Sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte: legittimo il sequestro preventivo sui beni dei quali la società abbia la mera disponibilità.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.50458/2019 – depositata il 13.12.19, con la quale la Suprema Corte, scrutinando un’ipotesi di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, ha riaffermato il principio secondo cui la misura ablatoria (provvisoria) può attingere beni altrui dei quali l’impresa collettiva abbia la disponibilità.

Le fasi del giudizio cautelare reale.

Nella fase rescindente che ha preceduto la sentenza in commento, la Corte di Cassazione annullava con rinvio al Tribunale del Riesame di Palermo, la decisione del predetto Collegio cautelare che aveva ritenuto legittimo il sequestro preventivo emesso dal Gip in sede per delitti in provvisoria contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte ex art. 11 d. Lgs. n. 74/2000, determinando il quantum non già sulla base delle somme distratte e sottratte alla garanzia dell’Erario – come dovuto secondo la Cassazione –   bensì sull’ammontare dell’imposta che si assumeva evasa.

Il Tribunale palermitano, nella fase rescissoria del giudizio di rinvio, rigettava comunque la richiesta di riesame confermando il provvedimento genetico cautelare.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la decisone del Tribunale della Libertà interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato  che veniva dichiarato inammissibile dal Supremo Collegio.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento,

Tale assunto, oltre ad essere affetto da genericità, è privo di sostegno giuridico e non è in grado di attingere la questione del quantum debeatur oggetto di giudizio di rinvio, atteso che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 200 n.74, che punisce colui che, al fine di sottrarsi alle imposte, aliena simultaneamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, l’ ”altruità” si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità (Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 17/11/2017, dep. 2018, Tancredi, Rv. 272819: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende detenuto in subaffitto dalla società debitrice).

Ne discende che, non avendo considerato la rilevanza – ai fini del reato contestato – anche dei valori e dei beni rientranti nella disponibilità delle società che operano il trasferimento in favore della (omissis) (nel cui C.d.A. siede l’odierno ricorrente), pur non essendo tali beni e valori di proprietà delle società medesime, il ricorso non è in grado in incidere in alcun modo sulla questione dell’ammontare dei beni fraudolentemente sottratti alle pretese tributarie dello Stato nei confronti delle società (omissis) e (omissis), che formava oggetto della decisione impugnata.”

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La norma incriminatrice

Art. 11 dlgs. 10 marzo 2000, n. 74

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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Arresto giurisprudenziale richiamato nella sentenza in commento.

Cass. Pen. Sez. 3, 17/11/2017, n. 14606

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che punisce colui che, al fine di sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, l'”altruità” si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende detenute in subaffitto dalla società debitrice).

by Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA