Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali il pagamento delle retribuzioni è provato dalla presentazione dei “modelli DM 10”
Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 50002/2019 – depositata l’11.12.2019, con la quale la Suprema Corte chiamata allo scrutinio di legittimità su una ipotesi di reato cui all’art. 2, comma 1 bis d. Igs. 463/1983 (convert. nella L. 638/1983), ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale la mancata acquisizione nel corso dell’istruttoria dibattimentale della prova certa in ordine all’avvenuto pagamento delle retribuzioni da parte dell’imprenditore – presupposto del reato in contestazione, avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito ad assolvere il giudicabile dal fatto incolpativo a lui ascritto.
La pronuncia in commento che ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale erano stati denunciati plurimi vizi di legge e di motivazione per l’apprezzamento dei quali si rimanda alla lettura della sentenza impugnata, ha confermato l’orientamento di legittimità (vedi anche la sentenza 2565/2019 commentata nel sito il 24 gennaio 2019) che riconosce la dignità di prova sull’avvenuto pagamento delle retribuzioni – presupposto del reato (se non è stata corrisposta la retribuzione non sussiste la condotta omissiva prevista dal reato in parola) ad una serie di prove documentali che normalmente transitano nel fascicolo processuale ad iniziativa del PM specificamente richiamate nei passaggio motivazionale di seguito riprodotto.
(i) Il principio di diritto:
“Vero è che il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente costituisce il presupposto del reato di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali contestato all’imputato per le mensilità di cui all’imputazione e che trattandosi di elemento costitutivo del delitto la dimostrazione della sua sussistenza grava sulla pubblica accusa; tuttavia in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti ben può essere assolto sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali quanto attraverso il ricorso alla prova indiziaria ivi compresa la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10 i quali, attestando le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare degli obblighi contributivi, sono valutabili, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (Sez.3, n. 21619 del 14/04/2015,Rv.263665; Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Rv. 259909).
I suddetti modelli contenenti la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, sulle quali si determinano le quote da versarsi direttamente all’ente previdenziale, risultano compilati direttamente dal datore di lavoro, ragione per la quale si ritiene, secondo l’univoco orientamento di questa Corte, che abbiano natura ricognitiva della situazione debitoria dell’obbligato, la loro presentazione equivalendo all’attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 21619 del 14/04/2015 – dep. 25/05/2015, Moro, Rv. 263665).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi allorquando la suddetta documentazione, anziché provenire dal datore di lavoro, sia generata dalle procedure informatiche dell’INPS, pur sempre sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, trattandosi del risultato, sulla base del sistema UNIEMENS, delle denunce individuali e della denuncia aziendale contenente il riepilogo delle prime. Esattamente come gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale, anche i fac simili, che hanno lo stesso contenuto del DM 10 cartaceo, hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016 – dep. 10/10/2016, Franzoni, Rv. 267781).
(ii) L’applicazione del principio al caso di specie.
“Correttamente la Corte distrettuale ha desunto dalla trasmissione dei modelli DM10 da parte dell’imputato e dalla conferma dell’omesso versamento da parte della funzionaria dell’INPS, sentita come teste, la prova del reato, nessun ulteriore onere probatorio gravando sull’accusa, alla luce della mancata evidenziazione di elementi contrari forniti dalla difesa che peraltro non risulta aver svolto, così come si ricava dai motivi di appello riprodotti nella sentenza impugnata non fatti oggetto di censura, alcuna richiesta volta a sollecitare l’esercizio del potere officioso di rinnovazione istruttoria.
Del tutto irrilevante risulta il numero dei lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata la quale si perfeziona in ragione dell’entità della somma annualmente non versata, indipendentemente dal numero dei dipendenti cui l’omissione è riferita e conseguentemente dai loro nominativi, spettando semmai alla difesa fornire la prova del mancato versamento della retribuzione a taluno di essi o quantomeno dedurre la specifica circostanza impeditiva del perfezionamento del reato. Quanto all’eccepita discrasia tra le somme contestate e quelle riferite dalla funzionaria INPS, trattasi di doglianza meramente fattuale, non risultandone alcuna evidenza dalla sentenza impugnata, né essendo stato riprodotto il contenuto della relativa deposizione o allegato il relativo atto con conseguente carenza sotto tale profilo dell’autosufficienza del ricorso”
by Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA