dal d.P.R. n. 348 del 1983, è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia, con la conseguenza che esso presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dall’Ospedale ne sia stata comunque sollecitata la presenza. Su questi presupposti, la condotta del sanitario che si sottragga alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, integra il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328, comma 1, c.p.
Cassazione penale sez. VI, 03/06/2014, n.38354:
Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. del medico anestesista, incaricato di prestare la dovuta assistenza all’intervento chirurgico svolto su di un bambino, che si era allontanato subito dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, senza attendere il regolare risveglio del paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere, nei fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità, rendendosi irreperibile ed irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella consapevolezza di avere lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un paziente appena operato, oltre quaranta minuti durante i quali -a seguito dell’insorgere di serie complicanze respiratorie nel paziente- era stato insistentemente e reiteratamente cercato dai medici e dal centralino dell’ospedale.
Cassazione penale sez. VI, 30/10/2012, n.23817:
Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.
Cassazione penale sez. VI, 05/04/2013, n.19759:
Per l’accertamento del delitto di rifiuto di atti d’ufficio nell’espletamento dell’attività di “Servizio del 118” è irrilevante che la morte di chi richiede il soccorso sia praticamente inevitabile, considerato che la funzione dell’intervento del “118” non deve essere limitata ai presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una “presenza terapeutica” o “lenitiva del dolore”. L’obbligo d’intervento, diretto ad assicurare al paziente l’assistenza sanitaria, riguarda tanto la salute fisica che quella psichica e comprende anche la necessità di alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale.
Cassazione penale sez. VI, 11/02/2009, n.12143:
Il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli sono richiesti e, durante il turno di guardia, è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti; in linea di principio non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente, ma è anche vero che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri.
Cassazione penale sez. VI, 07/04/2008, n.20056:
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, c.p., può configurarsi a prescindere dall’esistenza di un evento dannoso, quale avrebbe potuto essere quello derivante dal ritardo nell’intervento sanitario conseguito al rifiuto della visita domiciliare; inoltre non rileva che la diagnosi sia poi risultata conforme nella sostanza a quella formulata presso il reparto ospedaliero dove il paziente è stato ricoverato e che non sia stata necessaria alcuna terapia.
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