La causa di non punibilità per tenuità del fatto non è compatibile con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.1420.2020, depositata il 15 gennaio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto rievocando il la profonda diversità tra la disciplina applicabile alle persone fisiche e quella che riguarda le persone giuridiche chiamate a rispondere per la colpa organizzativa, ha statuito il principio della inapplicabilità agli enti dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La responsabilità amministrativa degli enti, infatti, come evidenziato dal Collegio del diritto nella parte motiva, rappresenta un tertium genus di responsabilità diversa sia da quella penale sia da quella amministrativa,  il cui accertamento deve essere condotto autonomamente rispetto a quello involgente l’imputato tratto  a giudizio, facendo applicazione dell’apparato normativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Nel caso di specie, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione dell’ente dall’illecito amministrativo ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001, dipendente dal reato presupposto di cui all’art. 256 D.lgs. 152/2006, denunciando vizio di legge per l’erronea estensione all’ente dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

I Giudici di legittimità accogliendo la tesi del PG cassando per l’effetto la sentenza gravata,  hanno sottolineato l’erronea decisione del primo Giudice  che ha  applicato a vantaggio  dell’ente l’art. 131 bis cod. pen., non risultando il fatto tenue annoverato dall’art. 8 D.lgs. 231/2001 tra le cause di esonera da responsabilità della persona giuridica.

Sul punto di diritto oggetto di commento si segnala il seguente passaggio della motivazione del Collegio del diritto: <La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell’ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica (v. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda S.C.A., Rv. 274320). Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso. […] La circostanza, sottolineata dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, che tale causa di esclusione della punibilità non sia contemplata dall’art. 8 d.lgs. 231/2001, che, come evidenziato, prevede i casi di esenzione da responsabilità dell’ente, non consente di ritenere applicabile agli enti la causa di esclusione della punibilità prevista per i reati dall’art. 131 bis cod. pen.>.

 

Riferimenti normativi:

Art. 131 bis cod. pen:

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

 Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Art. 8 D.lgs 231/2001:

  1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
  2. a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
  3. b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
  4. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
  5. L’ente può rinunciare all’amnistia.

 

Riferimenti giurisprudenziali:

Cassazione penale sez. III, 23/01/2019, n.11518:

L’eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., nei confronti dell’autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente ex d.lg. n. 231 del 2001, né all’ente può applicarsi la predetta causa di non punibilità.

Cassazione penale sez. III, 17/11/2017, n.9072:

In tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, qualora nei confronti dell’autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., il giudice deve procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall’accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica.

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