Truffe online per vendita di telefoni cellulari: l’unicità del designo criminoso deve essere valutata considerando la peculiare natura telematica delle transazioni.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n.45344/2019, con la quale la Suprema Corte chiamata allo scrutinio di legittimità su una vicenda di truffa consumata con vendite via internet, ha statuito il principio di diritto secondo il quale gli elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso, attuato dall’imputato a discapito degli acquirenti – persone offese dal reato, deve essere valutata sulla base degli indici rivelatori (omogeneità condotta,  contiguità spazio-temporale fra le condotte e sistematicità delle azioni commesse), tenendo conto della specificità del mercato dematerializzato ove si consuma il reato.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata dalla difesa dell’imputato ex art. 671 cod. proc. pen., affinché venisse riconosciuto il vincolo della continuazione tra le diverse condanne definitive per truffa.

La penale responsabilità dell’imputato accertata dai giudici di diversi distretti giudiziari riguardava plurime simulazioni di vendita on line di telefoni cellulari consumate mediante stipulazione di contratti tramite un apposito sito web creato dall’imputato.

Secondo il giudice dell’Esecuzione la distanza temporale tra i fatti ritenuti nelle varie sentenze, i diversi contesti geografici e, soprattutto, le diverse modalità di incasso delle somme (bonifico; postepay, ecc.) da parte dell’imputato, erano elementi di segno contrario rispetto alla invocata unicità del disegno criminoso.

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità

Contro l’ordinanza di rigetto interponeva ricorso per cassazione l’imputato che veniva accolto e per l’effetto, veniva annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona.

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale della sentenza in commento che affrontano il tema dei profili di continuazione sussistenti fra i plurimi reati di truffa giudicati definitivamente.

(i) I principi di diritto che informano l’istituto della continuazione anche in fase di esecuzione:

Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).”

“La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).”

“Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

(ii) L’applicazione del principio al peculiare mercato delle vendite on-line ed il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata:

Ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata, vagliata alla luce dei principi sopra enunciati, non soddisfi i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta dal ricorrente nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen..

Nello specifico, la decisione del tribunale scaligero si palesa illogica già nella parte in cui assegna valenza ostativa all’apprezzamento dell’unicità del disegno criminoso alla consumazione delle truffe in differenti aree del territorio nazionale, connotato che, nel caso in esame, discende dalla peculiare tipologia di attività criminosa piuttosto che dall’estemporaneità dei singoli illeciti.”

Posto, invero, che tutte le imputazioni attengono a contratti stipulati a seguito di offerte in vendita sul sito «omissis », la diversità dei luoghi di commissione del reato va messa in relazione alla natura telematica delle transazioni, che omissis ha sollecitato e concluso grazie alla disponibilità di un apparato strumentale unico, in ipotesi frutto di unitaria e preventiva predisposizione, e senza necessariamente spostarsi dalla propria sede operativa.

Sotto questo profilo, la realizzazione di un sito web sul quale veicolare l’offerta fraudolenta, rivolta ad una platea ab origine indeterminata di acquirenti/vittime, di telefoni cellulari a prezzo apparentemente concorrenziale connota di unitarietà, innanzitutto sul piano organizzativo e tanto più in ragione dell’identità merceologica dei beni falsamente offerti in vendita, la condotta complessiva.

Nel contesto così delineato, la diversità dei mezzi di pagamento utilizzati non appare circostanza decisiva, posto che, peraltro, è consueto, nella pratica commerciale via Internet, che l’acquirente possa servirsi, in via alternativa, di più canali per definire i rapporti negoziali.

Per quanto concerne, poi, il dato cronologico, coglie nel segno il ricorrente nel sottolineare come in un arco complessivo di poco inferiore all’anno si innestano sei diversi episodi — gli ultimi due dei quali già oggetto di contestazione congiunta in sede di cognizione — talora separati l’uno dall’altro da poche settimane (così è, ad esempio, per i reati commessi, rispettivamente, il 30 luglio ed il 14 agosto 2010), ciò che rende plausibile anche l’adozione di soluzioni differenziate in relazione a distinti gruppi di condotte.”

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Riferimento normativo.

Art 640 ter c.p., frode informatica:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti (2) .

Il delitto è punibile a querela [120126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’eta’, e numero 7.

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Giurisprudenza di legittimità in tema di frode informatica.

Cassazione penale sez. II, 17/06/2019, n.30480:

E’ configurabile il reato di cui all’art. 640 ter c.p., se la condotta contestata è sussumibile nell’ipotesi “dell’intervento senza diritto su informazioni contenute in un sistema informatico”. Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi. Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 493 ter c.p. e non quello di frode informatica, il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato.

Cassazione penale sez. II, 29/05/2019, n.26604:

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico risulta integrato dalla condotta di colui che pur essendo abilitato acceda o si mantenga in un sistema informatico protetto, violando le disposizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Tale fattispecie non si confonde o sovrappone a quella di frode informatica, tutelando, le due figure, beni giuridici differenti.

Cassazione penale sez. II, 05/04/2019, n.17318:

In tema di frode informatica, l’installatore di “slot machine” che provveda all’inserimento di schede informatiche dallo stesso predisposte, e tali da alterare il sistema informatico così da eludere il pagamento delle imposte previste con conseguente ingiusto profitto, assume la qualifica di operatore di sistema, rilevante ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 640-ter,  comma 2, c.p.

Tribunale Pescara, 13/03/2018, n.686:

Nelle ipotesi di vendita on line, proprio in virtù dell’impossibilità di accertare, tramite una visione diretta, l’esistenza del bene offerto, l’acquirente è certamente in grado di valutare – alla stregua della media diligenza – come rischiosa l’operazione, e dunque ben può sottrarsi alle possibili conseguenze negative, adottando tutti gli altri strumenti che sorreggono il consumatore nelle vendite on line, quale ad esempio quella di imporre, ove possibile, il pagamento in contrassegno della merce, ovvero adottare comunque dei sistemi particolari di pagamento che garantiscono il rimborso in caso di mancata ricezione della merce (cd. pagamenti Paypal), sistemi che neutralizzano il rischio per l’acquirente e rendono irrilevante la circostanza che il venditore non sia rintracciabile e/o non abbia mostrato prima la merce all’acquirente.

Tribunale Napoli sez. I, 02/11/2018, n.10338:

Non può rispondere di truffa relativa ad un annuncio on-line di casa vacanza, in realtà non disponibile ma per cui sia stato versato un acconto, colui che, al di là della pacifica circostanza di essere l’effettivo titolare della carta Poste pay sulla quale è stata operata la ricarica,  non sia collegabile con la persona di sesso femminile  presentatasi telefonicamente, potendo la carta stessa essere stata oggetto di clonazione da parte di altri; o anche ipotizzando che abbia messo la carta volontariamente a disposizione di terzi, da tale contributo, di per sé, non è desumibile un’ effettiva coscienza e conoscenza dello specifico utilizzo fraudolento che del detto strumento di pagamento poi sarebbe stato fatto.

Ufficio Indagini preliminari Torino, 22/11/2018, n.1776:

In tema di truffe on-line, il luogo di consumazione del reato muta a seconda delle modalità di pagamento imposta alla  vittima. (Nel caso di specie, si trattava di una ricarica poste pay dovendosi pertanto ritenere che il reato di truffa era stato consumato nel luogo ove la vittima aveva effettuato la ricarica).

Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821:

Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on -line.

Cassazione penale sez. I, 13/11/2012, n.11564:

In tema di reato continuato, l’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione per fatti di partecipazione a due associazioni per delinquere finalizzate a traffico degli stupefacenti, sebbene vi fosse contiguità temporale tra i due sodalizi ed una parziale coincidenza spaziale delle condotte).

By Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata