Responsabilità amministrativa dell’Ente ed estinzione dell’illecito: la cassazione riconosce efficacia interruttiva del termine al mero deposito della richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 1432.2020, depositata il 15 gennaio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto ha sottolineato la diversità della disciplina applicabile alla prescrizione degli illeciti amministrativi commessi dagli enti rispetto all’istituto previsto dal codice penale per l’accertamento della responsabilità personale.
Nel caso di specie, la Procura Generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato persona fisica e dell’ente coimputato, in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato e dell’illecito dipendente da reato.
I Giudici di legittimità ha accolto il ricorso del Pubblico ministero e annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello, in merito alla prescrizione dell’illecito amministrativo.
La Suprema Corte riconosce una violazione di legge nella sentenza di proscioglimento della Corte di appello, nella parte in cui estende l’effetto interruttivo della prescrizione del reato commesso dalla persona fisica, all’illecito amministrativo posto in essere dalla persona giuridica.
Secondo il Collegio del diritto, infatti, in base al combinato disposto degli artt. 22, 59 D.lgs. 231/2001, la richiesta di rinvio a giudizio dell’ente, quale atto di formale contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe il corso della prescrizione, che resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Nel caso oggetto di scrutinio sulla base di tale principio, l’illecito amministrativo dell’ente non risultava quindi estinto per prescrizione alla data della pronuncia della Corte territoriale
Si legga, in tal senso, il seguente passaggio della motivazione della sentenza: <In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio>.
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Riferimenti normativi:
Art. 22 co. 2 D.lgs. 231/2001, prescrizione:
Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59.
Riferimenti giurisprudenziali:
Cassazione penale, Sez. IV, 09/04/2019, n. 30634:
In tema dì responsabilità da reato delle persone, giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente; in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione e a prescindere dalla relativa notificazione, la prescrizione e sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli art. 59 e 22, commi 2 e 4, d.lg. 8 giugno 2001 n. 231.
Cassazione penale, Sez. II, 19/10/2018, n. 52470:
In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.
Cassazione penale, Sez. II, 15/01/2020, n. 1420:
Detta causa di esclusione della punibilità non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell’ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA