Aziende agricole ed omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: il solo modello DMAG costituisce ex se prova sufficiente della condotta illecita.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.51214/2019, depositata il 19.12.2019, con la quale la Corte di Cassazione, chiamata a scrutinare la legittimità della sentenza di condanna di un imprenditore del settore agricolo per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ha statuito il principio di diritto secondo il quale è pienamente legittima la scelta del giudice di fondare sul solo modello DMAG la prova degli elementi costituivi del reato.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Catania confermava la condanna inflitta dal locale Tribunale nel procedimento a carico di un imprenditore tratto a giudizio per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, L. n. 638 del 1983.

Il principio di diritto e il giudizio di legittimità.

Contro la decisione della Corte territoriale veniva interposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione nella scelta della Corte di Appello di non accogliere le sue osservazioni critiche circa la decisione del giudice di primo grado di fondare la sentenza di condanna a suo carico sulla mera analisi e lettura del modello DMAG, nonché violazione di legge, con riferimento all’art. 157 c.p., per intervenuta prescrizione del reato in parola, già maturata prima della decisione di secondo grado.

La Corte, nell’accogliere la seconda censura e dichiarare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, dichiarava nel resto inammissibile il ricorso

Di seguito i passi decisivi del ragionamento del Supremo Giudice in punto di condotta materiale:

“5. La sentenza impugnata (e già quella di primo grado) hanno chiarito le ragioni per cui la prova della responsabilità penale dell’imputato potesse fondarsi unicamente sulla documentazione prodotta dal PM, costituita dai modelli DMAG. Come è noto, attraverso il modello DMAG, vengono denunciati trimestralmente i lavoratori occupati alle dipendenze delle aziende agricole e vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi dei lavoratori occupati, ai fini dell’accertamento e della riscossione dei contributi. I dati in esso contenuti, vengono utilizzati da un lato per il calcolo contributivo, esclusivamente a cura dell’Istituto, dall’altro per l’implementazione della posizione assicurativa dei lavoratori, attraverso l’iscrizione negli elenchi nominativi annuali. Con l’applicazione delle disposizioni previste dalla I. 11 marzo 2006, n. 81, dal 1° luglio 2006 anche per questo adempimento è obbligatoria la trasmissione telematica (circolare 2 ottobre 2006, n. 115). Il servizio è rivolto alle aziende agricole che assumono manodopera dipendente a tempo indeterminato e determinato e per la denuncia delle giornate dei compartecipanti individuali. I modelli DMAG si distinguono in Principali (P) e di Variazione (V). Con i modelli Principali (P), vengono dichiarati per la prima volta i dati aziendali, mentre i modelli di Variazione (V) servono a modificare i dati già dichiarati. Allo stato attuale, i modelli di Variazione (V), posso essere utilizzati esclusivamente per denunciare variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni. Eventuali variazioni in diminuzione, vanno richiesti alle sedi competenti. La denuncia è composta principalmente da due parti: a) la prima utilizzata per indicare i dati aziendali completi e fornire le altre informazioni necessarie per il calcolo contributivo, poiché alla presentazione del modello DMAG segue infatti il calcolo dell’importo dovuto e l’invio del modello F24 per il pagamento; b) la seconda predisposta per l’indicazione dei dati occupazionali e retributivi dei lavoratori al fine di implementare le posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. I termini per la presentazione online del modello DMAG a partire dal 4° trimestre 2006 sono: a) I° trimestre: 30 aprile; b) II° trimestre: 31 luglio; e) III° trimestre: 31 ottobre; d) IV° trimestre: 31 gennaio anno successivo. Anche per questo adempimento l’invio online può essere effettuato solo dopo il rilascio del PIN o l’abilitazione alla sezione agricoltura, oltre che direttamente dal datore di lavoro anche dai soggetti inter- , mediari abilitati di cui all’articolo 1, I. 11 gennaio 1979, n. 12 (circolare 12 luglio 2004, n. 32). La domanda deve essere esclusivamente inoltrata online all’INPS attraverso il servizio dedicato ComUnica.

  1. E’ quindi evidente come la sola prova documentale, costituita dall’invio telematico del modello DMAG da parte dell’imprenditore agricolo all’istituto previdenziale, costituisca, ex se, prova sufficiente sia del pagamento delle retribuzioni che dell’effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Tali modelli, formati secondo il sistema informatico, possono quindi essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Nessun dubbio quindi circa la sussistenza.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA