La delega di funzioni esclude la responsabilità del datore di lavoro solo se specifica e conferita a soggetto tecnicamente preparato.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n.44141/2019 con la quale la Suprema Corte, affrontando il tema dei reati di evento connessi alla violazione delle norme poste a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha dato continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che interpreta in modo rigoroso l’istituto della delega di funzioni quale causa di esonero della penale responsabilità del datore di lavoro.

L’incidente sul lavoro, l’imputazione ed il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Palermo, riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio (per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo B) della rubrica),  la sentenza resa  dal Tribunale di Agrigento che aveva affermato la penale responsabilità  dei due imputati tratti a giudizio il primo nella  qualità di amministratore unico della società  esercente attività  di supermercati alimentari, il secondo nella qualità di responsabile del punto vendita ove era avvenuto l’incidente sul lavoro causa delle lesioni gravi cagionate del dipendente quale conseguenza  della condotta omissiva connotata da colpa e violazione della normativa antinfortunistica.

Il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza emessa dalla Corte territoriale palermitana ricorreva per cassazione la difesa dell’imputata – datore di lavoro,  articolando plurimi motivi con i quali denunziavano, per quanto di interesse per il presente commento,  vizio di legge e di motivazione impingenti i temi della delega di funzioni e della interruzione del nesso causale dovuta alla condotta abnorme del lavoratore che veniva stigmatizzata quale causa esclusiva dell’evento avverso.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In punto di diritto si riportano i passaggi della motivazione che affrontano il tema della delega di funzioni e della condotta anomala del lavoratore:

(i) La delega di funzioni: l’allegazione del fatto, l’onere della prova e le condizioni richieste dalla norma.   

“Ebbene, in materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).

La decisione risulta, comunque, conforme al principio secondo cui la delega di funzioni- ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv.267319), atteso che i giudici di merito hanno evidenziato che il datore di lavoro si è sostanzialmente disinteressato del controllo delle sue attività, tollerando una prassi mpericolosa attuata in relazione alla pulizia del macchinario tritacarne.

 

(ii) I principi che stigmatizzano la condotta del lavoratore come “abnorme” e le ragioni della esclusione nel caso di specie.

In ordine alla prevedibilità delle circostanze che hanno determinato l’evento lesivo del lavoratore, i giudici dì merito, affermando la non eccentricità e la non imprevedibilità del comportamento del lavoratore, hanno evidenziato come l’operazione intrapresa dall’infortunato costituisse un ordinario accadimento fortuito, verificabile in caso di attività di maldestra rimozione dei residui del trattamento di prodotti alimentari, trattandosi di condotta negligente, seppur anomala, era preventivamente controllabile e intuibile in anticipo.

L’assunto del giudice d’appello è corretto e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222); nello stesso senso, si è affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603).

Pertanto, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore(Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).

A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di tutela approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari. degli obblighi di sicurezza.

Tali disposizioni, infatti, sono dirette a difendere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015,Palazzolo, Rv. 263497).

Orbene, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte territoriale, in linea coi principi sopra richiamati, il comportamento tenuto dal lavoratore non può essere inquadrato nell’ambito delle condotte connotate da esorbitanza, non essendosi realizzato in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto”.

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