Bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio: il trasferimento dell’azienda oggetto di distrazione fallimentare a favore di un’altra società costituita ad hoc non integra la condotta punibile ai sensi dell’art. 648 ter cod. pen.
Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n. 44198/2019, con la quale la Corte di Cassazione chiamata al vaglio di legittimità sull’ipotesi di concorso dei reati di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio, ha confermato il principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza, secondo il quale la condotta distrattiva punita a titolo di bancarotta è ben distinta da quella costituente autoriciclaggio, configurandosi, al contrario, un’ingiustificata sovrapposizione sanzionatoria afferente la medesima azione illecita.
L’incolpazione provvisoria ed il giudizio cautelare reale.
Il Giudice per le indagini preliminari di Palermo rigettava la richiesta del sequestro preventivo per equivalente per un valore di euro 9.154.198,00, ritenendo insussistente il fumus delicti commissi di cui all’art. 648 ter cod. pen. secondo l’accusa commesso dall’amministratore della società fallita, con conseguenziale rigetto della medesima richiesta formulata ai sensi dell’art 25 octies d.lgs. 231/2001 nei confronti della persona giuridica beneficiaria dell’azienda distratta al patrimonio della fallita.
Secondo il PM richiedente la misura cautelare reale l’azienda ceduta dalla fallita ad altra società con un contratto di affitto simulato oltre alla condotta distrattiva già contestata avrebbe consentito di occultare la provenienza illecita del bene con consumazione del delitto di autoriciclaggio.
Contro il provvedimento di rigetto Il P.M. proponeva appello innanzi il Tribunale della Libertà palermitano che rigettava il gravame ritenendo non sussistenti gli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio in conformità a quanto disposto dal G.i.p.
Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero.
Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento di particolare interesse per gli operatori di diritto.
(i) La ricostruzione delle condotte e l’esclusione della doppia punibilità per i reati contestati:
“Al fine di evitare la doppia punibilità della medesima condotta, infatti, il legislatore, con la introduzione della fattispecie di cui all’art. 648-ter. 1 cod. pen., ha richiesto che a seguito della consumazione del delitto presupposto vengano poste in essere ulteriori condotte aventi natura decettiva, peraltro solo costituite da impiego in attività economiche o finanziarie. Infatti, come si vedrà nel prosieguo, la sola consumazione del delitto presupposto non integra ex se anche la diversa ipotesi dell’autoriciclaggio e quindi l’atto distrattivo non può integrare allo stesso tempo bancarotta per distrazione e autoriciclaggio.”
“Nella fattispecie, poiché dalla lettura dell’imputazione del capo 1) dell’incolpazione provvisoria risulta espressamente che viene contestato quale atto distrattivo la concessione in affitto dell’azienda datata 31.10.2013, tale attività non pare idonea anche ad integrare il delitto di autoriciclaggio per la cui configurazione è richiesto che l’autore del delitto presupposto dopo la consumazione dello stesso compia condotte di dissimulazione sul bene oggetto del precedente illecito, nel caso di specie non individuate: ritenere che il delitto presupposto abbia in sé l’idoneità ad occultare la provenienza delittuosa del bene e, quindi, non necessiti di ulteriori particolari accorgimenti dissimulatori, altro non significa che confondere ed assimilare – facendole coincidere – l’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta con quella di autoriciclaggio che, però, richiede condotte, logicamente e cronologicamente, differenti rispetto a quella del reato presupposto, oltre che accorgimenti dissimulatori volti ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei beni.”
“Il dettato normativo, dunque, induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia dubbi circa la necessità che il giudice penale sia costretto a valutare l’idoneità specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
Ne consegue, che per la configurabilità del reato di autoriciclaggio, si richiede una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria, idonea a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicché vengono in rilievo tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris o “segmento ulteriore” che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dell’occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante (cfr., Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970).”
(ii) La individuazione del momento consumativo nel reato di autoriciclaggio e l’assenza della norma incriminatrice nel caso di specie:
“Sotto altro profilo, va evidenziato come la condotta di autoriciclaggio descritta dal pubblico ministero, oltre a tradursi in una non consentita operazione di duplicazione del reato presupposto, non appare ossequiosa del disposto dell’art. 2 cod. pen.
Tale essendo la ricostruzione dei fatti, il reato di autoriciclaggio risulta chiaramente non contestabile nel caso in esame perché il fatto risulta essere stato compiuto prima della introduzione della previsione normativa che ha codificato la fattispecie penale di cui all’art. 648-ter. 1 cod. pen. introdotta solo con la legge 15 dicembre 2014 n. 186; invero, posto che l’autoriciclaggio è reato che si consuma nel momento in cui l’autore del reato presupposto pone in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione del denaro o dei beni costituenti oggetto materiale del delitto presupposto ed è quindi fattispecie essenzialmente istantanea, nel caso in esame la condotte di impiego dell’azienda oggetto materiale della bancarotta che vengono sempre contestate sotto il profilo dell’art. 648-ter. 1 cod. pen., sono state commesse prima dell’01 gennaio 2015
Questa Suprema Corte, in tema di individuazione del momento consumativo della analoga fattispecie di riciclaggio, ha già avuto modo di affermare che il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648-bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316).”
“Né, infine, a soccorso della tesi del pubblico ministero, può invocarsi l’orientamento giurisprudenziale che ritiene irrilevante ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio l’epoca di realizzazione del reato presupposto.
(iii) La indefettibile precedente consumazione del reato presupposto.
Invero, nella fattispecie, il reato presupposto (bancarotta fraudolenta) risulta successivo al delitto di autoriciclaggio, il che non è possibile: infatti, la consumazione del delitto di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorchè la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto detta sentenza ha natura di elemento costitutivo del reato (cfr., Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro).”
“n ogni caso, seppure dovesse ritenersi possibile che le attività distrattive poste in essere da parte dell’imprenditore dichiarato fallito configurino un’ipotesi di concorso dei reati di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio, allorquando il bene sottratto alla par condicio creditorum venga poi ad essere impiegato nel tessuto economico produttivo con riutilizzazione dell’oggetto materiale del reato presupposto, è però sempre necessario che gli atti di cessione in vendita o concessione di affitto siano successivi alla introduzione della norma incriminatrice (1 gennaio 2015) altrimenti non potendosi contestare le condotte se non – come detto – in violazione del fondamentale canone di cui all’art. 2 cod. pen.”
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La norma incriminatrice
Art. 648 ter cod. pen. – Autoriciclaggio.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento per i rapporti tra bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio.
Cassazione penale sez. V, 01/02/2019, n.8851
Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un “quid pluris” che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.
Cassazione penale sez. II, 21/06/2019, n.37606
Ricorre il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui vengano sostenute spese di gestione di una società al fine di realizzare concretamente il reinvestimento dei proventi illeciti del reato presupposto (nel caso di specie truffe), poiché le spese di gestione sono funzionali alla generazione di ulteriore profitto, derivante dal reimpiego del provento del reato presupposto.
Cassazione penale sez. II, 21/06/2019, n.37503
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistente nell’illecito ed ingiustificato trasferimento di beni aziendali della società fallita a vantaggio di altre imprese gestite dal medesimo amministratore può concorrere con il delitto di autoriciclaggio purché nella vicenda sia rinvenibile un quid pluris di condotta riferibile in via esclusiva al reato di autoriciclaggio (in particolare, tale profilo di reato è rinvenibile quando non vi sia mero trasferimento di beni da un’azienda all’altra, ma la nuova azienda sia operativa e gestendo il patrimonio ricevuto illecitamente lo immetta nel circuito economico).
Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30401
In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Cassazione penale sez. V, 17/04/2018, n.21925
Scatta il reato di riciclaggio a carico di chi, pur senza concorrere nel reato di bancarotta, opera in modo da ostacolare la provenienza da delitto delle somme sottratte alla procedura concorsuale. Lo precisa la Cassazione che respinge il ricorso contro la condanna per il reato previsto dall’articolo 648-bis c.p. inflitta a una decina di ricorrenti che, con distinte di trasferimento o depositi in conto corrente, avevano cercato di cancellare le tracce dell’origine delittuosa del denaro, sottratto alla procedura concorsuale di una società fallita. Per la Corte, si configura riciclaggio ogni qualvolta si ostacola l’identificazione della provenienza illecita del bene: non solo quando l’operazione impedisce in modo definitivo di risalire all’origine dei beni, ma anche quando rende difficile l’operazione.
Cassazione penale sez. II, 16/11/2016, n.1857
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, comma 1, c.p. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a che l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante “clonazione” di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente).
Cassazione penale sez. VI, 03/10/2013, n.13085
La disposizione contenuta nell’art. 648 ter c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotta di reimpiego, come pure quella di riciclaggio, siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando esse dirette in ogni caso ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.
by Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata