Misure cautelari reali: la Cassazione nega al PM la facoltà di impugnare il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. che ha accolto solo parzialmente le richieste del suo ufficio.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 31239/2019 – depositata il 16.07.2019, che trattando il tema dell’impugnazione delle misure cautelari reali, ha dato continuità al prevalente orientamento di legittimità che ritiene non impugnabile il provvedimento del Gip che ha accolto solo parzialmente le richieste del PM.

 

L’incolpazione provvisoria ed il giudizio cautelare.

Il Tribunale delle Libertà di Cosenza dichiarava inammissibile l’appello promosso dal pubblico ministero contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede, che aveva omesso di pronunciarsi sul destino di un bene immobile secondo il PM da sottoporre a sequestro trattandosi di cespite di proprietà degli indagati raggiunti dalla incolpazione provvisoria di favoreggiamento della prostituzione.

 

Il ricorso per cassazione.

Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale delle Libertà di Cosenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero, censurando il provvedimento reso dal Tribunale della Libertà sostenendo la proponibilità dell’impugnazione perché consentita dal disposto dell’art 322 bis c.p.p..

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto processuale.

Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso per le ragioni di seguito indicate.

 “Come correttamente rilevato dal Tribunale, in tema di sequestro preventivo, l’art 322-bis, comma 1 cod. proc. pen. prevede espressamente l’appellabilità “delle ordinanze in materia di sequestro preventivo” e del  “decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero”.

Deve perciò escludersi che tale impugnazione sia ammissibile contro il decreto del giudice, trattandosi di un provvedimento non ricompreso nell’elencazione di cui all’art 322-bis cod. proc. pen.- norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione – che, come si evince dall’interpretazione letterale della disposizione, con il termine “ordinanza” intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.”

“(…) Nel solco di quest’interpretazione, peraltro, si inscrive la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato che è inoppugnabile l’ordinanza con cui il giudice, a norma dell’art 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal p.m. (Sez. U., n. 21334 del 31/05/2005- dep. 07/06/2005, Napolitano, Rv.231055). Va, infine, osservato che, in ogni caso, il p.m. ha gli strumenti per reagire all’omessa statuizione, da parte del g.i.p., in ordine al richiesto sequestro di un bene, ben potendo egli stesso, nei casi di urgenza, disporre il sequestro preventivo ai sensi del comma 3-bis dell’art 321 cod. proc. pen., ovvero, in mancanza dell’urgenza, rivolgersi sul punto, nuovamente al g.i.p e, in caso di rigetto, proporre appello innanzi al Tribunale della Libertà.”

*****

Riferimenti normativi:

Art. 321 cod. proc. pen., oggetto del sequestro preventivo:

  1. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (5)  .

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

 Art 322 cod. proc. pen.,riesame del decreto di sequestro preventivo:

  1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudicel’imputatoe il suo difensore , la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione  possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.
  2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento

Art. 322 bis cod. proc. pen., appello:

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-bis. Sull’appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

  1. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310.

*****

Quadro giurisprudenziale in ordine alla tassatività dei mezzi di impugnazione esperibili in materia cautelare reale:

Cassazione penale sez. III, 17/01/2014, n.5770:

In tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal p.m. né l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 comma 3 bis c.p.p., ne dispone la convalida. (In motivazione, la Corte ha ribadito che il decreto del p.m. ha carattere provvisorio, in quanto destinato ad una automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell’autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l’ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato).

Cassazione penale sez. un., 31/05/2005, n.21334:

L’ordinanza del giudice di convalida del decreto di sequestro preventivo, emesso in via d’urgenza dal p.m. a norma dell’art. 321 comma 3 bis c.p.p. non è suscettibile di autonoma impugnazione.

Cassazione penale sez. III, 08/10/2003, n.49448:

Il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal p.m. ai sensi dell’art. 321 comma 3 bis c.p.p., non è impugnabile. Si tratta, infatti, di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322 bis c.p.p. – norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione – che, come si evince dall’interpretazione letterale della disposizione, con il termine “ordinanza” intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal p.m. e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA