La presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute certificate esclude la configurabilità del reato tributario.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 36320/2019 – depositata il 22.08.2019 ed inviata all’Ufficio del Massimario per la relativa annotazione, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata circa la configurabilità del reato previsto e punito dall’art.10 bis D.lvo n.74/2000 nell’ipotesi in cui lo spirare del termine ultimo previsto per il versamento delle ritenute certificate previsto dalla norma per la configurabilità del reato si collochi tra la presentazione dell’istanza di ammissione del concordato preventivo presentata dalla società in liquidazione e  l’ammissione della persona giuridica alla procedura concorsuale prenotata da parte dell’organo giurisdizionale preposto.

L’incolpazione provvisoria ed il giudizio cautelare di merito.

Il Tribunale della Libertà di Teramo rigettava la richiesta di Riesame contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.i.p. in sede per l’importo di €154.000  per mancato versamento delle ritenute certificate, ritenendo infondata la censura  difensiva volta ad escludere il fumus commissi delicti in ragione della presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo (poi disposto dal Tribunale competente) prima della scadenza del termine di legge previsto dalla norma penale tributaria incriminatrice.

Il ricorso ex art. 325 c.p.p., il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza resa dal Collegio cautelare ha interposto impugnazione di legittimità la difesa della società in liquidazione  denunciando vizio di legge impingente la questione di diritto della configurabilità o  meno del reato p. e p. dall’art.10 bis D.lvo n.74/2000 quando la condotta omissiva prevista per la consumazione del reato fiscale si collochi nell’arco temporale sopra indicato.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso pur dando conto delle diverse interpretazioni che si sono alternate nel panorama della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica connessa al dato cronologico della procedura concorsuale.

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale  della sentenza in commento:

(i) il contrasto giurisprudenziale:

Rileva, infatti, la Corte che, sebbene anche nel recente passato, non siano mancate sul punto pronunzie, anche di questa stessa Sezione, di segno diverso (si vedano, infatti, fra le più recenti, Corte di cassazione, Sezione III penale, n. 31 marzo 2016, n. 12912; idem Sezione III penale, 31 ottobre 2013, n. 44283, nelle quali si rileva che anche l’ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta non esclude la sussistenza del reato tributario consumatosi a seguito dell’omesso versamento dell’imposta come risultante dovuta) tuttavia si è da ultimo affermato il diverso principio, che ora e qui si condivide e si ritiene, pertanto, di dover confermare onde dargli continuità, in base al quale questa Corte ha ritenuto che, in tema di sequestro preventivo, non sia configurabile il fumus del reato connesso all’omesso versamento delle imposte nel caso in cui il debitore sia stato ammesso prima della scadenza al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale della imposta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 settembre 2018, n. 39696; idem Sezione IV penale, 17 novembre 2017, n. 52542); in particolare è stato, infatti, rilevato che in una tale situazione il comportamento del soggetto che sarebbe obbligato al versamento delle imposte, ed abbia omesso di ottemperare a tale obbligo, risulterebbe essere scriminato dalla previsione di cui all’art. 51 cod. pen., in quanto egli avrebbe agito, o meglio avrebbe omesso di agire, nell’adempimento di un dovere – quello di non eseguire pagamenti una volta formulata l’istanza di ammissione al concordato preventivo nei confronti di specifici creditori – sancito in forza della disposizione contenuta nell’art. 167 del rd n. 267 del 1942, in base alla quale i pagamenti effettuati dall’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo non si sottraggono alla regola della inefficacia, essendo, pertanto non dovuti, soprattutto se relativi a debiti sorti anteriormente al sorgere della procedura, a meno che non siano stati espressamente autorizzati dal giudice delegato (Corte di cassazione, Sezione I civile, 12 gennaio 2007, n. 578).

(ii) il dato cronologico da valutare tra procedura concorsuale e scadenza del termine per il pagamento del debito tributario:

“Né ritiene il Collegio, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Teramo, che sia elemento idoneo a giustificare la qualificabilità in termini di rilevanza penale della omissione tributaria posta in essere dal legale rappresentante della [omissis] Srl il fatto che il momento della scadenza del debito tributario per cui è processo sia maturato anteriormente al momento in cui l’ammissione di quella al concordato preventivo è stata formalmente deliberata.

Infatti, sebbene il Collegio non ignori che, anche nelle immediatezze cronologiche della adozione della presente decisione questa Corte abbia ritenuto che la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., invocata anche nella presente fattispecie, sia ravvisabile solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere l’obbligo tributario, come l’ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa il provvedimento del Tribunale che abbia vietato il pagamento dei crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza dell’obbligo tributario e dunque non siano successivi alla consumazione del reato (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2019, n. 2860; ed apparentemente negli stessi termini anche la già citata Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 settembre 2018, n. 39696), ritiene il Collegio medesimo di doversi discostare da questa, pur autorevole, interpretazione, sulla base di una dato sistematico che depone in senso opposto all’orientamento ora riportato.

(iii) L’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza civile sulla decorrenza degli effetti della ammissione al concordato preventivo al reato p. e p. dall’art. 10 bis D.lvo 74/2000:

“Invero, come questa Corte, sebbene nella sua ripartizione civile, ha in diverse occasioni ritenuto, la decorrenza degli effetti della ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo, per effetto del combinato disposto degli artt. 188, comma secondo, (allora applicabile ratione temporis, ma senza che la sua abrogazione abbia inciso sulla possibilità di riferire il principio esposto anche ad altre più recenti, fattispecie), 167 e 168 del rd n. 267 del 1942, va collocata, per effetto della sua efficacia retroattiva, alla data, non della adozione del provvedimento di formale ammissione, ma a quella della presentazione della relativa domanda; sicché, in applicazione della generale moratoria dei debiti di impresa per tutta la durata della procedura, anche i pagamenti eseguiti successivamente a questo adempimento, ma prima del decreto di apertura della procedura, sono inefficaci ai sensi dell’art. 167 del rd n. 267 del 1942 (Corte di cassazione, Sezione I civile, 13 luglio 2018, n. 18729, ord.; idem Sezione I civile, 27 settembre 2017, n. 22601).

In applicazione del medesimo principio non può non rilevarsi che, una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell’intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell’organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale.

by Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA