Cantiere domestico ed incidente mortale: la Cassazione salva il mero proprietario dell’immobile e conferma la condanna del datore di lavoro e dell’altro committente che si è interposto nei lavori.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 34893/2019 – depositata il 31.07.2019 resa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la quale la Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale del committente dell’opera, che nell’avvalersi di altre imprese per l’esecuzione dei lavori ed interponendosi nelle attività di cantiere, ometteva di fornire le informazioni idonee a scongiurare i rischi connessi a ciascuna attività, così causando l’incidente mortale di un lavoratore per folgorazione.
L’imputazione e il doppio grado di giudizio.
La Corte di appello di Messina confermava la condanna a due anni di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, degli imputati tratti a giudizio in qualità di datore di lavoro, committente ed elettricista, che nel dare esecuzione ai lavori di ristrutturazione dell’immobile cagionavano a causa di condotte negligenti, imprudenti e imperite e violando le disposizioni previste dalle norme antinfortunistiche, il decesso del lavoratore, che nel riordinare gli attrezzi di lavoro, restava folgorato a seguito di un contatto con una prolunga non a norma, in quanto priva di presa e collegata direttamente alla rete elettrica a bassa tensione dell’immobile.
Il ricorso per cassazione.
Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte distrettuale di Messina interponevano ricorso per cassazione gli imputati con tre diversi atti, denunciando vizi di legge e di motivazione della sentenza impugnata per la cui cognizione di rimanda alla lettura della sentenza in commento.
Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alle censure elevate dal proprietario dell’immobile non committente, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
In punto di diritto si riportano i passaggi della motivazione che affrontano il tema degli obblighi connessi a ciascuno delle posizioni di garanzia coinvolte nella vicenda in esame:
- Sugli obblighi che gravano in ordine alla posizione di garanzia assunta dal datore di lavoro:
“ La prima censura è infondata. Invero, il ricorrente non si confronta affatto con la completa e logica motivazione del giudice di appello, il quale non si è limitato a rinviare alle argomentazioni del giudice di primo grado, ma ha osservato che omissis, in qualità di datore di lavoro del figlio “avrebbe dovuto preventivamente sincerarsi della sicurezza dei luoghi” e conseguentemente, una volta contestate le condizioni di insicurezza del cantiere, anche in considerazione dell’intervento di ulteriori imprese, “avrebbe dovuto provvedere ad evitare che il giovane omissis procedesse nell’esecuzione dei lavori o permanesse ulteriormente su luoghi, data la condizione di pericolo”. Nella sentenza si è anche precisato che “l’obbligo di vigilanza necessita di un progressivo e costante aggiornamento”, sicché è irrilevante che, al momento dell’eventuale valutazione dei rischi, le condizioni del cantiere fossero diverse.
Del resto, come ha chiarito Sez. 3, n. 4063 del 04/10/2007 ud- dep. 28/01/2008, Rv. 238539 – in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione dell’obbligo del datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro non soltanto l’omessa redazione del documento iniziale, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento, mentre i giudici di merito hanno accertato che omissis non ha adempiuto tale suo obbligo né all’inizio né nel corso dell’esecuzione dei lavori, inadempimento di sicura rilevanza causale, in quanto la corretta valutazione del rischio elettrico esistente avrebbe comportato la predisposizione di maggiori cautele e impedito l’evento, che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, costituisce proprio la concretizzazione del rischio che la norma violata mira a neutralizzare.”
- In ordine alla responsabilità penale per l’incidente occorso sul cantiere ascrivibile al mero proprietario in qualità di committente formale:
“Per quanto riguarda, invece, omissis, proprietaria dell’immobile oggetto dei lavori la Corte di appello ha desunto il suo ruolo di committente “formale” dal verbale di contravvenzione indirizzato dall’Ispettorato del lavoro ad entrambi i coniugi in qualità di committenti, pur precisando che solo omissis si era occupato dei contatti e dei rapporti con i professionisti e con le imprese.
La motivazione in ordine alla posizione di garanzia della ricorrente risulta, dunque, contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto supera l’indizio contrario indicato con l’indicazione di un dato del tutto neutro e senza evidenziare alcun significativo elemento probatorio, quale, ad esempio, la gestione delle pratiche amministrative o il pagamento dei professionisti o imprenditori, che, unitamente dal dato formale della proprietà ed ai rapporti di affinità con l’altro committente, potesse dimostrare l’assunzione effettiva e sostanziale del ruolo di committente unitamente a omissis.
La sentenza deve essere annullata nei confronti omissis, in accoglimento esclusivamente del motivo riferito al vizio motivazionale relativo al suo asserito ruolo di committente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Va difatti ribadito, come recentemente chiarito Sez. 4n. 10039 del 13/11/2018- dep. 07/03/2019, che gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90 del d.lgs. n. 81 del 2008 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni.”
- Sugli obblighi che gravano in ordine alla posizione di garanzia assunta dal committente dell’opera:
“ Relativamente alla responsabilità di omissis, il giudice di appello ha affermato che “a prescindere da qualsiasi obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza o di valutazione del rischio elettrico… e dal fatto che la proprietà della prolunga che ha portato al decesso dell’omissis possa essere ad egli attribuita”, il comportamento tenuto dall’ omissis, “il quale è intervenuto sul quadro elettrico senza predisporre le dovute cautele e senza rendere noti in forma scritta i pericoli ivi presenti e le precauzioni da adottare, data la compresenza sui luoghi di lavoro di diversi soggetti ed operanti”, ha costituito “ragionevolmente” uno degli antecedenti causali da cui è discesa la morte del giovane”.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, vi è, dunque, una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica sulla propria responsabilità, coerente, peraltro, con l’art 95 lett. g e h, del d.lgs. n. 81 del 2008, che, anche nella formulazione anteriore alla novella, stabiliva : “i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’art 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza… g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere”.
Proprio dagli obblighi di curare la reciproca cooperazione e interazione con gli altri soggetti presenti sul cantiere, obblighi che gravano su ciascuna impresa esecutrice, deriva l’obbligo di fornire adeguate informazioni circa i rischi connessi alla propria attività, dal cui inadempimento la Corte di appello ha fatto discendere la responsabilità di omissis.”
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Quadro normativo di riferimento in ordine alle condotte ascritte nella sentenza impugnata:
Art. 589 c.p., Omicidio colposo:
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Art. 80 d.lgs. 81/2008, Obblighi del datore di lavoro:
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
(alinea così sostituito dall’art. 49 del d.lgs. n. 106 del 2009) - a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. - A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. - A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Art. 90 d.lgs. 81/2008, Obblighi del committente o del responsabile dei lavori:
- Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
- La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
- Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). - In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
- La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
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Quadro giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro e in ordine alla responsabilità penale del committente dei lavori eseguiti:
Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.5893:
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore dipendente dalla ditta appaltatrice, per non aver effettuato un sopralluogo che avrebbe consentito di rilevare l’insufficienza delle misure di sicurezza apprestate, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata, per non avere spiegato le ragioni per le quali il committente avrebbe dovuto percepire “ictu oculi”, senza bisogno di specifiche competenze tecniche, tali deficienze).
Cassazione penale sez. IV, 13/11/2018, n.10039:
Gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un’abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell’immobile, che si era limitata a controllare l’effetto estetico dei lavori).
Cassazione penale sez. IV, 10/01/2018, n.7188:
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. (In applicazione di tale principio, la Corte – con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti – ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull’adozione, da parte dell’ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano acensore in cui si era verificato l’infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell’incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente).
Cassazione penale sez. IV, 15/07/2015, n.44131:
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
Cassazione penale sez. IV, 23/01/2014, n.6784:
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazioni eseguite in attuazione di un contratto d’appalto, l’estensione al committente della responsabilità dell’appaltatore è ammissibile soltanto laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato a un’omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza di merito che fondava la responsabilità dell’imputato sulla sola posizione formale di responsabile dell’area tecnica di un Comune che aveva commissionato a un’impresa i lavori di sistemazione di alcune strade cittadine).
Cassazione penale sez. IV, 14/01/2008, n.8589:
In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. (Nella fattispecie è stata ritenuta la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all’infortunio occorso ad uno dei lavoratori impiegati dall’impresa incaricata, la quale non offriva adeguate garanzie, in ragione della sua modesta struttura e della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica).
Cassazione penale sez. III, 22/06/2006, n.29138:
In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente può essere sgravato degli obblighi imposti in tema di sicurezza e di salute soltanto in presenza di delega espressa rilasciata al responsabile dei lavori.
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