Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale se le scritture contabili sono consegnate al commercialista e non dall’amministratore subentrante.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.49134/2019 – depositata il 03.12.2019, con la quale la Suprema Corte, nel  confermare la penale responsabilità del prevenuto, ha dato continuità al rigoroso orientamento circa gli obblighi che incombono sull’amministratore uscente in ordine alla  tenuta, custodia e consegna al nuovo organo amministrativo delle scritture contabili.

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato l’imputato – tratto a giudizio nella qualità di amministratore di diritto e di fatto –  responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Nel corso del processo emergeva che diversi beni sociali non venivano reperiti in sede di inventario fallimentare e che i libri contabili della società erano stati tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e cagionava per effetto delle operazioni dolose il fallimento della società.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza resa  dalla Corte territoriale, la difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di gravame per denunciare altrettanti vizi di legge e di motivazione; segnatamente, per quanto qui di interesse, denunciava la insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere l’imputato, amministratore uscente della società, curato la consegna dei libri sociali in favore di un commercialista.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie dichiarando il ricorso inammissibile nel reato.

Sul punto di diritto oggetto del presente commento la Cassazione, nel rigettare il motivo di ricorso impingente l’errore in cui sarebbe incorso il Collegio di appello nel denegare l’invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,  ha statuito quanto segue:

 “…..sotto il secondo profilo, inoltre (la Corte di Appello), ha ritenuto che la pretesa consegna delle scritture contabili ad un commercialista – che non risulta essere stato il depositario incaricato dalla società fallita e non all’amministratore subentrante (l’originario coimputato Bersani), non fosse idonei ad assolvere ai doveri propri dell’amministratore nella conservazione della documentazione contabile, conformemente all’insegnamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839)”.

by Claudio Ramelli @Riproduzione Riservata