La Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale nei reati tributari l’accesso al patteggiamento è escluso solo per le fattispecie connotate da condotta fraudolenta.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.48029/2019 – depositata il 26.11.2019, con la quale la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale ha chiarito che per i reati i reati previsti e puniti dagli artt. 4, 5, 10-bis e 10-ter e art. 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000, l’accesso al rito speciale ex art. 444 c.p.p., non è condizionato all’avvenuto pagamento del debito tributario od al ravvedimento operoso previsti dall’art. 13 comma 2 bis.

L’imputazione e la sentenza di applicazione pena concordata.

Il Tribunale di Brescia decidendo  su concorde richiesta della parti formulata in ordine al contestato reato di omessa presentazione della dichiarazione iva (art.5) e di indebita compensazione (art.10 quater) applicava all’imputato la pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione.

L’impugnazione del PG, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza di applicazione pena interponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con il quale lamentava la illegalità della pena concordata non ricorrendo le condizione di ammissibilità al rito alternativo imposte dall’art 13 d.lgs 74/2000

Il Collegio di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento di maggiore interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia penale-tributaria:

“I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Ciò comporta, come chiarito dalla pronuncia di Questa Terza Sezione n. 38684 del 2018 (in relazione all’omesso versamento iva, ma il discorso vale per tutte le ipotesi di reati di cui all’art. 13 commi 1 e 2 cit.), appresentando il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, ed anche dei reati ex art. 4 e 5 stesso decreto, lo stesso non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili.

Sicché, in altri termini, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati (Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, P.G. in proc. Incerti, Rv. 273607 – 01; Sez. 3, n. 39328 del 17/05/2019, P.G. in proc. Trassinelli, non mass.; Sez. 3, n. 10800, del 23/11/2018, P.G. in proc. Bianconi, non mass.). Ne consegue come nessuna illegalità della pena, presupposto per la stessa ammissibilità del ricorso, sia ravvisabile nella specie.

*****

Rassegna giurisprudenziale in tema di accesso al rito  ex art 444 cod. proc. pen. nei reati tributari:

Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.39328:

“L’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis in quanto il comma 2 di tale articolo fa salvo il precedente art. 13, comma 1, il quale configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili.”

Cassazione penale sez. III, 12/04/2018, n.38684

Per i reati di cui agli artt. 10-bis10-ter e 10-quater, d.lgs. n. 74/2000, l’integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché il ravvedimento operoso costituiscono presupposti per l’assoluzione, ferma restando, in assenza di tali adempimenti, la possibilità di richiedere l’applicazione della pena su patteggiamento.

Cassazione penale sez. VII, 10/03/2017, n.25227:

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità consistente nell’ìntegrale pagamento del debito tributario, contemplata dall’art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non è applicabile al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000.

Cassazione penale sez. III, 01/02/2017, n.15237:

La punibilità per il reato di omesso versamento dell’IVA, previsto dall’art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000, non può essere esclusa per il solo fatto che il contribuente, avendo avuto comunque a disposizione adeguate risorse finanziarie, abbia preferito, al fine di assicurare la “continuità aziendale”, destinarle al pagamento di dipendenti e fornitori anziché all’assolvimento del debito tributario.

Cassazione penale sez. III, 30/03/2016, n.40314:

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015 – per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento.

by Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata

.