Il direttore amministrativo della Residenza Sanitaria Assistenziale non risponde di abbandono di persona incapace se ha posto in essere tutte le azioni utili ad assolvere al dovere di custodia verso i pazienti.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.50944/2019 – depositata il 17.12.2019, con la quale la Suprema Corte, scrutinando una ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 591 cod. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze che riformando quella assolutoria resa in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare di Lucca, aveva ritenuto responsabile di abbandono di persona incapace il direttore amministrativo della Residenza Sanitaria Assistenziale nella cui struttura si era verificato il suicidio di un paziente psichiatrico lanciatosi dal balcone della struttura.
La sentenza è di estremo interesse per gli operatori di diritto che si occupano del diritto penale dei professionisti sanitari sia perché ripercorre i più recenti approdi di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie (condotta materiale attiva o omissiva ed elemento psicologico) – ritenuta non sussistente nel caso di specie, sia per la disamina del perimetro della responsabilità che la legge ascrive al direttore della struttura che risponde di inadempienze amministrative ma non di quelle conseguenti ad iniziative terapeutiche – anche di segno omissivo, tese a prevenire il verificarsi di atti autolesionistici.
by Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA