La Cassazione nega la tenuità del fatto al datore di lavoro che ottempera alle prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro senza pagare la relativa oblazione.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.36319/2019 – depositata il 22.08.2019 con la quale la Suprema Corte si è pronunciata sull’invocata applicabilità della causa di non punibilità della tenuità del fatto al reato contravvenzionale previsto e punito dall’art. 159, 2 comma, decreto legislativo 81/2008.

L’imputazione ed il giudizio di merito.

Il Tribunale di Mantova condannava l’imputato, tratto a giudizio nella qualità di datore di lavoro, alla pena di € 3.000 di ammenda per non aver ottemperato alla disciplina dall’art. 159, 2 comma decreto legislativo 81/2008, dettata per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la violazione era stata accertata durante un sopralluogo degli ispettori del lavoro che avevano accertato la presenza dell’imputato sul tetto di un edificio in assenza dei prescritti presidi di sicurezza,; risulta, altresì, che il datore di lavoro (nonché  esecutore materiale dell’opera), aveva recepito le prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza senza pagare tuttavia la conseguente oblazione che, come noto, avrebbe operato come causa di estinzione del reato evitando l’esercizio dell’azione penale.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro la sentenza del primo Giudice (solo ricorribile per cassazione risultando inflitta la sola sanzione penale pecuniaria – ammenda), ha interposto impugnazione di legittimità la difesa dell’imputato chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità della tenuità del fatto, tenuto conto dell’adeguamento dell’organizzazione dell’attività di impresa alle norme imperative che presiedono alla sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e della sostanziale incensuratezza del prevenuto.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per indeterminatezza del mezzo di impugnazione avendo ritenuto il motivo di gravame privo della necessaria specificità, curandosi, comunque, di stigmatizzare l’infondatezza in punto di diritto della doglianza precisando quanto segue sulla inapplicabilità della causa di non punibilità al caso di specie:

(a) L’irrilevanza dell’adeguamento alle prescrizioni impartite rispetto alla causa di non punibilità per tenuità del fatto.   

Quanto al primo elemento, occorre rilevare che se il pagamento dell’oblazione, cui il contravventore viene ammesso a seguito dell’eliminazione della violazione in conformità alle prescrizioni impartite dallo stesso ispettorato del lavoro che ha constatato l’irregolarità, configura una causa di estinzione di un reato, così come previsto dall’art. 24 d. Igs. 758/1994, a fortiori il mancato pagamento della somma prescritta in sede amministrativa non elimina, per effetto del successivo adempimento, la contravvenzione già perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi al momento della constatazione, coincidente con il sopralluogo eseguito nel cantiere dal competente organo di controllo.

Dal momento che la causa di non punibilità è riferibile, essendo l’esclusione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice, soltanto a un momento successivo a quello del perfezionamento di tutti gli estremi del reato, per la cui ontologica e giuridica esistenza è necessariamente richiesta la presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e non anche l’assoggettamento, in concreto, alla sanzione penale di colui che lo ha commesso, ne consegue che il tardivo adempimento alle prescrizioni dell’organo amministrativo resta un post factum del tutto neutro rispetto al disvalore, anche in termini di offensività, dell’illecito penale.

La natura di reato di pericolo presunto rivestita dalla contravvenzione in esame implica infatti una valutazione complessiva della condotta criminosa, sulla base degli elementi indicati dal primo comma dell’art. 133 cod. pen., correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale (la sicurezza sul lavoro) che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta in termini di possibile disvalore.

(b) La limitata valenza dello stato di incensuratezza.

Del pari irrilevante è la condizione di incensuratezza dell’imputato atteso che la mancanza di abitualità della condotta è elemento che deve sussistere congiuntamente e non alternativamente alla tenuità dell’offesa, così come inequivocabilmente prescritto dall’art. 131 bis, primo comma cod. pen..

by Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA