Nei reati tributari la confisca per equivalente può essere sempre disposta a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di pertinenzialità tra il reato commesso e il bene da confiscare.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.40071/2019 – depositata il 01.10.2019 in materia di reati tributari, con la quale la Suprema Corte nel confermare il costante orientamento giurisprudenziale in ordine ai beni aggredibili con sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (in caso di impossibilità di eseguire confisca diretta), ha chiarito come tale vincolo ablatorio, avendo natura afflittiva e sanzionatoria, prescinde dal nesso di pertinenzialità tra il bene confiscabile e il reato in contestazione.

L’incolpazione provvisoria e il giudizio cautelare.

Il Tribunale della Libertà di Arezzo rigettava l’istanza di riesame promossa dall’imputato contro il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari in sede, che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato in provvisoria contestazione p. e p. dall’ 10-ter d.lgs. 74/2000, per un importo pari ad euro 892.354,00, da eseguirsi sulle disponibilità liquide della società, ed in subordine, in caso di incapienza o impossibilità, di procedere con il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza del valore ritenuto profitto del reato, sui beni mobili e immobili dell’imputato, indagato quale legale rappresentante della società.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Avverso l’ordinanza de quo promuoveva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, censurando il provvedimento emesso dal Collegio cautelare aretino, lamentando violazione di legge consistita nella estensione del vincolo ablatorio a beni riconducibili nel patrimonio dell’imputato in data antecedente alla consumazione delle condotte in contestazione, quindi totalmente estranei al profitto del reato violando, altresì, i principi di proporzionalità e ragionevolezza sottesi alla sanzione della confisca.

Il Supremo Collegio ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento che chiariscono la ratio dell’istituto della confisca per equivalente che attinge beni non riconducibili al profitto di reato derivante dal reato di cui  all’10-ter d.lgs 74/2000.

(i) Il principio di diritto enunciato in ordine all’estendibilità del vincolo ablatorio a beni estranei all’attività criminosa:

“La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 38691/2009, Caruso, 244190) richiamata nel ricorso non pone alcun limite temporale alla confisca per equivalente: non si afferma in alcun modo che non sarebbero confiscabili i beni immobili acquistati prima della commissione del reato da cui deriva il profitto confiscabile «per equivalente».

Al contrario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che «La previsione della confisca per equivalente … nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si “incorpora” il profitto iniziale, nonché ad ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego.

Ciò comporta che la stessa confisca per equivalente alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all’esito del procedimento può riguardare (a differenza dell’ordinaria confisca prevista dall’art.240 cod. pen., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (cfr. Cass., Sez. Unite, 22.11.2005, n. 41936, Muci)».

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, con la sentenza richiamata dal ricorrente, che la ratio dell’istituto è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume «i tratti distintivi di una vera e propria sanzione» (vedi Cass., Sez. Unite: 2.7.2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa ed altri e 15.10.2008, n. 38834, P.M. in proc. De Maio).”

(ii) La funzione retroattiva della confisca per equivalente del profitto del reato in contestazione:

La tesi difensiva è poi anche contraria alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha più volte chiarito che, con l’espressione confisca di valore o per equivalente, si indica una particolare misura di carattere ablativo che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca in forma specifica ossia la cd. confisca diretta dei beni che abbiano un «rapporto di pertinenzialità» con il reato (Corte cost. ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009), cosicché, mentre la confisca diretta assolve a una funzione essenzialmente preventiva, perché reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni che, derivando dal reato, ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto (nei reati tributari rilevano soltanto le ultime due tipologie di vantaggio illecito), la confisca per equivalente, invece, colpisce beni di altra natura, che non hanno alcun nesso pertinenziale con il reato, palesando perciò «una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura eminentemente sanzionatoria» (Corte cost. ordinanza n. 301 del 2009).”

Quanto alla interpretazione costituzionalmente orientata, sul punto per ragioni di sintesi, si richiama l’articolata motivazione della sentenza della Cass. Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074 – 02 che ha affermato il principio per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 12-bis, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui consente la confisca e, quindi, il sequestro di valore nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica per il solo fatto che non sia possibile eseguire quello, diretto, del profitto di reato nei confronti dell’ente, in quanto la confisca, per la sua natura sanzionatoria, trova fondamento nella mera realizzazione del fatto di reato in cui si sostanzia la condotta della persona fisica realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Devono pertanto ribadirsi i principi della giurisprudenza per cui la confisca per equivalente prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare (cfr. Cass. Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175 – 01, in tema di reati tributari) e può avere ad oggetto anche i beni acquisiti al patrimonio dell’indagato in epoca precedente all’entrata in vigore della norma che ha introdotto la confisca per equivalente (cfr. Cass. Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Iaia, Rv. 255964 – 01).”

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Riferimenti normati.

Art 10-ter d. lgs. 74/2000, omesso versamento di IVA:

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Art. 321 cod. pen.. Oggetto del sequestro preventivo:

  1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
  2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

  1. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (5).

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

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Quadro giurisprudenziale resa sulla natura della confisca per equivalente disposta in materia di reati tributari:

Cassazione penale sez. III, 10/05/2018, n.46973:

In tema di reati tributari, è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura “mista”, prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all’accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell’ente.

Cassazione penale sez. II, 20/09/2016, n.50982:

La confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato; ne consegue che il giudice, nell’applicare il provvedimento ablatorio, deve determinare la somma di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto/vantaggio effettivamente ottenuti dall’attività illecita. (Fattispecie di riciclaggio di quattro ciclomotori in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione che, nel disporre la confisca per equivalente, si era limitata a considerare il valore commerciale di tali beni, senza tener conto della circostanza che questi ultimi erano stati tutti restituiti ai proprietari).

Cassazione penale sez. III, 14/06/2016, n.38858:

È legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura “mista”, prevedendo, in parte, la sottoposizione a vincolo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro per equivalente, salva la necessità, nel secondo caso, di predeterminare, già con il provvedimento genetico, il valore del compendio assoggettabile alla cautela. (La Corte,in relazione al sequestro preventivo “anche per equivalente”, ha precisato che spetta al pubblico ministero investito dell’esecuzione e al giudice della cautela di verificare il preventivo esperimento del sequestro nella forma diretta e la corrispondenza, quanto al sequestro per equivalente, del valore delle cose sequestrate a quello del profitto determinato nel provvedimento cautelare).

Cassazione penale sez. II, 12/05/2015, n.24785:

La confisca per equivalente ha natura eminentemente sanzionatoria e, pertanto, non si applica ai reati commessi precedentemente alla legge che la prevede, non essendo estensibile la regola dettata per le misure di sicurezza ex art. 200 c.p., bensì la più favorevole previsione generale ex art. 2 c.p.. Il suddetto paletto temporale si applica per la condotta di reato e non ai tempi e alle modalità di acquisizione dei beni destinatari della sanzione, i quali possono retrocedere a tempo addietro alla commissione del reato (fattispecie relativa all’applicazione della confisca per la contestazione del reato di cui all’art. 648 ter).

Cassazione penale sez. III, 25/09/2012, n.1261:

In tema di reati tributari, le presunzioni legali operanti nei rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, pur non potendo valere ai fini della prova circa la responsabilità penale in ordine ai suddetti reati, possono tuttavia assumere rilievo ai fini dell’applicazione di misure cautelari quali il sequestro preventivo di somme che si prevedano assoggettabili a confisca per equivalente, fermo restando che anche in tal caso il giudice davanti al quale venga proposta richiesta di riesame non può limitarsi alla sola verifica dell’astratta configurabilità del reato secondo la prospettazione accusatoria ma deve pure tener conto delle deduzioni difensive, se ed in quanto idonee ad incidere sulla esistenza stessa del “fumus commissi delieti”.

Cassazione penale sez. un., 25/10/2005, n.41936:

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall’art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l’intero art. 322 ter c.p.

By Claudio Ramelli @ Riproduzione Riservata