Il reato di omesso versamento dell’IVA sussiste anche in caso di mancato incasso delle fatture per le quali è dovuta l’imposta indiretta autoliquidata.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 41070/2019 – depositata il 07.09.2019, con la quale la Cassazione ha confermato la condotta del contribuente, in capo al quale ricorre la componente psicologica del reato –  dolo generico – anche nell’ipotesi in cui l’omesso pagamento del debito verso l’Erario per l’imposta indiretta si riferisce a fatture contabilizzate, ma non pagate dal cliente.

Nella stessa sentenza viene confermata l’irrilevanza dello stato di crisi economica in cui versava la società al momento della scadenza del termine per l’adempimento tributario e della ininfluente circostanza legata alla dedotta priorità del pagamento dei lavoratori  rispetto al debito Iva.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Milano confermava la penale responsabilità dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia   condizionalmente sospesa tratto a giudizio  – quale legale rappresentante pro-tempore – per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto p. e p. dall’art 10-ter d.lgs. 74/2000

Il ricorso per cassazione

Avverso il provvedimento emesso dalla Corte distrettuale milanese interponeva ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo di censura, lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato del dolo per le ragioni indicate nella sentenza allegata.

Il Supremo Collegio ha rigettato il  ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento:

(i) il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice:

La Corte territoriale ha disatteso le censure difensive, qui riproposte, con argomentazioni congrue e logiche, facendo buon governo dei principi di diritto affermati da questa in tema di reato di cui all’art. 10-ter d.lgs 74/2000. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, che va ribadito, per la sussistenza del reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, è richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo (Sez.3, n.8352 del 24/06/2014, dep.25/02/2015, Rv.263127 – 01).”

(ii) L’obbligo di accantonamento sanzionato penalmente quando ricorre il regime di “iva per competenza”.

“E si è osservato (Sez.3, n.6220 del 23/01/2018, Rv.272069 – 01) che il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dall’art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (Sez. 3, n. 19099 del 06/03/2013 – dep. 03/05/2013, Di Vora, Rv. 255327). L’obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale e, conseguentemente, di versamento dell’Iva, è stato, soprattutto sino ad oggi, infatti ordinariamente svincolato (fatti salvi i casi di applicabilità del regime di “Iva per cassa” di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2, rimodulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 32 bis, convertito in L. n. 134 del 2012), dall’effettiva riscossione delle somme – corrispettivo delle prestazioni effettuate. L’emissione della fattura, pertanto, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo (Sez.3, n.38594 del 23/01/2018,Rv.273958 – 01).

La circostanza che il regime applicabile nel periodo di imposta 2011 fosse quello “per competenza”, obbligava, pertanto, il contribuente al versamento dell’IVA a prescindere dalla riscossione degli importi relativi alle prestazioni effettuate, rendendo dunque irrilevante la circostanza della esistenza di crediti non riscossi.”

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Riferimento normativo.

Art. 10 ter d.lgs.  74/2000, Omesso versamento di IVA :

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

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Giurisprudenza di legittimità.

Quadro giurisprudenziale in ordine agli elementi costitutivi il reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’art 10 ter d.lgs 74/2000:

Cassazione penale sez. III, 04/07/2019, n.36709:

In tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’Iva cui al d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della “par condicio creditorum”.

Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.35193:

In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, previsto e punito dall’art. 10-ter, d.lg. n. 74/2000, l’emissione della fattura, anche se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura, né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo.

Cassazione penale sez. III, 21/03/2019, n.23796:

Ai fini dell’esclusione della colpevolezza per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, punito a titolo di dolo generico, è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, salva la dimostrazione che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere al versamento del tributo. Nel caso in cui invece l’omesso versamento sia dovuto al mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, devono essere dimostrati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.

Cassazione penale sez. III  13 marzo 2018 n. 15172  

La nuova fattispecie di reato di cui all’ art. 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000 , come modificata dall’ art. 8, d.lgs. n. 158 del 2015 , che ha elevato a Euro 250.000,00 la soglia di punibilità, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell’abrogazione parziale trovano applicazione gli art. 2, comma secondo, cod. pen. (e non il quarto comma dell’ art. 2, cod. pen. ), e 673, comma primo, cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. III  23 gennaio 2018 n. 6220  

In tema di omesso versamento dell’ IVA, il reato omissivo previsto dall’ art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate.

Cassazione penale sez. III  23 novembre 2017 n. 4750  

In caso di omesso versamento, la confisca va disposta anche se non risultano disponibilità di beni da parte dell’imputato. A ricordarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso della pubblica accusa contro la scelta del Tribunale di condannare l’imputato per violazione dell’ articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 , senza disporre, però, la confisca per insussistenza dei mezzi. Si tratta, infatti di un preciso obbligo di legge che sfugge a qualunque considerazione da parte del giudice, potendo essere colpiti anche beni futuri. L’applicazione di tale confisca, in sostanza, è sottratta alla discrezionalità del giudice.

Cassazione penale sez. IV  17 ottobre 2017 n. 52542  

Non è corretto attribuire prevalenza alla norma penale che sanziona l’omesso versamento dell’IVA rispetto al contrapposto divieto di versamento dell’IVA, imposto da un legittimo ordine del giudice (divieto di eseguire pagamenti per crediti anteriori alla richiesta di ammissione alla procedura concorsuale di concordato), che deriva da precise norme giuridiche aventi pari valore ed efficacia rispetto alla normativa tributaria.

Cassazione penale sez. III  12 aprile 2017 n. 39503  

Deve essere confermata la condanna per omesso versamento di IVA se l’imputato non dimostra che la crisi finanziaria sia stata imprevedibile, repentina e che egli, da amministratore, abbia fatto tutto quanto nelle sue disponibilità per evitare l’omissione del versamento.

Cassazione penale sez. III  15 febbraio 2017 n. 35786  

Solo l’omologazione, e non anche la semplice ammissione al concordato preventivo – sia pure intervenuta antecedentemente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta -, può escludere il reato di omesso versamento i.v.a. ex art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000.

Cassazione penale sez. III  15 febbraio 2017 n. 35786  

Ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente in tema di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e dell’IVA, è sufficiente il consapevole inadempimento, da parte del contribuente, dell’obbligazione tributaria così come risultante dalle dichiarazioni annuali dal medesimo presentate, non essendo necessario che egli sia preventivamente messo a conoscenza della pretesa avanzata dagli organi accertatori in sede amministrativa né che detta pretesa abbia un positivo riconoscimento, attesa l’autonomia del procedimento penale dal procedimento e dal processo tributario.

by Claudio Ramelli @ Riproduzione Riservata