Il reato di omesso versamento dell’Iva sussiste anche in caso di mancata riscossione di crediti vantati verso terzi da parte del contribuente.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.46464/2019 resa in materia di omesso versamento I.V.A.  con la quale la Cassazione ha confermato la penale responsabile del contribuente che aveva omesso il pagamento dell’imposta indiretta, secondo la sua tesi difensiva dovuto all’esistenza di crediti – non riscossi – vantati dall’impresa verso terzi.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Catania riformava parzialmente e limitatamente al trattamento sanzionatorio il provvedimento emesso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art.10 ter d.lgs. 74/2000, contestato al contribuente in riferimento agli omessi versamenti relativi agli anni di imposta 2009 estinto per prescrizione, confermanva0 la condanna inflitta in primo grado per lo stesso reato contestato per l’anno di imposta 2010 con imposta autoliquidata e non versata per  l’importo di euro 298.683,00.

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità.

Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento di interesse per gli operatori di diritto che si occupano del diritto penale tributario.

(i) la punibilità per dolo generico nel reato di omesso versamento dell’Iva e l’applicazione del principio al caso di specie.

Va poi rilevato che l’esistenza di crediti non riscossi non dimostra affatto né l’esistenza di una crisi di liquidità né la mancanza del dolo.

Il debito Iva risulta dalla stessa dichiarazione presentata dal ricorrente; la regola generale prevalente è quella dell’Iva per cassa, cioè quella che collega al pagamento (cfr. l’art. 6 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) l’effettuazione dell’operazione relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui si applica l’imposta sul valore aggiunto.

Ne consegue che il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria (cfr. in tal senso Sez. U. n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 255757). L’imprenditore ha di norma riscosso l’Iva nell’anno 2010 ed è comunque tenuto al pagamento, anche se egli vanti crediti verso terzi, non riscossi, per altri rapporti giuridici”.

“Va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza per il quale il reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all’Erario le somme dovute a titolo di Iva del periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte. La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto. Va poi ribadito che per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto.”

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La norma incriminatrice

Art. 10 ter d.lgs. 74/2000, omesso versamento di IVA:

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

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Quadro giurisprudenziale in ordine agli elementi costitutivi il reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’art 10 ter d.lgs 74/2000:

Cassazione penale sez. III, 16/09/2019, n.45694:

Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell’adozione di provvedimenti da parte del Tribunale.

Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.35193:

In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, previsto e punito dall’art. 10-ter, d.lg. n. 74/2000, l’emissione della fattura, anche se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura, né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo.

Cassazione penale sez. III, 05/06/2019, n.42522:

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10-ter d.lg. n. 74/2000 è richiesto il dolo generico integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità (confermata l’assoluzione del legale rappresentante di una s.p.a. dal reato di omesso versamento dell’i.v.a. L’uomo aveva preferito provvedere al pagamento di fornitori e dipendenti in un’ottica di continuità aziendale; esclusa, nella specie, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, atteso che la scelta dell’imputato di provvedere al pagamento di fornitori e dipendenti rispondeva ad una logica di prosecuzione dell’attività di impresa nella convinzione che tale opzione avrebbe consentito  il conseguimento di ricavi e la produzione utili e, quindi, anche l’adempimento alla scadenza della obbligazione tributaria).

Cassazione penale sez. III, 04/07/2019, n.36709:

In tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’Iva cui al d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della “par condicio creditorum”.

Cassazione penale sez. III, 20/11/2015, n.13218:

La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. potrà ritenersi sussistente solo in presenza del duplice requisito della particolare tenuità della offesa e della non abitualità del comportamento, dovendosi desumere la particolare tenuità della offesa dalle modalità della condotta e dalla esiguità del danno o del pericolo da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.. L’art. 10-ter d.lg. n. 74 del 2000 delinea una fattispecie non particolarmente tenue sotto il profilo oggettivo, in quanto il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità, cosicchè potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un’omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia.

Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906:

In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.(Nella specie la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. stante l’omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4% circa dell’importo della soglia stessa).

Cassazione penale sez. III  12 aprile 2017 n. 39503  

Deve essere confermata la condanna per omesso versamento di IVA se l’imputato non dimostra che la crisi finanziaria sia stata imprevedibile, repentina e che egli, da amministratore, abbia fatto tutto quanto nelle sue disponibilità per evitare l’omissione del versamento.

Cassazione penale sez. III  15 febbraio 2017 n. 35786:

Solo l’omologazione, e non anche la semplice ammissione al concordato preventivo – sia pure intervenuta antecedentemente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta -, può escludere il reato di omesso versamento i.v.a. ex art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000.

Cassazione penale sez. III  15 febbraio 2017 n. 35786 :

Ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente in tema di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e dell’IVA, è sufficiente il consapevole inadempimento, da parte del contribuente, dell’obbligazione tributaria così come risultante dalle dichiarazioni annuali dal medesimo presentate, non essendo necessario che egli sia preventivamente messo a conoscenza della pretesa avanzata dagli organi accertatori in sede amministrativa né che detta pretesa abbia un positivo riconoscimento, attesa l’autonomia del procedimento penale dal procedimento e dal processo tributario.

By Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata