Relazione ex art. 33 L.F.: la Cassazione fissa il perimetro della responsabilità per falso ideologico del Curatore fallimentare.

Ai segnala ai lettori del blog la recente sentenza n. 97/2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale i Giudici del diritto in sede di scrutinio di legittimità di una sentenza di secondo grado con la quale era stata confermata la penale responsabilità dell’imputato – curatore fallimentare – tratto a giudizio con l’accusa di falso ideologico, segnano il perimetro della discrezionalità riconosciuta al pubblico ufficiale quando nel  trasmettere al Procuratore della Repubblica la relazione ex art. 33 L.F. esprime le proprie valutazioni sulla sussistenza o meno di reati fallimentari.

La sentenza in commento che ha annullato con rinvio quella impugnata resa dalla Corte territoriale di Napoli è di estremo interesse non solo per gli aspetti processual-penalistici che riguardano il caso di specie, ma anche perché ricostruisce i diversi profili di attività (e quindi di responsabilità) che incombono sul professionista onerato del munus pubblico sia innanzi agli organi della procedura fallimentare, sia davanti a quelli della Giustizia penale (inquirente e giudicante).

By Claudio Ramelli©RIPRODUZIONE RISERVATA