Rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la qualificazione giuridica della condotta di omesso versamento del prelievo erariale unico da parte del gestore del gioco legalmente autorizzato.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 997.2020, depositata il 13.01.2020, con la quale la VI Sezione della Suprema Corte, ravvisando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualificazione giuridica a attribuire alla condotta omissiva del gestore dell’attività telematica di gioco legalmente autorizzata, ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite Penali affinché La Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole svolga la funzione nomofilattica che gli è propria risolvendo il quesito di diritto di seguito trascritto.

Dalla lettura della sentenza si ricava che la Procura della Repubblica di Roma aveva chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell’imputato incolpato di essersi appropriato, quale legale rappresentante della [omissis] S.r.l. – incaricata della raccolta delle giocate per conto della [omissis] S.p.a., società concessionaria dello Stato per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di cui all’art. 110 T.U.P.S. e della raccolta delle somme derivanti dal gioco sopra indicato – degli importi di Euro 402.127,61 e 23.775,04 di cui aveva il possesso in forza di mandato in data 14/10/2009, costituenti rispettivamente il prelievo erariale unico (PREU) di proprietà della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e il compenso della concessionaria.

Il Tribunale capitolino affermava la penale responsabilità del giudicabile per il reato di peculato a lui ascritto, che veniva confermata dalla Corte di appello di Roma.

Contro la sentenza resa in grado di appello la difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione per denunciare vizio di legge in ordine alla sussistenza del reato proprio per il quale era stata riportata condanna nel doppio grado di merito.

La VI Sezione penale assegnataria del ricorso dapprima ricostruisce l’attuale quale della giurisprudenza di legittimità (anche civile) e di rango costituzionale, per poi rimettere alla decisione delle Sezioni Unite il seguente principio di diritto:

“….Preso atto della compresenza dei due descritti, diversi orientamenti, ciascuno suffragato da plurime conferme e fondati entrambi su presupposti di ordine letterale e sistematico, si impone dunque la devoluzione del ricorso alle Sezioni Unite, perché risolvano il segnalato contrasto e stabiliscano “se l’omesso versamento del prelievo unico erariale (PREU), dovuto sull’importo delle giocate al netto delle vincite erogate, da parte del “gestore” degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del “concessionario” per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, costituisca il delitto di peculato”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA