La gestione di un’azienda distratta dal patrimonio di una società fallita configura i reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n. 37503/2019 – depositata il 10.09.2019  con la quale la Corte di Cassazione ha affermato il principio del concorso formale tra le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio quando ricorre il presupposto della gestione  dell’azienda distratta dal patrimonio della società fallita.

L’imputazione provvisoria e il giudizio cautelare

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania disponeva il sequestro preventivo di beni già costituenti il compendio aziendale di una società fallita  distratti mediante un primo contratto di affitto d’azienda, seguito da un atto di trasferimento.

Il P.M. nella richiesta della misura accolta dall’Ufficio del Gip riteneva che per mezzo dei suddetti negozi giuridici (fittizi) risultavano consumati i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione ed autoriciclaggio dai quali, peraltro, derivava la responsabilità amministrativa della società ai sensi della legge 231/2001.

Il Tribunale della Libertà investito della richiesta di riesame, riformava parzialmente la misura cautelare patrimoniale disposta, dichiarando ai sensi degli artt. 19 e 53 D.Lgs. 231/2001, che il sequestro dovesse essere applicato sui beni della società cessionaria dei beni aziendali fino e limitatamente alla concorrenza di euro 195.675,00 quale profitto del reato di autoriciclaggio.

Il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza resa dal Tribunale della Libertà  di Catania ha interposto ricorso per cassazione l’indagato – legale rappresentante della società fallita – censurando, per quanto di interesse per il presente  commento, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 cod. pen. del quale non sussistevano gli elementi costitutivi.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento che affrontano il delicato tema del concorso formale tra norme incriminatrici.

(i) La condotta tipica del reato di autoriciclaggio:

Secondo la difesa, infatti, entrambe le contestazioni formulate dall’accusa si riferirebbero alla medesima attività, cioè la distrazione, avvenuta attraverso i contratti di affitto, prima, e di cessione poi, dell’intera azienda della Sir Catering s.r.l. in favore della Food & Catering s.r.I., all’uopo costituita.

Tale considerazione, che pure a prima lettura potrebbe apparire corretta, invero, non coglie nel segno.

Lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l’inserimento della fattispecie punita e prevista dall’art. 648 ter.1 cod. pen. è quello di “congelare” ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti.

A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l’autore del reato presupposto, ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato.

La formulazione della norma, prevedendo le condotte di “impiego”, “sostituzione” e “trasferimento” in attività economiche e finanziarie è coerente con la citata impostazione che, d’altro canto, risulta anche confermata dalla previsione del quarto comma secondo il quale la punibilità è esclusa per le sole condotte finalizzate all’esclusivo godimento personale, quelle attraverso le quali, quindi, neanche l’autore del reato presupposto esercita attività economica ovvero finanziaria.

Tanto premesso in breve, deve ritenersi che l’analisi delle condotte di volta in volta poste in essere dall’autore del reato non possa prescindere da una verifica, in prospettiva che si potrebbe definire dinamica, della specifica natura del bene ovvero della “utilità” oltre che delle caratteristiche e delle modalità concrete dell’operazione realizzata.”

Solo in tal modo, peraltro, in certe peculiari situazioni, come quella oggetto del caso di specie, può in effetti essere individuato l’eventuale quid pluris che distingue la condotta costituiva del reato presupposto da quella successiva, ulteriore e distinta, sanzionata ai sensi dell’art. 648 ter.1 cod. pen.

Qualora il reato originario riguardi il trasferimento di beni “statici”, come anche il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio (Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495; Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459) che, invece, sarà configurabile in ogni ulteriore e successivo trasferimento, impiego e reimmissione nel circuito economico, evidentemente non finalizzato ad un godimento esclusivamente personale (Sez. 5, n. 5719 del 11/12/2018, dep. 2019, Rea, non massimata; Sez. 2, 4/5/2018, n. 25979, Magrì, non massimata; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 – dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011 – dep. 11/01/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446”

(ii) Il principio di diritto dettato in ordine alla coesistenza delle due fattispecie penali di bancarotta fraudolenta e di autoriclaggio:

“Sotto tale dirimente profilo, quindi, la distrazione di una azienda, costituita da un complesso di beni aziendali finalizzati ad una attività imprenditoriale, impone di procedere ad una verifica che non può prescindere dalla effettività o meno della gestione della stessa.

La mera distrazione dell’azienda, non seguita da alcuna ulteriore e diversa attività configura il reato presupposto.

La successiva gestione della stessa, l’esercizio di una attività imprenditoriale attraverso l’azienda oggetto della distrazione, configura il reato di autoriciclaggio sub specie di impiego in attività economiche ovvero finanziarie dell’utilità di provenienza illecita (in tal modo si “cristallizza il collegamento tra la condotta “riciclatrice” ed una “gestione” di utilità economiche già acquisite conuna condotta a sua volta punibile.

Il che sta a significare che la punibilità – per quanto in forma meno grave – dell’autoriciclaggio dipende proprio dall’avere questo oggettivamente attentato all’ordine economico mediante l’attività di laundering’ e non già dall’aver finalizzato sin da principio il precedente delitto allo scopo di realizzare quest’ultima. Il senso della norma si coglie, insomma non già sul piano della “rimproverabilità” soggettiva, ma su quello del passaggio dall’ottenimento per vie illegali di un’utilità economicamente rilevante ad un reinvestimento della medesima in ambiti, a loro volta, fruttuosi sotto il profilo economico e dannosi” così Sez. 2, 4/5/2018, n. 25979, Magrì, non massinnata).

Tale attività, ulteriore, successiva e distinta da quella di mera distrazione, infatti, realizza compiutamente il quid pluris sanzionato dalla norma. Tanto considerato, la decisione del Tribunale, che ha distinto le due condotte e proprio per tale ragione ha proceduto all’individuazione dello specifico profitto del reato di autoriciclaggio nell’attività di gestione, senza sovrapporlo al valore dell’azienda, appare giuridicamente corretta.”

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Riferimento normativo:

Art. 648 ter 1 cod. pen., Autoriciclaggio:

  1. I. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
  2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

III. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

  1. IV. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
  2. V. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
  3. VI. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

VII. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Art. 19 d. lgs. 231/2001, Confisca:

  1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
  2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 53 d. lgs. 231/2001, Sequestro preventivo:

  1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto societa’, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche’ quote azionarie o liquidita’ anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita’ e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorita’ giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita’ l’autorita’ giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo’ nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa’ che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

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Giurisprudenza di legittimità.

Quadro giurisprudenziale in ordine alla configurabilità e punibilità  in concorso del reato di autoriciclaggio e di bancarotta fraudolenta.

Cassazione penale sez. V, 01/02/2019, n.8851:

In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648-ter.1 c.p. non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie in cui l’indagato ha ricevuto somme di denaro da una società in concordato preventivo e le ha impiegate nelle proprie attività commerciali).

Cassazione penale sez. V, 11/12/2018, n.5719:

I bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti e il pagamento di ratei di mutuo attinenti a provviste di origine illecita, effettuati in assenza di una effettiva giustificazione economica, integrano il reato di autoriciclaggio perché concretamente idonei ad ostacolarne la provenienza delittuosa. (Fattispecie in cui l’indagato, quale promotore di un’associazione a delinquere finalizzata al compimento di delitti di bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali ed autoriciclaggio, ha acquisito compagini imprenditoriali in crisi al fine di drenarne le risorse patrimoniali in altre società riconducibili al medesimo sodalizio criminale).

Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30401:

In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Cassazione penale sez. II, 04/05/2018, n.25979:

In tema di riesame di misura cautelare reale (nella specie, si trattava di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente), la verifica del tribunale non può certo limitarsi alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa. Non occorre, quindi, ai fini dell’emissione del sequestro, un compendio indiziario che si configuri come grave ex articolo 273 del C.p.p., ma è imprescindibile comunque la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serietà” degli indizi costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali (cfr. Sezioni unite, 25 marzo 1993, Gifuni, e 17 dicembre 2003, Montella).

Cassazione penale sez. II, 14/07/2017, n.42561:

La mancata contestazione in capo ad un soggetto del reato presupposto (nella specie, il delitto di bancarotta), non può escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di autoriciclaggio, posto che, nel caso in esame, si sostiene la sussistenza di un’ipotesi di concorso dell’ extraneus nel reato proprio.

Cassazione penale sez. III, 29/10/2014, n.3414:

La consumazione del delitto di riciclaggio, che è un reato a forma libera attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, può coincidere con il momento in cui i beni acquistati con capitali di provenienza illecita sono rivenduti dal reo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, in relazione alla cessione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita, la successiva acquisizione di denaro “ripulito” non può qualificarsi come un mero post-factum non punibile).

Cassazione penale sez. VI, 03/10/2013, n.13085:

La disposizione contenuta nell’art. 648 ter c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotta di reimpiego, come pure quella di riciclaggio, siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando esse dirette in ogni caso ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.

Cassazione penale sez. VI, 17/06/2010, n.35748:

In tema di responsabilità delle persone giuridiche, per profitto derivante da reato, suscettibile di sequestro preventivo ai sensi degli art. 19 e 53 d.lg. n. 231 del 2001 funzionale alla confisca, si intende il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente. Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche crediti vantati dalla persona giuridica nei confronti dell’ente, purché questi siano certi, liquidi ed esigibili e costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto. Il perimetro della cautela reale è segnato, infatti, dagli stessi limiti riconosciuti dalla legge per il provvedimento definitivo di ablazione.

by Claudio Ramelli  © RIPRODUZIONE RISERVATA