L’indagato nei confronti del quale è stato eseguito il sequestro per equivalente non ha legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro preventivo segregati nel trust.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.49885/2019 – depositata il 10.12.2019, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali, in esito al ricorso proposto dall’indagato che lamentava l’illegittimità della misura ablatoria nella parte in cui aveva interessato alcuni beni ritenuti dal PM nella sua disponibilità che, viceversa, secondo la sua tesi, non potevano essere staggiti perché rifluiti in un trust in epoca precedente alla commissione dei reati in provvisoria contestazione.

L’incolpazione provvisoria ed il giudizio cautelare reale.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame della misura cautelari reali, ha confermato, rigettando il ricorso proposto dagli indagati  il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dei beni, mobili ed immobili, di i tutti soggetti coinvolti, a titolo diverso e per diverse tipologie di reato, in una serie di illeciti, per lo più a carattere tributario, da loro in ipotesi commessi; i beni sequestrati costituirebbero, secondo l’ipotesi accusatoria, il profitto dei reati a ciascuno di costoro provvisoriamente contestati; nel provvedimento cautelare era, altresì, precisato che, laddove non fosse stato possibile eseguire la misura sul profitto dei reati in questione, il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, era da eseguire comunque sui beni degli indagati per i medesimi importi originariamente indicati.

Il ricorso per cassazione, l’esito del giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro il provvedimento del Collegio cautelare leccese con il ricorso interposto da uno degli indagati  si lamentava, tra l’altro, la illegittimità della esecuzione del sequestro su alcuni beni staggiti sui quali, si è sostenuto, non poteva applicarsi la misura ablatoria perché già segregati in un trust.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso e per quanto di interesse per il presente commento ha statuito i seguenti principi:

(i) Sul difetto di legittimazione alla proposizione del riesame.

Si tratta di una censura – afferente alla sola ipotesi di sequestro eseguito in previsione della confisca per equivalente – già articolata in sede di riesame e sotto più profili priva di pregio.

Infatti, per un verso deve convenirsi sul profilo, correttamente valorizzato dal Tribunale, avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva del – omissis – a lamentarsi in ordine al detto sequestro; carenza di legittimazione rilevabile sulla base della stessa prospettazione della vicenda fornita dal ricorrente.

Questi ha infatti, dedotto che i beni non potrebbero essere confiscati in quanto gli stessi sarebbero di pertinenza esclusiva del Trust; da tanto non può, tuttavia, non farsi discendere la conseguenza che questo sarebbe, pertanto, l’unico legittimato a riceverli in restituzione.

Sul punto deve, infatti, rilevarsi che l’eventuale legittimazione dell’indagato ad impugnare il sequestro che sia caduto su di un bene che si prospetta essere di pertinenza di un soggetto terzo è ipotizzabile solo in quanto il ricorrente vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione della impugnazione, interesse che va individuato nel diritto a lui spettante di ricevere, in caso di dissequestro, in beni in questione in restituzione (Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 febbraio 2019, n. 6779). La mancata prospettazione della esistenza di tale interesse da parte del ricorrente, ed anzi la illustrazione di una situazione in forza della quale la esistenza di tale interesse apparirebbe da escludere costituisce di per sé elemento ostativo alla ammissibilità del motivo di impugnazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA