Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per furto dei beni facenti parte della massa fallimentare.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 34802/2019 – depositata il 30.07.2019, con la quale la Suprema Corte, dando continuità ad un principio di diritto già elaborato, ha confermato la legittimazione del curatore fallimentare a proporre querela per un reato contro il patrimonio commesso sui beni del fallito.

 

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale in sede che aveva dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di furto di materiale ferroso di una società, escludendo l’aggravante p. e p. dall’art. 625, comma 1, n.2, cod. pen. con il riconoscendo delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

 

I motivi di ricorso per cassazione.

Avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale di Caltanissetta proponevano ricorso per cassazione gli imputati, che censurava la sentenza impugnata articolando due motivi di doglianza:

  • Con il primo in punto di violazione di legge sia in relazione alla procedibilità del reato, lamentando sia la carenza di legittimazione del curatore fallimentare alla presentazione della querela sia l’assenza di una rituale manifestazione della volontà punitiva ritenuta insussistente nell’atto di denuncia.
  • Con altro motivo si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata recidiva.

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Per l’interesse degli operatori di diritto che si occupano dei reati fallimentari si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento, che ben descrivono l’attuale quadro della giurisprudenza sedimentata intorno alla legittimazione (concorrente) del  curatore fallimentare a sporgere querela per i reati commessi in danno della massa attiva del fallimento:

  1. La legittimazione del curatore fallimentare concorrente con quella del fallito.

In merito alla legittimazione del curatore a sporgere querela, contestata dal ricorrente [omissis], la doglianza è manifestamente infondata.

È, infatti, pacifica la legittimazione del curatore fallimentare a presentare querela, in ragione del rapporto qualificato con i beni della società fallita, ed il precedente richiamato dal ricorrente, lungi dal negare tale legittimazione al curatore che non abbia ancora redatto l’inventario dei beni, illustra le condizioni fondanti la legittimazione concorrente del proprietario degli stessi: il principio di diritto, secondo cui, ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l’amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso (Sez. 5, n. 28746 del 04/05/2017, Coppolina, Rv. 270110), è stato infatti affermato evidenziando che: “legittimati alla proposizione della querela sono, nel furto, sia il curatore, sia il proprietario dei beni, sia il possessore o detentore degli stessi.

Soggetto passivo del furto è, infatti, qualsiasi persona che si trovi in rapporto qualificato col bene, perché titolare di un diritto reale o personale di godimento e che abbia una relazione col bene, che gli consenta di trarre dal bene le utilità sue proprie.

Ne sono esclusi, di conseguenza, solamente i soggetti che abbiano, con la cosa, un rapporto materiale non comprendente nessuna delle facoltà fondamentali sopra menzionate (come avviene, per esempio, per i soggetti che detengono il bene a titolo di garanzia o di custodia).

Nessun dubbio, pertanto, che – in relazione ai beni costituenti la massa fallimentare – legittimato alla proposizione della querela sia non solo il curatore, ma anche il proprietario, che è privato, col fallimento, della amministrazione e disponibilità dei beni (art. 42 Legge fa/I.), ma non della proprietà e, secondo quanto insegna la giurisprudenza civile, nemmeno del possesso, giacché la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione “ope legis” delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo (Cass. civ., n. 17605 del 4/9/2015, Rv 636403)” (Sez. 5, n. 28746 del 04/05/2017, Coppolina, cit.); analogamente, in tema di legittimazione del custode, Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, ha affermato che, ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di uno stabilimento, il custode di esso è legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa.”

  1. La sussistenza della volontà di querela, ancorché non espressa con formule sacramentali.

“(…)1.2. La doglianza con cui si lamenta l’assenza di una volontà punitiva nella querela sporta dal curatore fallimentare è, altresì, manifestamente infondata.

Al riguardo, premesso che la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile (Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102), nel caso in esame la volontà punitiva risulta espressamente manifestata nella querela del 18.11.2014, nella quale il curatore fallimentare, dopo avere esposto i fatti, ha dichiarato che “intende procedere a querela per tutti quei reati che l’A.G. competente vorrà configurare”.

Riferimenti normativi:

Art. 624 c.p., furto:

Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola  a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625

Art 625  c.p., comma 1, n.2, circostanze aggravanti:

La pena per il fatto previsto dall’art. 624 è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro:

  1. se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
  2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

 

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Rassegna giurisprudenziale di riferimento sul potere di legittimazione del  custode fallimentare a proporre querela:

Cassazione penale sez. V, 04/05/2017, n.28746:

Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l’amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso.

Cassazione penale sez. V, 26/09/2016, n.55025:

Ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di uno stabilimento, il custode di esso è legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa.

Cassazione civile sez. II, 04/09/2015, n.17605:

La redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione “ope legis” delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo.

Cassazione penale sez. IV, 29/01/2014, n.8094:

Ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale sez. V, 19/11/2014, n.11075:

La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato l’imputato per il reato di furto previa esclusione della contestata aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen., pur rilevando l’assenza, nella denuncia originaria, di qualsiasi riferimento ad istanze di punizione, ma valorizzando il fatto della successiva costituzione di parte civile della persona offesa).

Cassazione penale sez. IV, 16/11/2010, n.41592:

Il responsabile di un esercizio commerciale, nella specie di un supermercato, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza del proprietario, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce ivi detenuta ed esposta al pubblico.

Cassazione penale sez. VI, 21/01/2010, n.12799:

La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile.

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