Risponde del danno il medico che esegue l’ecografia morfologica refertando l’assenza di anomalie del feto non perfettamente visibile nell’esame strumentale senza segnalare ai genitori la necessità di esami più approfonditi.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.30727/2019 – pubblicata il 26.11.2019, con la quale la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso profili di responsabilità civile a carico del medico che non aveva segnalato ai genitori del bambino la incompletezza della refertazione dovuta alla posizione del feto durante l’esecuzione dell’esame ecografico.

Il caso clinico, la domanda giudiziale e lo svolgimento dei giudizi di  merito.

La Corte di appello di Roma confermava la decisione assunta dal Tribunale di Cassino di rigetto della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale svolta dagli esercenti la potestà genitoriale sul bambino nei confronti del medico che aveva eseguito l’ecografia morfologica e della struttura presso la quale aveva operato il sanitario.

Secondo quando si ricava dalla lettura della sentenza in commento il bambino all’atto della nascita presentava una evidente e grave malformazione configurante una sindrome facio-auricolo-vertebrale, connotata da marcata asimmetria facciale che, in quanto non diagnostica durante la gravidanza, era stata conosciuta dai genitori solo dopo il parto provocando loro e nell’altro figlio della coppia un grave trauma psichico.

All’esito della espletata CTU sia il Tribunale monocratico, sia la Corte territoriale, avevano escluso profili di responsabilità a carico dei convenuti.

Il rigetto della domanda attrice veniva giustificato dalla mancanza di errori nella esecuzione dell’esame ecografico, affatto evidenziati da parte del perito nel suo elaborato, sia perché non era stata provata la circostanza della volontà dei genitori di interrompere la gravidanza qualora avessero conosciuto della grave malformazione del figlio.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Supremo Collegio ha accolto l’interposto ricorso per cassazione cassando la sentenza impugnata per nuovo giudizio.

Il percorso logico – giuridico del Collegio di legittimità partendo dalla natura della prestazione del sanitario la cui diligenza nell’adempimento della prestazione è quella richiesta al debitore qualificato ex art. 1176, comma 2 cod. civ., giunge ad affermare il seguente principio di diritto:

“il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

Al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l’interruzione della gravidanza (Cass. 15386/2011).

By Claudio Ramelli @ RIPRODUZIONE RISERVATA