La emissione di fatture con partita IVA cessata per intervenuto fallimento dell’impresa non configura automaticamente il delitto previsto dall’art. D.l.vo74.2000.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 51663/2019 – depositata il 23.12.2019, con la quale la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva affermato la penale responsabilità del legale rappresentante di una società emittente fatture ritenute dai Giudici di merito soggettivamente inesistenti perché emesse da un soggetto Iva dichiarato fallito al momento dell’emissione dei documenti fiscali utilizzate da altre società per dedurne il costo.

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Firenze confermava la penale responsabilità dell’imputato tratto a giudizio  per il reato di omesso p. e p. dall’art 8 d.lgs. 74/2000, rideterminando la pena inflitta dal locale Tribunale in ragione della intervenuta prescrizione riferita alle fatture più risalenti.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che le prestazioni dedotte ad oggetto delle fatture non solo erano state effettivamente eseguite (le operazioni oggettivamente esistenti) ma che le stesse neppure potevano essere ritenute con certezza processuale intercorse tra soggetti diversi rispetto a quelli formalmente risultanti nel negozio giuridico fiscale (emittente/utilizzatore).

Il ricorso per cassazione

Contro la sentenza della Corte distrettuale fiorentina interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso osservando che seppure vi sono precedenti giurisprudenziali che non ritengono ostativa alla consumazione del reato la emissione di fattura o documento equipollente da parte di un soggetto la cui partita risultava cessata, nel caso scrutinato non solo da questo dato acquisito al processo poteva ricavarsi la prova di una interposizione soggettiva tale da integrare il reato fiscale in contestazione.

by Claudio Ramelli @ Riproduzione Riservata