Il Dirigente Scolastico risponde di lesioni colpose se non ha denunciato all’ente territoriale proprietario dell’istituto i rischi insiti nella struttura e disposto le misure organizzative di prevenzione tali da impedire l’infortunio dello studente.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.37766/2019 – depositata il 02.09.2019, con la quale la Cassazione chiamata a pronunciarsi sull’incidente occorso ad uno studente all’interno della struttura scolastica, ha confermato la penale responsabilità del Dirigente Scolastico e dell’ingegnere responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, ritenuti entrambi destinatari dell’obbligo d’informare prontamente l’Ente territoriale competente ad intervenire per eliminare le fonti di pericolo per alunni e docente e, più in generale, garantire la messa in sicurezza dell’istituto scolastico.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di Appello di Potenza riformava parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado del Tribunale di Lagonegro che aveva condannato i due imputati alla pena ritenuta di giustizia condizionalmente sospesa.

I giudicabili erano stati tratti a giudizio dalla competente Procura l’uno in qualità di dirigente scolastico e di ingegnere responsabile della sicurezza e prevenzione e l’altra quale dirigente scolastico, per avere entrambi, con violazione degli obblighi di legge connessi alle rispettive posizioni di garanzia, colposamente cagionato lesioni gravi e gravissime ad uno studente che inciampando era caduto su un lucernario che si era infranto a causa del peso eccessivo facendo  precipitare il malcapitato al piano sottostante con un salto nel vuoto di oltre 7 metri.

Dalla lettura della sentenza si ricava che l’infortunato quel giorno era presente nell’edificio scolastico perché lì recatosi per assistere all’esame di maturità di un amico e che il luogo in cui è avvenuto l’incidente  era accessibile solo attraverso una porta finestra che normalmente veniva chiusa con apposito lucchetto dal personale scolastico ma che, fatalmente, il giorno dell’incidente, era stata aperta dalla collaboratrice scolastica per consentire il circolo dell’aria permettendo così al ragazzo di accedervi.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Avverso il provvedimento di condanna emesso dalla Corte distrettuale di Potenza ricorrono per cassazione gli imputati con due atti separati, censurando la sentenza impugnata con plurimi motivi di ricorso per la cui disamina si rimanda alla sentenza in commento.

Il Supremo Collegio ha dichiarato infondati i ricorsi proposti dagli imputati, confermando il principio di diritto consolidatosi nella recente giurisprudenza secondo il quale in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento che confermano la posizione di garanzia assunta dal dirigente scolastico in qualità di “datore di fatto” peculiare e dal RSPP.

(i) La posizione di garanzia del dirigente scolastico e la responsabilità che ne consegue.

Con i primi due motivi di ricorso, come si è visto in precedenza (punti nn. 5.1 e 5.2 del “ritenuto in fatto”), si contesta la sussistenza, nella concreta situazione, di una effettiva posizione di garanzia in capo alla dirigente scolastica, evidenziandosi al riguardo da parte della difesa sia violazioni di legge che vizio di motivazione nella sentenza impugnata.

Il dirigente scolastico, in particolare, sarebbe un “datore di lavoro” di tipo assai peculiare, non proprietario dell’immobile e privo di poteri di spesa.

Il motivo parte da una premessa esatta, giungendo tuttavia ad una conclusione erronea.

E’ certamente vero che «Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa» (così Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Maniago, Rv. 248349; in conformità, v., già in precedenza, Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Maniscalco, Rv. 233017; Sez. 3, n. 19634 del 04/03/2003, Fortunato, Rv. 224874; recentemente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43829 del 20/04/2018, Cesini Sergio, Rv. 274263) e che la ricorrente era priva dei poteri di spesa.

Nondimeno, non può trascurarsi che «In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione» (Sez. 3, n. 23012 del 17/05/2001, Altamore G., Rv. 218940), poteri di gestione incontestabilmente riconosciuti ed effettivamente svolti dalla prof.ssa F.P., la quale, come correttamente ritenuto dai Giudici di merito, avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell’istituto alla stessa affidato, nel caso di specie la insicurezza del solaio in questione per la presenza di apertura coperte da fragili lucernai, illustrando la situazione e chiedendo e sollecitando i conseguenti interventi strutturali.

Ciò che, invece, non fu fatto, avendo i Giudici di merito accertato che le richieste, pur in effetti inoltrate all’ente territoriale ed ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione, che non poteva ritenersi compresa in diciture estremamente generiche relative a “ringhiere”, a “terrazzi” e ad “adeguamento porte”, di sicurezza e non (pp. 14-17 della sentenza del Tribunale). Si preferì, invece – hanno conformemente stimato Corte di appello e Tribunale – affidarsi ad una soluzione, per così dire, “artigianale”, che si rivelò purtroppo in concreto insufficiente per eliminare il pericolo: ed è, dunque, nell’errato inquadramento originario e nella inidonea gestione nel tempo del problema che è stata rilevata la mancanza di prudenza e, dunque, la colpa della dirigente scolastica (pp. 10-12 della sentenza impugnata e pp. 14-21 di quella diprimogrado).

(ii) La sussistenza del nesso causale non interrotto dalla condotta della collaboratrice scolastica.

“Si legge, inoltre, che, «come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la condotta della collaboratrice scolastica che quel giorno era in servizio presso l’istituto scolastico ed era addetta alla vigilanza sul piano in cui si è verificato l’infortunio, consistita nel consentire che la porta-finestra di accesso al solaio fosse aperta, allo scopo di arieggiare l’ambiente circostante, non può considerarsi idonea ad interrompere il nesso di causalità con la condotta omissiva ascritta ai due appellanti […]

Tale comportamento non può essere considerato imprevedibile e, quindi, esorbitante, tale dovendosi ritenere, secondo la difesa, quello che fuoriesce dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartite dal datore di lavoro nell’ambito del contesto lavorativo.

Invero, a tacer d’altro, va detto che nessuna disposizione venne impartita dal dirigente scolastico, al fine di impedire l’accesso, laddove, per converso, dalle risultanze probatorie acquisite all’esito dell’istruttoria dibattimentale è emerso che la preside omise di valutare il rischio, nonché di fornire al personale informazioni ed adottare misure dirette a prevenire conseguenze pericolose» così alla p. 12 della decisione impugnata; v. anche pp. 18-23 di quella di primo grado). 3.7. Sicchè, in definitiva, non può trovare accoglimento nemmeno l’ultimo motivo di ricorso (n. 5.15 del “ritenuto in fatto”), che, nel rifarsi a tutte le argomentazioni svolte, stima violato l’art. 27 Cost. per essere stata l’imputata condannata per responsabilità meramente oggettiva, senza che alcun rimprovero le possa essere mosso, in quanto la dirigente scolastica è stata, invece, condannata per un fatto proprio colposo.”

 (iii) L’omissione colposa al dovere di segnalazione in capo al RSPP da cui discende la responsabilità per colpa: 

“In ogni caso, si osserva che la Corte di appello risponde alle censure svolte con l’appello (alle pp. 6-7) sotto il profilo motivazionale, sottolineando che all’imputato si addebita la omessa valutazione di un rischio in effetti esistente.

Ebbene, con indubbio maggior impegno argomentativo, già la sentenza di primo grado aveva già spiegato che all’ingegnere omissis dovevano addebitarsi la mancata valutazione del rischio precipitazione, essendo il solaio prossimo ad un corridoio da cui si accedeva alle aule frequentate dei ragazzi, la omessa apposizione di cartelli di divieto, la omessa informazione ed omessa formazione del personale circa il rischio di caduta, la omessa regolamentazione dell’apertura e della chiusura della porta e dell’impiego e della custodia delle chiavi del lucchetto; non senza evidenziare che erano proprio le concrete modalità di chiusura adottate a dimostrare la effettiva percezione del pericolo connesso, appunto, al solaio (pp. 17 e 20-21 della sentenza del Tribunale).”

“In definitiva, la soluzione offerta dai Giudici di merito è corretta ed in linea con il principio di diritto (sia pure reso in diversa fattispecie) secondo il quale «La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all’investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all’uscita dall’istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l’insegnante dell’ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza)» (Sez. 4, n. 17574 del 23/02/2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13)”

 

 

 

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Riferimento normativo:

 Art. 33 d.lgs. 81/2008, compiti del servizio di prevenzione e protezione:

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
  2. a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  3. b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  4. c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  5. d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  7. f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
  8. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
  9. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 18, comma 3 d.lgs. 81/2008, obblighi del datore di lavoro e del dirigente:

  1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo,la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competenteo al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
  2. a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

  1. b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  2. c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  3. d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  4. e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione

periodica di cui all’articolo 35;

  1. f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità penale connessa a violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni:

Cassazione penale sez. IV, 17/06/2014, n.43168:

La palestra scolastica deve qualificarsi “luogo di lavoro”, in quanto luogo ove si svolge l’attività lavorativa di insegnamento della disciplina di “educazione motoria”, con la conseguenza che essa è soggetta alla normativa antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: ciò, del resto, dovendolo desumere dall’art. 1, comma 2, d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, che espressamente estende l’ambito di applicazione di tale normativa anche agli “istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”, sia pure “tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato”.

Cassazione penale sez. IV, 02/07/2010, n.34804:

Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa.

Cassazione penale sez. IV, 07/02/2008, n.10842:

In tema di omicidio colposo ricorre l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all’impresa, in quanto l’imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell’area della loro operatività.

Cassazione penale sez. III, 30/11/2005, n.47249:

In tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del dirigente dell’area tecnica manutentiva di un comune, rilevando che allo stesso competeva richiedere al “medico competente” l’osservanza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria preassuntiva dei lavoratori a rischio).

Cassazione penale sez. IV, 10/11/2005, n.11360:

E’ procedibile d’ufficio, per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato di lesioni colpose in danno di un soggetto che, pur estraneo a qualsiasi rapporto di lavoro, si trova legittimamente a frequentare un luogo ove si svolge attività lavorativa, sempre che il fatto lesivo abbia causa nella violazione delle predette norme. (La Corte ha ritenuto la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni colpose ascritto al dirigente scolastico ed al sindaco del Comune proprietario dell’edificio scolastico, per l’infortunio occorso ad un alunno, durante la lezione di “educazione motoria” all’interno della palestra annessa alla scuola, in conseguenza dell’incauto spostamento di una porta per il gioco della pallamano, dopo aver premesso che in base alla disciplina contenuta nel d.lg. 626/1994 alla palestra scolastica spetta la qualifica di “luogo di lavoro” ed alla porta di pallamano la qualifica di “attrezzatura di lavoro”).

Cassazione penale sez. III, 04/03/2003, n.19634:

In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la qualifica di datore di lavoro nelle p.a., nel cui novero rientrano gli enti locali, si può attribuire esclusivamente ai dirigenti, ai quali siano attribuiti poteri di “gestione”, dovendosi intendere tale termine l’esistenza di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa. (Fattispecie relativa alla mancata fornitura di materiale antinfortunistico da parte del dirigente del “servizio Strade e Viabilità” di un Amministratore Provinciale, ritenuto peraltro incolpevole in quanto privo di autonomi poteri di gestione di spesa).

Cassazione penale sez. III, 17/05/2001, n.23012:

In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. Ne consegue che, qualora venga consentito l’uso del laboratorio di informatica prima della verifica dell’impianto elettrico di messa a terra, il preside è responsabile della violazione della contravvenzione di cui all’art. 314 d.P.R. n. 547 del 1995 (inosservanza delle prescrizioni inerenti macchine ed apparecchi elettrici).

by Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata