Art. 11 d.lgs. 74/2000 e Trust: la sostituzione del titolare del fondo segregativo è irrilevante per la individuazione della data di consumazione del reato.

Si segnala ai lettori del blogla recente sentenza n. 37469/2019 – depositata il 10.09.2019  con la quale la Corte di Cassazione chiamata a scrutinare quanto deciso dal Tribunale del Riesame in ordine al sequestro preventivo disposto per il reato di cui all’art 11 d. lgs. 74/2000, ha chiarito che le variazioni soggettive nella titolarità del fondo patrimoniale non incidono sul dies a quoper il calcolo della prescrizione da individuare nella data di costituzione del fondo segregativo.

L’incolpazione provvisoria ed il giudizio cautelare.

Il G.I.P. presso il Tribunale dell’Aquila emetteva decreto sequestro preventivo, in ordine al reato p. e p.  dall’art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 74 del 2000 sui dell’indagato beni confluiti nel trustistituito nel 2005 accogliendo così la tesi del PM che riteneva la consumazione del reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte avvenuta nell’anno 2016 in coincidenza con la sostituzione soggettiva della persona originariamente identificata quale trustee.

Il Collegio cautelare, decidendo in sede di riesame, annullava la misura cautelare patrimoniale per difetto delfumus commissi delicti non ravvisando nella sostituzione della persona del trusteela ricostituzione del fondo segregativo che, viceversa, secondo il PM, si era estinto e poi di nuovo costitutivo con finalità elusive con l’avvicendamento nella carica.

La collocazione della costituzione del trust nell’anno 2005 rendeva, quindi, penalmente irrilevante la condotta dell’indagato anche nell’ipotesi in cui venissero individuati gli elementi costitutivi della condotta tipica.

Il ricorso del P.M., il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza resa dal Tribunale della Libertà ha interposto impugnazione di legittimità l’Ufficio PM denunciando vizio motivazionale in ordine alla ritenuta prescrizione del reato di sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Pubblico Ministero.

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento di maggiore interesse per gli operatori di diritto in materia tributaria:

(i) l’irrilevanza della sostituzione del trustee nella individuazione della data del commesso reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.

Osserva, infatti, il Collegio che – pacifica essendo la circostanza che fin dal 2005 l’omissis conferì in un trust i beni oggetto del sequestro preventivo relativamente al quale l’indagato ebbe ad articolare la propria istanza di riesame – il ricorso dell’indagato è stato accolto dal Tribunale de L’Aquila sulla base del presupposto che, risalendo appunto la condotta attribuita all’omissis al 2005, in ogni caso, questa non avrebbe più alcuna rilevanza penale, essendo il reato in ipotesi a lui provvisoriamente contestato oramai estinto per prescrizione.

A tale argomento il ricorrente Pm ha opposto, onde evidenziare la illegittimità della ordinanza impugnata, il dato di fatto che, essendo deceduto l’originario amministratore del fondo patrimoniale, cioè il trustee, il trust si era estinto e, pertanto, era cessato l’originario effetto segregativo ed il patrimonio ad destinato ad alimentare il fondo era rientrato nella disponibilità dell’indagato; questi, secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe nuovamente disposto dei beni in questione, in tal modo realizzando la condotta per cui egli è sottoposto ad indagine penale, allorché, in data 8 febbraio 2016 ha nominato, in persona di tale omissis, un nuovo trustee, dando, pertanto, vita ad un nuovo e, secondo il Pm, autonomo organismo.”

Nello svolgere siffatti argomenti il ricorrente, ad avviso di questo Collegio, non ha tuttavia tenuto adeguatamente conto della circostanza che di essi il Tribunale de L’Aquila si era dato ben carico, osservando, per un verso, che l’eventuale lesione all’interesse tutelato dalla norma che si suppone essere stata violata dal omissis già si sarebbe verificata da tempo (cioè sin dal momento in cui il trust era stato istituito), senza che l’atto di sostituzione dei trustee, espressamente previsto e disciplinato dall’atto costitutivo, possa aver dato luogo ad un’ulteriore lesione del bene in questione e, per altro verso, che, per come si legge testualmente nella ordinanza impugnata, “la variazione dello stato dei fatti determinata dalla nomina di un nuovo trustee non implicava in ogni caso il venir meno della unicità del rapporto originariamente costituito” il che, in definitiva, secondo l’avviso del Tribunale, “non consente (…) di posticipare al 2016 il decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede.

Valutate tali argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di ordinanza impugnata, ritiene il Collegio che, in sostanza, il Pm, con il proprio ricorso, si è, in sostanza doluto non tanto di una pretesa violazione di legge, quanto della concludenza di quelle e della loro coerenza logica. “

“Invero, a prescindere dal reale contenuto della disposizione codicistica richiamata, la ritenuta unicità della risalente istituzione del fondo, infatti, fa sìche la decorrenza del fenomeno segregativo rimonti, senza che vi sia una soluzione di continuità per effetto della sostituzione del settlor, alla data della primigena istituzione del fondo.”

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Riferimento normativo.

Art. 11 D.lgs.74/2000, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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Quadro giurisprudenziale in ordine al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Cassazione penale sez. III, 08/05/2018, n.41704

Il conferimento nel fondo patrimoniale della nuda proprietà di due immobili può concretizzare il reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000. La disposizione citata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Cassazione penale sez. III, 02/03/2018, n.29636

Nella nozione di ‘atti fraudolenti’, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, rientrano tutti quei comportamenti, anche se formalmente leciti, che siano connotati da elementi di inganno o di artificio dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.

Cassazione penale sez. II, 14/03/2017, n.18951:

l ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’accertamento della sproporzione).

Cassazione penale sez. III 17 novembre 2017 n. 15133 

Il delitto previsto dall’ art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , è reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio “ex ante” – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell’erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato l’ordinanza che, in sede cautelare, aveva disposto il dissequestero di un immobile ritenuto oggetto di cessione fraudolenta, per il solo fatto che il valore dello stesso era inferiore alla soglia di rilevanza penale del reato).

Cassazione penale sez. III 27 settembre 2017 n. 232 

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l’atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scisssione, a costituire quell’atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.

Cassazione penale sez. V, 20 giugno 2017 n. 35591 

È configurabile il concorso tra delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla luce della diversità del soggetto- autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico) .

Cassazione penale sez. III 16 maggio 2017 n. 10161 

Se è ben vero che l’atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l’esazione del credito, essendo il denaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l’esperibilità dell’azione revocatoria in sede civile, non può tuttavia perciò ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l’atto dispositivo essere caratterizzato da un “quid pluris”, ovverossia dalla modalità ingannevole attraverso il quale viene realizzato.

Cassazione penale sez. III 28 febbraio 2017 n. 29243 

Le operazioni compiute dall’amministratore di una società di capitali, nei cui confronti sia stato avviato un accertamento fiscale, consistenti nella cessione di quote e nel trasferimento immobiliare tramite conferimenti di rami d’azienda, possono integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 11 d.lg. n. 74 del 2000.

Cassazione penale sez. III 23 novembre 2016 n. 3095 

In tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un’efficace riscossione dei tributi da parte dell’Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto.

Cassazione penale sez. III  22 gennaio 2015 n. 10214  

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lg. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.

Cassazione penale sez. un.  31 gennaio 2013 n. 18374  

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 d.lg n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.

Cassazione penale sez. III, 04/04/2012, n.40561:

Riconosciuta la natura criminosa ex art. 11 del D.lgs. 74/2000, della condotta di chi essendo debitore verso l’erario per imposte scadute iscritte a ruolo, al fine di sottrarsi dal pagamento delle stesse rende inefficace la procedura di riscossione coattiva attraverso la formazione di un fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ. con oggetto beni immobili, come nel caso di specie per esempio, in comproprietà con la moglie per una buona parte e di sua esclusiva proprietà nella parte restante.

Cassazione penale sez. III 04 aprile 2012 n. 21013 

In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria. Né è necessario secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato, che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.

Cassazione penale sez. III 18 maggio 2011 n. 36290 

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e non di danno, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

Cassazione penale sez. III  10 giugno 2009 n. 38925  

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è necessario che sia in corso una procedura di riscossione ma è sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o qualificato come fraudolento a rendere inefficace, in tutto o in parte, una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato (nella specie, è stato ritenuto atto idoneo a limitare le ragioni del fisco la costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società).

Cassazione penale sez. III 06 marzo 2008 n. 14720 

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74) commesso mediante simulazione contrattuale, è idonea a configurare gli “atti fraudolenti” richiesti dalla norma non solo la simulazione oggettiva sotto forma della veridicità e congruità del prezzo pattuito, ma anche la simulazione soggettiva intesa quale interposizione fittizia di persona. (Fattispecie di vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di sale and lease back) .

 

Cassazione penale sez. III 04 aprile 2006 n. 17071 

Per la sussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non occorre che nei confronti del contribuente sia stata avviata un’azione esecutiva.

by Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA

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