Esclusa la responsabilità del ginecologo se non è provato che la scelta di interruzione volontaria della gravidanza sia dovuta alla omessa prescrizione dell’esame antirosolia.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.51479 – pubblicata il 20/12/2019, con la quale la Suprema Corte Sezione ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di appello, confermativa di quella di primo grado con la quale era stato condannato un ginecologo tratto a giudizio per il reato previsto e punito dall’art. 17 della legge n.194/1978.

Nel caso di specie la colpa professionale veniva ascritta al giudicabile per aver omesso di prescrivere alla paziente desiderosa di procreare, gli esami di routine volti a scongiurare il rischio di malformazioni del feto.

La gestante cui non era stato prescritto il test antirosolia aveva contratto la malattia durante la gravidanza e, conseguentemente, secondo quanto ricostruito nelle conformi sentenze di merito era stato raggiunto il convincimento processuale che a fronte dei rischi che la malattia può comportare al normale sviluppo del nascituro, la paziente aveva deciso di interrompere la gravidanza.

Dalla lettura della sentenza si ricava che nell pronunce di merito dello stesso segno era stata ritenuta provata sia la componente materiale della condotta omessa (mancata prescrizione degli esami) e del rapporto eziologico con l’evento (interruzione della gravidanza), sia l’elemento psicologico del reato ascritto al prevenuto, consistita nella inescusabile negligenza.

Contro la sentenza inflitta in grado di appello dalla Corte distrettuale di Genova la difesa dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi di censura.

Il Collegio di legittimità ha disatteso l’impugnazione del capo di sentenza afferente al tema della colpa scrutinata sulla base della diversa normativa succedutasi nel tempo (Decreto Balduzzi e legge Gelli-Bianco) che, nella fattispecie oggetto disamina, non poteva essere esclusa considerata la grave negligenza riconosciuta nella omissione del sanitario.

Viceversa la Corte del diritto ha accolto il motivo impingente l’omessa motivazione sul nesso causale ravvisando il relativo vizio nella motivazione nella sentenza resa dalla Corte territoriale genovese nella misura in cui in modo assertivo il Collegio di merito aveva confermato la decisione del Tribunale senza confrontarsi con le specifiche doglianza mosse alla sentenza di primo grado con l’atto di appello.

 

Sul punto nella parte motiva della sentenza la Suprema Corte dopo aver richiamato i noti principi del giudizio controfattuale mette in evidenza come la regola di giudizio impone al giudice di merito di tenere in considerazione la possibile interferenza di fattori causali alternativi afferenti nella fattispecie la scelta della gestante di interrompere volontariamente la gravidanza a prescindere dalla omissione del sanitario.

 

Riferimento normativo.

 

Art. 17 L. n. 194/1978.

 

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste

a tutela del lavoro la pena è aumentata.

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Quadro giurisprudenziale in materia al nesso causale nel caso di responsabilità medica.

 

Cassazione penale sez. un., 10/07/2002, n.30328:

 

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità, tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità, razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità, lesiva. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall’omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente).

 

Cassazione penale sez. un., 10/07/2002, n.30328:

 

Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento “hic et nunc”, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. La conferma dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”. L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.

 

Cassazione penale sez. un., 24/04/2014, n.38343:

 

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva consistita nella mancata realizzazione di un impianto antincendio automatico e l’aggravante di cui all’art. 437, comma 2, c.p., alla stregua del giudizio controfattuale per cui, valutate le circostanze concrete in ordine ai necessari tempi di realizzazione, l’impianto non sarebbe stato comunque ultimato in epoca antecedente alla verificazione del disastro).

 

Cassazione penale sez. IV, 09/04/2019, n.24372:

 

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie relativa al decesso di un calciatore durante una partita di calcio, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo nei confronti dei medici intervenuti in soccorso per il mancato impiego del defibrillatore in presenza di una crisi cardiaca in soggetto affetto da cardiomiopatia aritmogena, per non avere i giudici di appello effettuato la concreta valutazione della valenza salvifica da assegnare all’uso del defibrillatore nel quadro patologico presentato dal paziente).

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