Incidente sul lavoro e responsabilità penale datoriale: la nomina del preposto non esclude la posizione di garanzia del datore di lavoro in assenza di valida delega per il trasferimento di funzioni e di controllo del delegante sull’operato del delegato.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.40276/2019 – depositata il 02.09.2019, con la quale, la Suprema Corte, dando continuità ad un orientamento consolidato, ha riaffermato il principio secondo il quale nell’ipotesi di più titolari della posizione di garanzia per la sicurezza ed incolumità dei lavoratori, spetta a ciascuno di essi l’obbligo di tutela impostogli dalla legge salvo il caso di delega di funzioni che, se validamente conferita, trasferisce la posizione di garanzia sempre che vi sia un controllo del datore di lavoro (delegante) sul corretto operato del delegato (preposto).

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Milano assolveva l’imputato condannato in primo grado per omicidio in esito al giudizio abbreviato ad un anno e mesi quattro di reclusione con i benefici di legge.

Il giudicabile era stato tratto a giudizio quale presidente del Cda della società esecutrice dei lavori di posa di manto stradale in asfalto e di proprietaria del mezzo investitore che durante una manovra in retromarcia aveva cagionato la morte di una passante investita da due rulli del compressore stradale.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Avverso la sentenza assolutoria emessa dalla Corte distrettuale milanese interponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano deducendo vizio motivazionale sia in ordine l’effettiva trasmissione della posizione di garanzia dal datore di lavoro al preposto – avvenuta con delega di funzioni irregolare, sia in ordine alla valutazione dei giudici sulla esigibilità di un comportamento alternativo.

Il Supremo Collegio ha accolto ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale che affrontano il tema della co-titolarità della posizione di garanzia di particolare interesse per gli operatori di diritto.

(i) Il principio di diritto enunciato in ordine alla posizione di garanzia assunta da più soggetti:

“Alla accertata qualità di datore di lavoro dell’imputato, infatti, il tribunale ha ricondotto obblighi astrattamente ricollegabili a quella posizione.

Al predetto è stato contestato di avere consentito l’impiego di un macchinario inadeguato e di non avere predisposto la recinzione del cantiere temporaneo e mobile presso il quale è avvenuto l’infortunio.

Trattasi di due obblighi espressamente contemplati dalla legge: l’art. 71 co. 4 d.lgs. 81/08, infatti, prevede che il datore di lavoro deve, tra l’altro, adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di «idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70…»; l’art. 108 stesso d.lgs., inoltre, con specifico riferimento ai cantieri, prevede che durante i lavori deve essereassicurata la viabilità delle persone e dei veicoli, laddove il successivo art. 109 stabilisce che il «cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni».

Con il ragionamento svolto a giustificazione della decisione, la corte ambrosiana sembra aver ritenuto operativa una delega delle specifiche funzioni in esame al preposto e, sul versante prettamente soggettivo, la inesigibilità del comportamento alternativo lecito in capo al titolare della posizione di garanzia. Entrambi gli assunti sono fallaci, alla luce dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.”

Peraltro, in ordine alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti nelle organizzazioni complesse, il supremo collegio di questa corte ha definitivamente chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa(cfr. sez. unite n.33343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108).”

“Con riferimento alla esatta individuazione del garante in tali specifiche ipotesi, si è pure chiarito che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli [cfr. sez. 4 n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960 (in un caso di prassi “contra legem”, instauratasi con il consenso del preposto, foriera di pericoli per gli addetti, in cui il datore di lavoro sia venuto meno ai doveri formazione e informazione del lavoratore e abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi)].

Nella specie, risulta dalla sentenza appellata che l’infortunio è stato diretta conseguenza dell’investimento della vittima; che il rullo era privo di presidi atti a scongiurare l’investimento, avvenuto proprio nel corso di una manovra di retromarcia; e che l’area di lavoro non era stata delimitata, né interdetta al transito pedonale.

Il che pone l’infortunio quale diretta concretizzazione del rischio generato dalla omessa vigilanza sulla manutenzione dell’apparecchiatura e dalla mancata interdizione del sito. Infine, nessuna delega, valida secondo i principi sopra richiamati, era stata conferita al preposto, sul punto avendo pure il Tribunale conclusivamente, quanto correttamente, rilevato la mancata osservanza dell’obbligo datoriale di vigilare sul soggetto delegato, tenuto conto delle caratteristiche dell’azienda e delle sue dimensioni, parimenti esaminate dal primo giudice.”

(ii) L’errore motivazionale della sentenza in commento:

“Orbene, la corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare la posizione di garanzia datoriale con specifico riferimento agli obblighi espressamente indicati nel capo d’imputazione, ritenendo – in maniera del tutto avulsa dal sistema normativo antinfortunistico – che la responsabilità di tale garante richiedesse una condotta attiva (ordine di omettere la segnaletica e gli appositi presidi interdittivi) o l’utilizzo personale del macchinario non munito dei necessari accessori, in tal modo omettendo di scrutinare la componente normativa della responsabilità colposa e di valutare dunque la condotta inosservante della specifica regola cautelare e la sua funzione preventiva.

Ha poi del tutto omesso di esaminare l’aspetto della questione attinente ai requisiti di una delega valida e di analizzare in chiave critica l’ulteriore argomento utilizzato dal Tribunale per ritenere integrata la violazione contestata nell’imputazione, direttamente collegata alla mancata vigilanza da parte del soggetto delegante sull’attività del delegato, per il caso in cui si volesse considerare valida la delega opposta a difesa.

Quanto alla esigibilità del comportamento omesso, infine, a fronte della minuziosa disamina del compendio fattuale condotta dal Tribunale (era infatti emerso che con un’ordinanza del 28 aprile 2014 il Corpo di Polizia Municipale aveva addirittura imposto all’impresa di predisporre adeguate protezioni; che il sito lavorativo era costituito da un cantiere mobile per il quale non erano state predisposte recinzioni atte a impedire l’accesso aterzi estranei, essendo stati posizionati solo cartelli di divieto di sosta; che l’impresa non era di enormi dimensioni, né era articolata in diverse attività produttive; che l’imputato, immediatamente contattato dal preposto e dal conducente dopo l’infortunio, si era personalmente recato sul posto e aveva fornito alla ASL la documentazione concernente la sicurezza), la Corte di Milano si è limitata a richiamare la forma societaria dell’impresa (una S.p.A.), la circostanza che la stessa aveva cantieri in varie parti d’Italia e che l’omissis non usava personalmente il rullo. 3.4.1.”

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Riferimenti normativi.

Art 71 comma 4 d.lgs. 81/2008, obblighi  del datore di lavoro:

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.

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Rassegna giurisprudenziale in tema di responsabilità penale dei soggetti titolari di una posizione di garanzia sui luoghi di lavoro:

Cassazione penale sez. IV, 14/03/2018, n.26294:

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi ” contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2018, n.6507:

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Cassazione penale sez. IV, 01/02/2017, n.8118:

Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).

Cassazione penale sez. IV, 21/10/2014, n.4361:

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

Cassazione penale sez. IV, 09/02/2012, n.18826:

In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Cassazione penale sez. III, 18/03/2009, n.26344:

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l’idoneità di detti mezzi persista nel tempo. (Fattispecie nella quale la morte del lavoratore, dovuta a trauma cranico da caduta all’alto di un’autocisterna, era stata causata dallo stato di consunzione delle calzature, che impediva un’adeguata aderenza alla superficie metallica del mezzo, nonché dell’elmetto di protezione, che si era sfilato nella caduta a causa del sottogola consumato, mezzi rivelatisi inidonei a proteggerlo da una caduta dall’alto).

Cassazione penale sez. IV, 02/04/2007, n.21593:

In tema di infortuni sul lavoro, indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto – la cui specifica competenza è quella di controllare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavorative per rapporto all’organizzazione dei dispositivi di sicurezza – il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell’azienda i predetti dispositivi di sicurezza. (Nella fattispecie il “trabattello”, sebbene acquistato, non era stato fornito ai lavoratori che pertanto dovevano usare una scala a forbice).

Cassazione penale sez. IV, 16/01/2004, n.18638:

Gli obblighi che gravano sul datore di lavoro in tema di informazione e formazione dei lavoratori non sono limitati ad un rispetto meramente formale, come può essere quello derivante dalla predisposizione di opuscoli e lettere informative e dalla apposizione di cartelli, ma esigono che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta a verificare l’effettiva assimilazione da parte dei lavoratori.

by Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata