Bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio: è legittima la custodia in carcere disposta nei confronti dell’indagato per i fatti di distrazione e l’occultamento delle scritture contabili della fallita.

Si segnala ai lettori del la recente sentenza n.48244/2019 con la quale la Corte di Cassazione  giudicando in sede cautelare ha confermato la legittimità della misura custodiale in carcere disposta nei confronti del giudicabile indagato per plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

L’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare di merito.

Il Tribunale delle libertà di Lecce confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari in sede per reati di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) e autoriciclaggio contestati all’indagato, che nella qualità di amministratore di due società, dichiarate entrambe fallite nel 2015, distraeva somme di denaro di elevati importi per un ammontare di euro 3.000.000,00 trasferendole in Spagna con lo scopo di avviare ulteriori attività,  il tutto distruggendo le scritture contabili per impedire di ricostruire le vicende societarie, denunciandone falsamente il furto.

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità.

Il Supremo Collegio ha ricorso il ricorso confermando la misura cautelare personale di massimo rigore.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento di maggiore interesse:

(i) La ricostruzione delle condotte e la sussistenza delle esigenze cautelari:

I motivi concernenti le esigenze cautelari sono infondati, giacché nessuna lacuna o illogicità affligge il provvedimento impugnato, con riguardo a tutti e tre i pericula libertatis indicati dall’art. 274 cod. proc. pen..

L’ordinanza, col riferimento all’estrema gravità della condotta, sia per l’ammontare delle distrazioni che per l’occultamento o distruzione delle scritture contabili; col rimarcare la callidità dell’indagato nei denunciare, falsamente, il furto delle scritture contabili; col rilevare la spregiudicatezza dell’indagato, dimostrata dal coinvolgimento della figlia nelle sue spericolate operazioni commerciali, nonostante i rischi a cui la esponeva; col rimarcare la capacità dell’imputato di muoversi, con destrezza, in un contesto sovranazionale, riprendendo all’estero l’esercizio di attività dismesse in Italia, con capitali sottratti alle società italiane; con l’evidenziare che si era dato da fare, già prima di trasferirsi in Spagna, per occultare ogni traccia della sua illecita attività, chiedendo alla segretaria di farsi custode del personal computer societario e di un quaderno contenente dati utili agli accessi sui conti correnti bancari; col descrivere, sulla scorta degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni acquisite, la preparazione della “fuga” in Spagna, insieme alla famiglia, e la difficoltà di assicurarlo alla giustizia italiana, ha fornito, con gli argomenti sopra enunciati, congrua e logica spiegazione sia del pericolo di reiterazione del reato, sia del pericolo di inquinamento probatorio che del pericolo di (nuova) fuga.

A tanto non osta, invero, né il fatto che le società da lui gestite siano fallite, né il fatto che i suoi beni siano sottoposti a sequestro, sia perché nulla è dato sapere circa l’estensione del sequestro operato (l’ordinanza tace sul punto, né il ricorrente fornisce elementi utili al riguardo), sia perché la reiterazione dei reati, della specie di quelli per cui si procede, non richiede affatto l’impiego dì grossi mezzi, assertivamente negati alla disponibilità del prevenuto.”

“Ugualmente assertiva è la deduzione relativa al pericolo di inquinamento probatorio, dal momento l’occultamento (o distruzione) della documentazione contabile non ha affatto consentito agli inquirenti di acquisire “tutta la documentazione necessaria” (tanto, a prescindere dal fatto che gli accertamenti giudiziari non devono riguardare, nella specie, la sola documentazione reperibile, ma tutti gli elementi idonei a far luce sulle attività illecite dell’indagato), mentre priva di rilievo è la deduzione circa la presentazione della denuncia di furto (effettuata dalla moglie dell’indagato), atteso che la compartecipazione alla gestione delle società depone inequivocabilmente per la corresponsabilità nella scelta della strategia idonea a ostacolare l’accertamento degli illeciti perpetrati.”

By Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata