Omesso versamento contributi: l’inadempimento contributivo dovuto alla crisi di impresa non costituisce causa di forza maggiore.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.46454 /2019 – depositata il 15.11.2019, con la quale la Cassazione ha confermato la condanna del contribuente per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ritenendo inapplicabile l’esimente della forza maggiore in relazione allo stato di crisi nel quale versava l’impresa.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Roma dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti  dell’imputato tratto a giudizio perché  in qualità di legale rappresentante di una società di capitali aveva omesso di versare i contributi Inps inerenti i i mesi di febbraio- settembre e dicembre 2010 e febbraio 2011, altresì confermando la penale responsabilità dell’imputato in ordine alle omissioni relative ai periodi di giugno 2009, febbraio- settembre 2010, gennaio- marzo 2011, agosto- dicembre 2011 e gennaio- giugno 2012,  con conseguente rideterminazione della pena

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità.

Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento di particolare interesse per gli operatori del diritto in ambito tributario:

(i) L’inesistente stato di forza maggiore causa di esclusione del reato contestato:

“Relativamente alla crisi d’impresa la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione ha ritenuto che la crisi di liquidità pur sussistente per gli inadempimenti dell’omissis non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all’adempimento degli obblighi contributivi sia per il pagamento delle retribuzioni e sia perché nel periodo in oggetto sono emersi utili anche se modesti. Lo stesso ricorrente poi con il ricorso per cassazione prospetta il pagamento delle retribuzioni come scelta imprenditoriale.”

“Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l’inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 – dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801).”

(ii) La valutazione sul diniego del beneficio di sospensione condizionale della pena:

Relativamente alla questione della sospensione condizionale della pena la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata rilevando la presenza di tre precedenti specifici con la concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre la sentenza esclude la ricorrenza del medesimo disegno criminoso in relazione sia all’assenza di produzione delle condanne e sia per la considerazione delle sedi territoriali diverse di commissione dei reati peraltro in periodi anche distanti da quelli in giudizio. Il ricorso in cassazione generico non si confronta con le suddette motivazioni. Inoltre non risulta rilevante la natura della pena sospesa (pecuniaria o detentiva) ma la sospensione condizionale già concessa per ben tre volte: «Il giudice non ha l’obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio)» (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 – dep. 13/02/2017, Camorani, Rv. 26894701)”

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Quadro giurisprudenziale in ordine agli elementi costitutivi del reato di omesso versamento delle ritenute di cui all’art 81 d.lgs. 638/1983:

Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.41056:

La contestazione e la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, di cui al d.l. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1-bis, conv., con modificazioni, dalla l. n. 638 del 1983, prescindono dall’iscrizione a ruolo dei relativi crediti ai sensi del d.lg. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, perché tale iscrizione attiene al successivo procedimento di riscossione e non può assumere, perciò, rilevanza a fini penali.

Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.31327:

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legale rappresentante della società tenuta agli obblighi contributivi può beneficiare della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, anche nel caso in cui, medio tempore, la società sia stata ammessa al concordato preventivo, eventualmente attivando la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall. al fine di estinguere le passività.

Cassazione penale sez. III, 18/07/2017, n.39072:

In tema di responsabilità per il delitto di cui all’art. 2, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, nel caso in cui deleghi ad altri il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, conserva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo.

Cassazione penale sez. III, 14/04/2015, n.26712:

Risponde del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti il legale rappresentante di una società dichiarata fallita in quanto obbligato, ove non dichiarato fallito personalmente, al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie.

Cassazione penale sez. III, 19/12/2013, n.3705:

il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.

Cassazione penale sez. III, 23/06/2010, n.34619:

Il conferimento dell’incarico ad un professionista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il delitto di cui all’art. 2, l. 11 novembre 1981 n. 638, incombendo sul medesimo l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo.

By Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata