La produzione di falsi certificati medici alla compagnia assicurativa integra il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, anche se l’autore del reato è soggetto estraneo al rapporto contrattuale assicurativo.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 44581/2019, depositata il 31.10.2019, con la quale la Corte di Cassazione è stata chiamata pronunciarsi sull’uso fraudolento falsi certificati medici da parte di un soggetto che aveva riportato lesione nel corso di un incidente stradale aggravandone le conseguenze rappresentando un quadro clinico non corrispondente alla realtà.

In particolare il Supremo Collegio, nel confermare la corretta qualificazione giuridica del fatto, sussunto nella norma incriminatrice di cui all’art 642 cod. pen., ha chiarito che la fattispecie penale non avendo natura di reato “proprio” può essere legittimamente contestata anche  a soggetti estranei al rapporto contrattuale in essere con  la compagnia assicurativa.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

Il Tribunale di Brindisi all’esito del giudizio abbreviato condannava l’imputato per il reato di cui all’art 642 cod. pen., ritenuto responsabile di  aver commesso una frode, in concorso con altre persone, ai danni di una compagnia assicurativa utilizzando false certificazione mediche attestanti lesioni personali e una prognosi non corrispondenti al vero.

La condanna veniva, altresì, confermata dalla Corte di appello di Lecce avverso la quale interponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il Supremo Collegio ha dichiarato infondato il ricorso in ordine alle censure promosse sulla qualificazione giuridica del fatto, dichiarandolo inammissibile nel resto.

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento di particolare interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia medico – legale e delle implicazioni di natura penale che possono derivare da condotte assimilabili a quelle scrutinate dalla Suprema Corte.

(i) La natura “impropria” del reato contestato e l’imputazione elevata al soggetto estraneo al contratto di assicurazione:

La censura in ordine alla natura di reato proprio del delitto in questione è manifestamente infondata poiché è stato chiarito da questa corte che la fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. (Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018 – dep. 29/01/2019, DAMATO ANNAGRAZIA, Rv. 27490101)”

 

(ii) La ricostruzione delle condotte e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati:

“In merito alla consapevolezza dell’imputato deve altresì rilevarsi come il tribunale abbia correttamente evidenziato che anche l’entità dell’indennizzo liquidato dall’assicurazione risulta chiaramente sproporzionato e sovradimensionato rispetto ad una prognosi di appena sei giorni per trauma contusivo del rachide rilasciata dal Pronto soccorso e costituisce un ulteriore elemento che concorre ad escludere la buona fede dell’[omissis] dimostrando il pieno e consapevole concorso dell’imputato in merito alla frode in danno della compagnia assicuratrice.

La corte ha ribadito tali motivazioni, rilevando altresì come risulti del tutto inverosimile che l’imputato sia stato inconsapevolmente beneficiato di una attività illecita posta in essere da altri soggetti a suo totale insaputa e come il contenuto dei certificati medici falsi rilasciati dal coimputato abbia avuto un peso rilevante nella commisurazione dell’indennizzo, poiché da una prognosi di appena sei giorni attestata dal Pronto soccorso dell’ospedale si è passati ad una liquidazione di 36 giorni di invalidità temporanea, anche a non volere considerare il mezzo punto di invalidità permanente.

Non va poi trascurato che il delitto ex art. 642 cod.pen. è reato di pericolo e a differenza della truffa si consuma a prescindere dal conseguimento del profitto ingiusto.

In conclusione i giudici di merito hanno fornito congrua ed esaustiva motivazione in merito al giudizio di responsabilità a carico dell’imputato che risulta immune dai vizi dedotti con il ricorso.”

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Riferimento normativo.

Art. 642 cod. pen.,  fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona:

Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà [832922 c.c.], falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [582; 157, 158, 162 c.p.m.p.] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata [64]. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato [42]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120649].

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in ordine al reato di frode commesso ai  danni delle compagnie assicurative:

Cassazione penale sez. II, 11/10/2018, n.4389:

La fattispecie prevista dall’art. 642 c.p. costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.

Cassazione penale sez. II, 14/02/2018, n.9506:

In materia di legittimazione a proporre querela per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona) , il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

Cassazione penale sez. II, 21/12/2017, n.1731:

In tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo.

Cassazione penale sez. II, 21/01/2016, n.8105:

Il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio – che non si identifica necessariamente nell’indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione – ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. (Fattispecie relativa ad una falsa denuncia di furto di un mezzo detenuto in leasing, in cui il vantaggio è stato ritenuto configurabile in considerazione della finalità di appropriazione dello stesso senza la corresponsione delle rate del leasing, il cui onere veniva, pertanto, trasferito alla società assicuratrice).

Cassazione penale sez. II, 17/12/2013, n.1856:

L’art. 642 c.p., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi 1 e 2 cinque diverse fattispecie di reato – in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo – che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso di reati nel caso di fraudolenta distruzione della cosa propria e di fraudolenta esagerazione del danno).

Cassazione penale sez. VI, 15/05/2012, n.23256:

In tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, la modifica apportata al comma 2 dell’art. 642 c.p. dall’art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui si procede a querela di parte, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal comma 2 della su citata disposizione del codice penale.

Cassazione penale sez. II, 24/09/2008, n.40399:

In tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 cod. pen.) la previsione della perseguibilità a querela, conseguente alla modifica di cui all’art. 24 L. n. 273 del 2002, comporta che, in forza dell’art. 2 comma quarto cod. pen., il giudice accerti l’esistenza della condizione di procedibilità anche per i reati commessi anteriormente alla intervenuta modifica.

Cassazione penale sez. II, 28/09/2006, n.41261:

Non risponde del reato di cui all’art. 642 c.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro – aggiunte dalla l. n. 273 del 2002 – presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).

By Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata