Art. 2 D.lgs 74/2000: va annullata l’ordinanza di rigetto della richiesta di Riesame se il Tribunale della Libertà omette di motivare sulla denunciata assenza del fumus commissi delicti.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 35207/2019 – depositata il 01.08.2019, con la quale la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza di rigetto della richiesta di Riesame emessa dal Tribunale della Libertà per carenza totale di motivazione in punto di fumus commissi delicti.

 

L’incolpazione provvisoria e il giudizio cautelare.

Il Collegio cautelare di Campobasso rigettava la richiesta di riesame interposta contro il decreto  sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente disposto dal Giudice per le indagini preliminari, in ordine al delitto di cui all’art.2 d.lgs 74/2000, eseguito su una gestione patrimoniale vincolata ad una polizza assicurativa intestata all’indagato.

 

Il ricorso ex art. 325 c.p.p.

Contro l’ordinanza del Tribunale della Libertà interponeva ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. la difesa dell’imputato, censurando il provvedimento di rigetto con plurime doglianze denunciando, tra i vari vizi, quello di omessa pronuncia sul motivo impingente l’insussistenza degli elementi costitutivi della contestata dichiarazione fraudolenta.

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il Supremo Collegio ha dichiarato fondate le censure in punto di omessa motivazione sul  fumus commissi delicti e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento per gli operatori di diritto in materia di reati tributari:

“Il ricorso è fondato sul rilievo, assorbente, dell’omessa risposta sul motivo di riesame in punto fumus commissi delicti, oggetto del terzo motivo di ricorso per cassazione.

Va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, e anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Dunque, al di fuori, della motivazione omessa o apparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione.”

…Il Tribunale cautelare non ha risposto al motivo di riesame con cui si censurava la ricorrenza del fumus commissi delicti.

Il rilievo, di carattere assorbente, della mancata risposta alla censura sul presupposto applicativo della misura, devoluta nel motivo di riesame, comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata, impregiudicate le altre questioni, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

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Quadro normativo di riferimento:

Art. 2 D.LGS. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

  1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Art. 321 c.p., oggetto del sequestro preventivo:

  1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
  2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

  1. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Art. 324 c.p., Procedimento di riesame:

La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

  1. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
  2. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame 

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Rassegna giurisprudenziale sulle misure cautelari reali disposte riferita al presupposto del “fumus commissi delicti”:

Cassazione penale sez. III, 16/03/2018, n.29894:

Presupposto del sequestro preventivo è la valutazione del “fumus commissi delicti”ed onere del giudice del riesame è di aver riguardo non solo alla astratta configurabilità del reato ma anche alle concrete risultanze processuali e alla situazione emergente dai dati forniti dalle parti.

Cassazione penale sez. V, 12/06/2018, n.38917:

In tema di sequestro preventivo, la previsione di una “autonoma valutazione” del fumuscommissi delicti e delle esigenze cautelari non implica la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura, bensì quella di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, anche mediante il richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento.

Cassazione penale sez. VI, 23/11/2017, n.18183:

Nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa.

Cassazione penale sez. VI, 10/01/2013, n.6589:

È illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo che prospetti ipotesi alternative sulla proprietà dei beni sottoposti a vincolo perché ciò comporta anche la impossibilità di individuare il soggetto nei cui confronti l’atto viene eseguito, e, quindi, il titolare del diritto alla restituzione, cui spetta la facoltà di proporre riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di somme di denaro giacenti sul conto corrente intestato a Comune ma provento di attività criminosa, ex artt. 640, 323 e 353 cod. pen., perpetrata dal sindaco e dal direttore dell’ufficio tecnico).

Cassazione penale sez. VI, 12/07/2012, n.30109:

È illegittima l’ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita – com’è nel suo potere – ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell’interessato.

Cassazione penale sez. V, 13/10/2009, n.43068:

La reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare reale, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente rigettata, non incontra la preclusione del cosiddetto, giudicato cautelare. (Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa dell’ordinanza applicativa della misura cautelare reale aveva escluso la violazione del giudicato cautelare sul presupposto che la questione giuridica già ritenuta dirimente dal G.i.p. fosse stata superata attraverso un mutamento della contestazione di reato e ulteriori allegazioni).

Cassazione penale sez. I, 21/01/2004, n.1885:

Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del “fumus commissi delicti” deve tenere conto in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. L’art. 321, c.p.p., con il richiamo normativo costante e reiterato al reato – sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare ad evitare l’aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti di reato – rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso onde la valutazione del giudice non può prescindere dall’accertamento della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell’illecito penale, sul quale si sta indagando. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto del reato di cui all’art. 659 c.p., senza considerare che agli atti risultava che gli imputati, proprietari dell’immobile dato in locazione per una festa che aveva cagionato disturbo al riposo delle persone, avevano stipulato un contratto con cui i conduttori e organizzatori dell’evento si impegnavano a non ospitare più di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon vicinato e a non provocare rumori molesti.

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