Reati fiscali: le pene accessorie previste dal d.lgs 74/2000 non si applicano se la pena patteggiata è inferiore ai due anni di reclusione.

Si segnala ai lettori del blog per gli importanti effetti applicativi nella quotidiana pratica giudiziaria la sentenza n. 1439/2020 – depositata il 15.01.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione con la quale il Collegio del diritto, dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha statuito il principio dell’inapplicabilità delle pene accessorie se la pena applicata su richiesta delle parti è inferiore ai due anni di reclusione.

Nel caso di specie il Tribunale di Isernia aveva applicato all’imputato su sua richiesta ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., la pena di dodici mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) in relazione al reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 74/2000 ascrittogli per avere, quale amministratore di un società di capitali e a fine di evasione, omesso di presentare la dichiarazione a fini Ires per l’anno 2011, nonostante l’obbligo di versare una imposta per tale anno pari a euro 113.510,00, quindi superiore alla soglia di punibilità.

Contro la sentenza di applicazione pena interponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte d’Appello di Campobasso lamentando la mancata confisca obbligatoria per legge e la omessa applicazione delle pene accessorie previste dall’art. 12 del d.lgs. 74/2000.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pretermessa misura ablatoria dovuta per legge, rigettando, di converso, il motivo di impugnazione teso alla applicazione delle pene accessorie per le ragioni espresse nel passaggio della motivazione di seguito riportato:

“I rilievi sollevati in ordine alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 74/2000, benché ammissibili, atteso che, ai sensi dell’art.448, comma 2 bis, cod. proc. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l’illegalità della pena accessoria omessa, in quanto riconducibile alla ricordata nozione di illegalità della pena (cfr. Sez. 3, n. 28581del 24/05/2019, L., Rv. 275791; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228, cit.), sono manifestamente infondati, in quanto, come sottolineato dal Procuratore Generale presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte, la pena applicata in concreto per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 è inferiore a due anni di reclusione e quindi a essa non poteva conseguire, ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l’applicazione di pene accessorie, posto che tale disposizione prevede espressamente che l’applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, e dunque deve, nel caso in esame, trovare applicazione, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui all’art. 12 d.lgs. 74/2000 (cfr., in tema di pene accessorie conseguenti alla applicazione di pena per il reato di bancarotta, con affermazione di principio applicabile anche alle pene accessorie conseguenti alla applicazione di pena per reati tributari, per la sovrapponibilità delle fattispecie, Sez. 5, n. 24068 del27/04/2016, Mariottini, Rv. 267005; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; v. anche Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA