Il contratto di affitto azienda realizzato con finalità distrattive integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 038.2020, depositata il 02.01.2020, con la quale la Suprema Corte pronunciandosi su un ricorso per cassazione interposto per l’annullamento di una misura custodiale personale, ha ritenuto legittima la pronuncia di merito (cautelare) anche nella parte in cui aveva ravvisato la gravità indiziaria per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione secondo l’incolpazione provvisoria consumata prima del fallimento ma in previsione dello stesso, mediante la conclusione di un contratto di affitto di azienda, ritenuto prima dal G.i.p. e poi dal Tribunale della Libertà, mero artificio giuridico volto a svuotare la società già decotta delle utilità patrimoniali in danno del ceto creditorio.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la misura cautelare personale degli arresti domiciliari era stata inflitta dal Gip del Tribunale di Siracusa all’amministratore della società fallita per le ipotesi di reato di cui agli artt. 11 d.l.vo 74/2000 e 216 L.F..

L’ordinanza genetica era stata tempestivamente impugnata con la richiesta di riesame e rigettata dal Collegio cautelare di Catania che aveva ritenuto destituite di fondamento le censure articolate dalla difesa del prevenuto sia in ordine alla denunciata insussistenza dei reati in provvisoria contestazione, sia per le esigenze cautelari che avrebbero giustificato la misura restrittiva della libertà personale.

La Suprema Corte ha ritenuto  inammissibili i motivi di ricorso perché devolutivi di questioni di fatto insindacabili in sede di legittimità.

Di seguito si riporta di seguito il passaggio estratto dal compendio motivazionale della sentenza in  commento afferente il tema della bancarotta fraudolenta patrimoniale consumata mediante la conclusione del contratto di affitto di azienda:

“Con il secondo motivo si contesta la natura distrattiva dell’affitto di azienda alla [omissis] s.r.I., che, oltre ad essere remunerativo, consentendo di incassare un canone di 84 mila euro annui, avrebbe una finalità conservativa del patrimonio, consentendo la prosecuzione della fornitura di fusti metallici alla [omissis] s.r.I..

Anche tali doglianze sono inammissibili, proponendo censure ictu culi concernenti la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, oltre che manifestamente infondate.

Al riguardo, è stato già affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841, in una fattispecie in cui l’imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria ed in cui l’affitto d’azienda aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione).

Ciò posto, quello che viene in rilievo non è l’astratta legittimità giuridica della forma contrattuale predisposta per l’affitto d’azienda, bensì la concreta rilevanza distrattiva dell’operazione diretta a svuotare la [omissis] del propriovpatrimonio, dirottando i beni strumentali ad altra società riferibile allo stesso  [omissis] (la [omissis] appositamente costituita venti giorni prima del contratto di affitto), i dipendenti (licenziati e reimpiegati con le medesime mansioni presso la [omissis] ), e le attività, così rendendo la [omissis] una “scatola vuota” gravata soltanto di un imponente passivo (oltre 9 milioni di euro), estromesso dalla cessione alla [omissis].

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA