Reati fiscali: e’ legittimo il sequestro impeditivo che colpisce i beni aziendali di una società il cui patrimonio è stato già assoggettato a vincolo ablatorio sul profitto di reato.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 40072/2019 – depositata il 01.10.2019, con la quale ha statuito il principio secondo il quale l’emanazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dai reati tributari (già consumati), non osta all’emanazione di un successivo sequestro preventivo avente natura impeditiva da eseguire sul patrimonio aziendale per evitare che la società continui ad emettere fatture per operazioni inesistenti

Il giudizio cautelare.

Il tribunale cautelare di Oristano rigettava l’appello proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di emissione di un sequestro preventivo di natura impeditiva da eseguire sui beni aziendali onde inibire la protrazione della illecita attività svolta dall’impresa collettiva.

Il Tribunale della Libertà valutava i reati in provvisoria contestazione mera prosecuzione dell’attività delittuosa già sottoposta ad un precedente sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs 74/2000, non ravvisando, quindi,  ulteriori esigenze cautelari legittimanti la disposizione del sequestro impeditivo richiesto dal PM.

Il Giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Avverso l’ordinanza de quo interponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica violazione di legge in ordine alla ritenuta incompatibilità dei due sequestri, sostenendo, al contrario,  la legittima coesistenza di più vincoli cautelari sullo stesso bene purché abbiano finalità e presupposti costitutivi differenti.

Il Supremo Collegio ha dichiarato il ricorso fondato annullando l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento, che affrontano il tema della compatibilità di più vincoli cautelari insistenti sui medesimi beni.

(i) La possibile coesistenza di un duplice vincolo ablatorio  sulla medesima res:

La sussistenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente dei beni della omissis , disposto per reati diversi nell’ambito di altro procedimento, non impedisce l’esecuzione del sequestro preventivo impeditivo dei beni aziendali costituenti l’unità operativa di Oristano della omissis.

La giurisprudenza, in tema di compatibilità tra diverse forme di sequestro, ha affermato che è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall’adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l’emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell’uno rimanga intero l’effetto dell’altro (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057 – 01).”

Il principio era già stato espresso da Cass. Sez. 3, n. 1253 del 06/07/1992, Costantino, Rv. 191617 – 01 che aveva rilevato che il decreto di sequestro preventivo assolve ad una funzione completamente diversa rispetto a quella del sequestro probatorio: il primo è rivolto ad impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose del reato o ancora la commissione di altri reati; il secondo è diretto ad assicurare le cose necessarie all’accertamento dei fatti. Aggiunse la Corte che non è affatto previsto che i due sequestri non possano concorrere sulla stessa res: il vincolo di indisponibilità derivante dalla adozione di uno dei due provvedimenti non esclude affatto che non possa essere rafforzato con l’emissione dell’altro, poiché in tal modo viene garantito che al venire meno dell’uno rimane intero l’effetto dell’altro; il giudice del merito, però, deve accertare in concreto l’esistenza dei presupposti richiesti. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio poiché il Tribunale si era limitato ad affermare in astratto la compatibilità dei due decreti, senza esaminare la fondatezza delle doglianze prospettate dall’interessato).”

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Riferimento normativo.

Art. 321 cod. pen., Oggetto del sequestro preventivo:

  1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
  2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

  1. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [229 coord.]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate

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Quadro giurisprudenziale sul tema della compatibilità di più vincoli cautelari disposti in ordine allo stesso bene:

Cassazione penale sez. III, 14/06/2016, n.46902:

È ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall’adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l’emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell’uno rimanga intero l’effetto dell’altro.

Cassazione penale sez. VI, 23/11/2017, n.18183

In tema di sequestro preventivo impeditivo, il “periculum in mora” deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l’utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. (Fattispecie relativa al reato di turbativa d’asta in cui la Corte ha escluso la sussistenza del periculum in relazione al sequestro preventivo dell’intera azienda e del capitale sociale di una società di progettazione che nei cinque anni successivi alla redazione di un progetto utilizzato da altra impresa per l’illecita partecipazione ad una gara non risultava più coinvolta in ulteriori attività irregolari).

Cassazione penale sez. V, 16/03/2005, n.14068:

La previsione di cui all’art. 321 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati; il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, mentre per “cose pertinenti al reato” debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all’agevolazione nella commissione di altri reati.

by Claudio Ramelli @ Riproduzione Riservata