Sussiste responsabilità penale per omicidio colposo a carico del manutentore della caldaia a gas che non segnala la pericolosa presenza di monossido di carbonio.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 2281.2020 – depositata il 22.01.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che affronta i temi della colpa omissiva e del giudizio logico – giuridico di accertamento del nesso di causalità tra l’omissione della condotta doverosa dovuta e l’evento antigiuridico, facendone applicazione in un processo per omicidio colposo nel quale l’exitus infausto è derivato da intossicazione per monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia non a norma, dalla negligente manutenzione della stessa, nonché dalla omessa segnalazione dei livelli di monossido di carbonio.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, giudicando nuovamente nel merito in fase rescissoria in seguito alla sentenza di annullamento della Cassazione, assolveva due dei tre imputati tratti a giudizio per cooperazione in omicidio colposo per non aver commesso il fatto; per il terzo giudicabile la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere accertata l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato a lui contestato, fatta salva la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili statuita dal primo Giudice in applicazione dell’art. 578 c.p.p..

Contro la sentenza del Collegio milanese veniva interposto ulteriore ricorso in cassazione per elidere il capo di condanna alle statuizioni civili denunziando vizio di legge e di motivazione circa la ritenuta sussistenza del nesso causale allegando il fatto emerso nel corso del processo del contemporaneo malfunzionamento del camino collocato nel medesimo immobile  dal quale sarebbero fuoriusciti fumi potenzialmente letali.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso disattendendo la tesi della difesa di esclusione della responsabilità del prevenuto reo della condotta doverosa omessa (la segnalazione del livello della sostanza tossica), in ragione del concomitante, difettoso, funzionamento del camino presente nell’appartamento.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione  di maggiore interesse della sentenza in commento sul ruolo eziologico della concausa rispetto alla affermata penale responsabilità:

la sentenza impugnata, dato per acclarato che, durante l’intervento del 27/12/2007, era stata rilevata la presenza di monossido di carbonio oltre cinque volte superiore al limite consentito nella canna fumaria, circostanza che, secondo la sentenza impugnata, imponeva, per la pericolosità intrinseca dell’impianto, il fermo dello stesso, cossicchè con la condotta omissiva, negligente del [omissis], consistita nell’omettere di segnalare un valore di emissioni pericoloso, si era inserita nella catena causale che aveva determinato, in contemporanea presenza del funzionamento del camino, la morte.

Aggiungeva che il contemporaneo funzionamento del camino e della caldaia non avrebbe autonomamente portato al decesso del [omissis], se non fosse stato accompagnato dalla condotta omissiva del [omissis]che, avvedendosi dell’elevato monossido di carbonio presente nella caldaia, a seguito del controllo dei fumi, non avvertiva nessuno e non fermava l’impianto.

Per tali ragioni ha ritenuto che la condotta del [omissis] avesse concorso nella causazione dell’evento tanto quanto la compresenza del camino e della caldaia, tanto è vero che se fosse mancata una delle due l’evento non si sarebbe verificato.

In altri termini, la condotta negligente colposa, come accertata ed ascritta al [omissis], era stata una causa concorrente nella causazione del decesso del [omissis] e non una causa sopravvenuta.

Il contemporaneo funzionamento del camino e caldaia non avrebbe causato il decesso in assenza della condotta colposa negligente del [omissis]” .

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA