Emotrasfusione ed omicidio colposo: va annullata la sentenza di appello che condanna il medico ritenuto responsabile dell’omesso controllo sulle operazione di compatibilità dei campioni sanguinei se la motivazione si fonda su un travisamento della prova.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 44674/2019 – depositata il 04.11.2019, con la quale la Suprema Corte chiamata a scrutinare i profili di colpa ascritti al medico ematologo, ha annullato la sentenza impugnata, ravvisando difformità tra il risultato delle prove assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale  e quanto ricostruito dai Giudici del merito.

Il caso clinico, l’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava prescritto il reato ascritto all’imputata tratta a giudizio nella qualità di responsabile del centro trasfusionale, in concorso con altre persone (tecnico di laboratorio e addetto ai prelievi),  per aver cagionato il decesso del paziente dovuto ad una reazione emotrasfusionale di incompatibilità AB/0, confermando l’impianto accusatorio e  le statuizioni civili relative al pagamento della provvisionale inflitta all’imputata.

In particolare, all’imputata la locale Procura della Repubblica aveva contestato la condotta colposa connessa  all’omessa verifica sulle risultanze derivanti dalle prove di compatibilità, effettuate dal tecnico di laboratorio della struttura, sui campioni ematici prelevati, che venivano erroneamente validate dal sanitario.

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità.

Avvero la sentenza di condanna emessa dalla Corte distrettuale di  Caltanissetta interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, censurando il provvedimento impugnato con plurimi motivi di impugnazione afferenti il travisamento della prova ed il vizio motivazionale in cui erano incorsi i Giudici del merito.

Il Supremo Collegio ha accolto il  ricorso, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello civile competente per nuovo giudizio, attesa l’intervenuta estinzione del reato

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento di particolare interesse per gli operatori che si occupano del diritto penale dei professionisti sanitari.

(i)  La violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.

“Il ricorso é fondato, nei termini e per le ragioni di cui appresso.

In primo luogo, e con precipuo riferimento al primo motivo, deve constatarsi che la Corte nissena, pur dando atto della lagnanza espressa in sede d’appello dalla ricorrente circa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., ha completamente omesso di considerare tale lagnanza.

Invero, sebbene l’addebito si riferisse essenzialmente a una condotta omissiva dell’imputata (riferibile, nell’essenziale, a un suo negligente controllo delle operazioni demandate al tecnico di laboratorio omissis ), la conclusione tratta dalla Corte distrettuale é nel senso di censurare un comportamento commissivo della omissis, la quale in pratica non si sarebbe limitata a validare, con la sua firma, la nota di compatibilità tra il sangue del omissis  e quello A/Rh+ richiesto dall’ospedale, ma avrebbe personalmente compilato tale nota, in base alla quale le prove di compatibilità risultavano confermative della compatibilità tra il sangue A/Rh+ e quello del paziente; nel succinto percorso motivazionale articolato al riguardo, la Corte nissena trae il proprio convincimento – in via logica – esclusivamente dalla constatazione della corretta determinazione del gruppo sanguigno del omissis da parte del omissis, cui pertanto nulla sarebbe imputabile, omettendo per il resto graficamente di argomentare in ordine alla lagnanza sviluppata dalla ricorrente sul punto.”

“Il fatto é che, in base alle ragioni ampiamente ed analiticamente illustrate nel motivo di ricorso in esame, la tesi enunciata nella sentenza impugnata nell’argomentare l’affermazione di responsabilità della d.ssa  omissis presta il fianco a censure, sia sotto il profilo della tenuta logica intrinseca, sia sotto il profilo della corrispondenza alle emergenze probatorie.”

(ii) Il travisamento della prova assunta nel corso del giudizio penale:

E’ ben vero che il tecnico di laboratorio omissis, che aveva ricevuto la richiesta di trasfusione con le provette di sangue prelevato al omissis , aveva correttamente determinato il gruppo sanguigno del paziente (B/Rh+); ma tanto non implicava necessariamente che la d.ssa omissis fosse responsabile della successiva documentazione e validazione delle prove di compatibilità, da lei sottoscritta nell’apposita nota (deponente per la compatibilità del sangue del paziente con il gruppo A/Rh+).

Ed infatti, come si ricava dagli elementi probatori trascritti nel ricorso – e del tutto ignorati dalla Corte nissena, che non li ha neppure confutati -, risulta in primo luogo che il omissis non segnalò alla d.ssa omissis la contraddizione tra il gruppaggio da lui (correttamente) eseguito sul sangue del omissis (risultato B/Rh+) e la richiesta di sangue del gruppo A/Rh+ proveniente dall’ospedale: richiesta che, pure, egli aveva ricevuto (atteso che ad essa erano allegate le provette con il sangue del omissis) e di cui quindi doveva accorgersi.”

Risulta, inoltre, che egli confermò alla d.ssa omissis – incaricata di eseguire un’indagine amministrativa sull’accaduto e sentita come teste dal Tribunale – di avere curato l’esecuzione delle prove di compatibilità (o prove crociate), dispensando erroneamente il siero di un paziente A/Rh+ sulle emazie A. Risulta, infine, che – per come riferito dalla stessa d.ssa omissis- il omissis non ricordava di avere segnalato l’errore nell’esecuzione delle prove di compatibilità alla d.ssa omissis. La quale, pertanto, ebbe a trovarsi nella disponibilità di prove di compatibilità deponenti per la conferma dell’appartenenza del omissis al gruppo A positivo, in linea con la richiesta di trasfusione proveniente dall’ospedale di omissis (riferita, appunto, a sangue A/Rh positivo). Perciò é del tutto incongrua, sul piano della valenza probatoria a carico della omissis, l’asserzione della Corte di merito circa il fatto che non vi sarebbe alcuna prova che fosse stato il omissis a trascrivere erroneamente sulla nota di compatibilità l’emogruppo A/Rh+.

“Ciò premesso, é ben vero che non é consentito sottoporre alla Corte regolatrice una nuova valutazione del materiale probatorio, ove questo sia stato valutato dai giudici di merito in modo non manifestamente incongruo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più recentemente, negli stessi termini, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).. E’ tuttavia anche vero che nella specie deve registrarsi un’ipotesi di vizio di motivazione per travisamento della prova, inteso come palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702).

Tra l’altro, sul punto, la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito diverge in parte anche da quella operata dal Tribunale, che aveva invece riconosciuto la responsabilità dell’omissis nell’esecuzione degli accertamenti a lui demandati, oltreché quella della omissis per omesso controllo dell’intera procedura e, per entrambi, la violazione delle disposizioni contenute nel D.M. in data 3 marzo 2005, recante Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti (con particolare riguardo agli artt. 13 e 14).”

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Riferimento normativo.

Articolo 13 D.M. n. 85 del 3 Marzo 2005, richiesta di sangue ed emocomponenti.

  1. La richiesta di sangue e/o di emocomponenti, contenente le generalità del paziente e l’indicazione alla trasfusione, deve essere firmata dal medico su apposito modulo fornito dalla struttura trasfusionale o su propria carta intestata o su quella della struttura di degenza del ricevente.
  2. La predetta richiesta deve essere di norma accompagnata da un campione di sangue del ricevente per l’effettuazione delle prove di cui al successivo art. 14.
  3. Il campione deve essere raccolto in provetta sterile entro 72 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire l’identità del soggetto cui appartiene e firmato dal responsabile del prelievo. Se il paziente è stato trasfuso da più di 4 settimane, o non è mai stato trasfuso, il campione può essere raccolto entro i 7 giorni precedenti la trasfusione.
  4. La struttura trasfusionale predispone una procedura documentata per la valutazione dell’appropriatezza delle richieste.
  5. Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo di vita per il paziente, deve essere seguita, ai fini della assegnazione e consegna del sangue, la procedura predisposta dal responsabile della struttura trasfusionale per la richiesta nei casi di urgenza e di emergenza.

Articolo 14 D.M. n. 85 del 3 Marzo 2005, prove pretrasfusionali.

  1. La struttura trasfusionale predispone una procedura documentata per l’assegnazione di sangue ed emocomponenti che garantisca presso la struttura l’esecuzione di indagini idonee ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il ricevente.
  2. Per gli emocomponenti contenti emazie, la procedura deve descrivere le modalità con cui vengono effettuate le seguenti indagini: A) Esami sul sangue del donatore: conferma del gruppo AB0 e del tipo Rh (non necessariamente effettuato al momento dell’assegnazione o delle prove pretrasfusionali); B) Esami sul sangue del ricevente: 1) Determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente: nelle procedure non urgenti e ove le condizioni cliniche lo consentano la determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh deve essere effettuata su due campioni di sangue prelevati in due momenti diversi; 2) Ricerca di alloanticorpi irregolari antiemazie volta ad escludere la presenza di anticorpi irregolari di rilevanza trasfusionale. Nel neonato, al primo evento trasfusionale, la ricerca può essere effettuata sul siero materno. La negatività della ricerca anzidetta consente di omettere l’esecuzione delle prove di compatibilità tra i globuli rossi del donatore ed il siero o plasma del ricevente, purché siano state attuate misure volte a garantire la sicurezza trasfusionale. Le predette prove di compatibilità debbono, invece, essere obbligatoriamente eseguite ogni qualvolta siano stati rilevati anticorpi irregolari anti emazie.
  3. Per gli emocomponenti contenenti emazie, la procedura deve descrivere le modalità con cui si assicura che i campioni di sangue del ricevente e quelli relativi ad ogni unità trasfusa vengono conservati per sette giorni dopo la trasfusione.
  4. Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di compatibilità, devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile del prelievo.

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Giurisprudenza di legittimità.

Quadro giurisprudenziale in ordine alla prova decisiva della condotta colposa del sanitario nelle operazioni di accertamento, prelievo e trasfusione di sangue:

Cassazione penale sez. III, 31/01/2018, n.38431:

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. dall’art. 8, comma 1, della l. n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza .

Cassazione penale sez. IV, 10/10/2017, n.50038:

L’errore nella trasfusione di sangue di gruppo diverso al paziente è un errore di gravità tale da dover essere considerato come dotato di “esclusiva forza propria nella determinazione dell’evento” anche rispetto ad un precedente errore medico, conseguendone che il processo causale innescato dalla consegna di sangue di un particolare gruppo destinato ad un paziente diverso dalla vittima è caratterizzato esclusivamente da errori che rappresentano lo sviluppo ulteriore dell’originario iter eziologico.

Tribunale Firenze sez. II, 14/01/2015, n.76:

Il Ministero della salute risponde ex art. 2043 c.c. del danno subito dal paziente contagiato dai virus HIV, HBV e HCV veicolati da emotrasfusione infetta, in ragione dell’omesso esercizio dell’attività di controllo, direttiva e vigilanza su farmaci, sangue ed emoderivati, a cui il Ministero stesso è tenuto per legge.

Cassazione penale sez. VI, 17/03/2015, n.13809:

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Cassazione penale sez. IV, 30/01/2008, n.8615:

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero, assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi dal medico che lo ha preceduto nel turno circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano. (Fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità per omicidio colposo del medico che, in mancanza di ragguagli in merito da parte del collega “smontante”, non si era informato presso il medesimo circa le necessarie modalità di somministrazione di una trasfusione di sangue disposta in precedenza e la cui errata esecuzione aveva in seguito cagionato la morte del paziente).

Cassazione penale sez. IV, 12/07/2006, n.33619:

In relazione al principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Cassazione penale sez. un., 31/05/2000, n.12:

In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle circostanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.

By Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata