Il contribuente concorre nel delitto tributario di indebita compensazione commesso dal proprio commercialista quando sia stato consapevole della frode fiscale consumata ai danni dell’Erario.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 39333/2019 – depositata il 25.09.2019, con la quale la Suprema Corte, chiamata a scrutinare la legittimità della misura disposta cautelare reale, ha statuito la legittimità del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del contribuente risultando sufficiente l’astratta sussunzione della condotta dell’agente nella ipotesi di reato per la quale è indagine
L’imputazione provvisoria e il giudizio cautelare.
Il Tribunale della Libertà di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale in sede, disposto sui beni dell’indagato che veniva ritenuto responsabile, in concorso con il proprio commercialista, del reato tributario di indebita compensazione di cui all’art 10-quater d.lgs. 74/2000.
Il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.
Avverso l’ordinanza emessa dal Collegio Cautelare di Napoli interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato censurando, per quanto di interesse per il commento della sentenza n.39333/2019, violazione di legge in ordine all’adozione del sequestro preventivo ritenendo che al prevenuto non potesse essere ascritto il reato oggetto della incolpazione provvisoria
Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto dall’indagato richiamando la consolidata giurisprudenza sugli elementi necessari e sufficienti per emettere il provvedimento cautelare, ritenendo, nel caso di specie, che il fumus del reato in contestazione risultava integrato dalla consapevolezza del contribuente della frode fiscale eseguita dal proprio commercialista integrante il delitto p. e p. dall’art 10-quater d.lgs 74/2000.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dal costrutto motivazionale della sentenza in commento di particolare interesse per gli operatori di diritto che si occupano delle misure cautelari reali, segnatamente adottate per reati tributari:
(i) il fumus commissi delicti quale presupposto per l’adozione delle misure cautelari reali:
“Del pari, in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (ex plurimis, Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279).
In ogni caso, peraltro, vero è anche che, a tal fine ed in sede di controllo sui presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, il tribunale del riesame deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693).”
(ii) L’applicazione del principio al caso di specie e la condivisibile motivazione del Tribunale della Libertà.
“A questo proposito, il Tribunale napoletano ha dato conto dei contrari rilievi in fatto allegati dalla difesa dell’odierno ricorrente quanto alla pretesa insussistenza degli elementi idonei a rappresentare il fumus, con particolare riferimento all’avvenuto pagamento di corrispettivo per la prestazione offerta dallo studio [omissis] ed alla mancanza assoluta di originaria consapevolezza del meccanismo fraudolento utilizzato da costui per trattare le pratiche dei clienti.
Al contempo l’ordinanza impugnata ha peraltro rammentato che il contribuente aveva in definitiva ottenuto la compensazione – nella più totale e sospetta inerzia personale, ed in apparenza senza provvedere ad alcun tipo di reazione ovvero di controllo – di un debito fiscale di quasi 700.000 euro con un importo pressoché corrispondente di crediti certamente inesistenti.
Tutto ciò, per vero, senza neppure dedurre la concreta esistenza di crediti idonei a contrastare la pretesa erariale, ovvero di ragioni sufficienti ad esperire vittoriosamente il ricorso giurisdizionale tributario (al di là della prescrizione delle tasse automobilistiche), con ogni conseguenza relativamente alla buona fede dell’odierno ricorrente nei suoi rapporti col professionista indagato, scelto perché – a fronte di ben trentadue cartelle esattoriali – egli aveva fama di abituale vincitore nel contenzioso fiscale.
D’altronde, in sede di riesame può essere verificato anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché peraltro esso emerga ictu ocu/i (cfr. ades. Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896).
La fattispecie, all’evidenza, è del tutto estranea a siffatta previsione.”
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Rassegna giurisprudenziale sugli elementi sufficienti a legittimare l’adozione di una misura reale in sede cautelare.
Cassazione penale sez. I, 30/01/2018, n.18491:
In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.
Cassazione penale sez. III, 11/10/2018, n.58008:
Il tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato.
Cassazione penale sez. II, 22/04/2016, n.18331:
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga “ictu oculi”. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in un procedimento per il reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. in danno di una università, contestato all’amministratore di una società operante nel settore delle certificazioni di conformità, in relazione alla regolarità di una certificazione emessa per un natante realizzato a spese del predetto ente; in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del dolo sotteso alle condotte contestate quali artifici e raggiri, atteso che i tecnici dell’università erano stati costantemente informati delle complessità tecniche e delle incertezze interpretative che avevano caratterizzato il procedimento di certificazione).
Cassazione penale sez. III, 20/05/2010, n.27715:
Il tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato. (Nella specie, relativa ad abuso edilizio, il Tribunale si era limitato ad affermare la non manifesta totale infondatezza della interpretazione delle norme rilevanti operata dal P.M.).
Cassazione penale sez. IV, 21/05/2008, n.23944:
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga ictu oculi.
Cassazione penale sez. I, 11/05/2007, n.21736:
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali, il giudice non ha un potere di accertamento sul merito dell’azione penale e sulla concreta fondatezza dell’accusa, dal momento che per l’emissione di quei provvedimenti non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, e però deve operare un controllo sulla base fattuale del singolo caso, secondo il paradigma del “fumus” del reato ipotizzato, con riguardo anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediata rilevazione.
Cassazione penale sez. III, 07/04/2006, n.33873:
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie. Pertanto l’accertamento della sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
Cassazione penale sez. IV, 12/12/2001, n.41388:
In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sussistente il “fumus” del reato di cui all’art. 51 d.lg. 22/1997 relativamente al provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di depurazione non autorizzato, ancorché un’illegittima ordinanza contingibile ed urgente emanata dal presidente della giunta regionale ai sensi dell’art. 13 avesse escluso che gli impianti di depurazione fossero soggetti al regime autorizzatorio previsto dall’art. 27 del citato d.lg. per gli impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti).
by Claudio Ramelli @ Riproduzione Riservata