Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e misure cautelari reali: è legittima l’ablazione per equivalente del patrimonio personale dell’indagato solo se risulta infruttuosa quella diretta sul patrimonio sociale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 44557/2019 – depositata il 31.10.2019,  in materia di reati tributari, con la quale la Suprema Corte ha statuito il principio secondo il quale l’esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è subordinata all’infruttuosità del sequestro diretto riguardante gli immobili sociali.

L’incolpazione provvisoria e il giudizio cautelare.

Il Tribunale della Libertà di Pistoia, giudicando in sede di rinvio da un precedente annullamento della Cassazione, confermava il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente disposto in ordine al reato di cui all’art 11 d.lgs. 74/2000 riducendone l’importo in misura pari al valore dei beni sottratti alla garanzia dell’Erario.

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità.

Contro l’ordinanza predetta veniva interposto ulteriore ricorso per cassazione all’esito del cui scrutinio la Suprema Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per  Riesame fissando i principi di diritto che seguono.

(i) I limiti alla concorrente modalità di esecuzione della misura cautelare reale nei reati fiscali:

“La coesistenza delle misure cautelari reali, quella diretta sul patrimonio sociale simulatamente alienato, e quella per equivalente sul patrimonio individuale dei soggetti indagati per la condotta fiscalmente fraudolenta, è stata dal Tribunale del riesame giustificata con argomentazioni che non si conformano al canone di giudizio elaborato dalla sentenza rescindente.

Quest’ultima, dopo aver stabilito che il profitto confiscabile originato dal reato fiscale andasse individuato nella riduzione simulata e fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato (nella specie corrispondente al valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria), aveva impartito precise direttive riguardo alle misure cautelari adottabili, e alla loro eventuale concorrenza.”

“In particolare, questa Corte aveva precisato che «la confisca per equivalente (cui è preordinato il sequestro impugnato) rappresenta una modalità di esecuzione dell’ablazione allorquando non sia possibile una confisca diretta, con la quale si pone, tuttavia, in rapporto di alternatività funzionale, anche se non strutturale (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B, Rv. 274074, secondo cui è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura “mista”, prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all’accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell’ente), non potendo riguardare somme superiori all’effettivo profitto conseguito (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265843)».

“A fronte di un profitto del reato commisurabile, e dall’ordinanza impugnata commisurato, al controvalore di 438.000 euro, il sequestro per equivalente del patrimonio individuale degli amministratori avrebbe potuto essere stabilito – come già indicato dalla sentenza di rescindente, e almeno per quanto riguarda il reato sub 2) della provvisoria rubrica – solo in via alternativa subordinata, ossia per l’ipotesi di infruttuosità del sequestro diretto riguardante gli immobili sociali.”

(ii) La rimessione al Giudice di merito del concorso tra le modalità di esecuzione delle misure se sostenuto per i diversi reati di bancarotta per distrazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte:

Il Collegio non può tuttavia esimersi dal rilevare che, secondo quanto riferito nell’ordinanza impugnata, il sequestro, diretto, degli immobili sociali – ormai non più in discussione in questa sede – era stato disposto non già ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ossia in rapporto al reato fiscale, ma come ordinario sequestro preventivo rispetto alle bancarotte di cui al capo 1).

La duplice offensività, connessa al concorso di reati, potrebbe semmai legittimare il duplice intervento cautelare.

Sotto questo profilo appare necessario valutare se la necessità del sequestro, disposto per equivalente e sui beni degli amministratori quanto al reato fiscale, possa essere riferita alla diversa funzionalità al reato concorsuale eventualmente posseduta dal sequestro diretto, e al corrispondente vincolo di diversa destinazione relativo ai beni sociali che di quest’ultimoformano oggetto”.
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La norma incriminatrice.

Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento circa il coordinamento tra le modalità di esecuzione del sequestro (diretto e/o per equivalente).  

Cassazione penale sez. V, 01/02/2019, n.8850:

Il valore del sequestro per equivalente prodromico alla confisca d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 12 bis, in relazione al reato di cui all’art. 11, del medesimo decreto deve essere commisurato a quello dei beni fraudolentemente sottratti alle pretese tributarie dello Stato e non già al valore dell’intera pretesa fiscale.

Cassazione penale sez. III, 06/07/2018, n.52166

Nel reato di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, va individuato nel complesso dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale, ossia con riferimento all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili.

Cassazione penale sez. III, 08/05/2018, n.41704:

Il conferimento nel fondo patrimoniale della nuda proprietà di due immobili può concretizzare il reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000. La disposizione citata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Cassazione penale sez. III, 10/05/2018, n.46973:

In tema di reati tributari, è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura “mista”, prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all’accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell’ente.

Cassazione penale sez. III, 19/01/2016, n.4097:

Il sequestro funzionale alla confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria, sicché non sono sottoponibili a tale vincolo i beni futuri, non individuati né individuabili, ma solo quelli che già esistono nella sfera di disponibilità dell’imputato (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che possono considerarsi tali non solo il denaro e i cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche i beni su cui lo stesso possa vantare un potere informale purché diretto, anche se esercitato tramite terzi, ed oggettivo).

Cassazione penale sez. III, 04/04/2012, n.40561:

Riconosciuta la natura criminosa ex art. 11 del D.lgs. 74/2000, della condotta di chi essendo debitore verso l’erario per imposte scadute iscritte a ruolo, al fine di sottrarsi dal pagamento delle stesse rende inefficace la procedura di riscossione coattiva attraverso la formazione di un fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ. con oggetto beni immobili, come nel caso di specie per esempio, in comproprietà con la moglie per una buona parte e di sua esclusiva proprietà nella parte restante

by Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata