Reati tributari D.lgs. 74/2000: le nuovi sanzioni introdotte con la novella del 2019.
Si segnala ai lettori del blog il recente decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha apportato modifiche al D.lgs. 74/2000, con specifico riferimento al quadro sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici dallo stesso previste, all’introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001 e all’applicazione dell’istituto della confisca “allargata” disciplinato dal codice penale.
Focalizzando l’attenzione sulle singole fattispecie incriminatrici, l’art. 39 del d.l. incide su tre profili: la cornice edittale; le circostanze attenuanti; le soglie di rilevanza penale degli elementi costitutivi dei delitti (imposta o elementi attivi).
Dal nuovo quadro sanzionatorio emergono due direttive, consistenti l’una nell’inasprimento della risposta sanzionatoria dei reati considerati dal legislatore maggiormente offensivi, attraverso l’innalzamento della cornice edittale e l’abbassamento delle soglie di rilevanza penale degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici; l’altra nella contestuale applicazione di circostanze attenuanti e cause di non punibilità con riguardo alle condotte connotate da un minore disvalore.
In particolare, per quanto concerne i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione infedele (art. 4) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (8), la riforma ha comportato un aumento della sanzione edittale e contestualmente modificato le soglie di rilevanza penale dei relativi elementi costitutivi. Si segnala, inoltre, per quanto concerne la disciplina del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, l’estensione dell’applicazione della causa di non punibilità ex art. 13 co. 2, consistente nel pagamento del debito tributario, conseguente al ravvedimento operoso del soggetto agente prima che l’autore del reato abbia avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali a carico.
Ne consegue il seguente quadro punitivo:
Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: reclusione da 4 a 8 anni; reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni al di sotto della soglia di valore di 100.000 con riguardo all’importo degli elementi passivi indicati nella dichiarazione;
Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: reclusione da 3 a 8 anni;
Art. 4 – Dichiarazione infedele: reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
Art. 5 – Omessa dichiarazione: reclusione da 2 a 5 anni;
Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: reclusione da 4 anni a 8 anni; reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni al di sotto del limite di 100.000 euro con riferimento all’importo fittizio indicato nelle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Art 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili: reclusione da 3 anni a 7 anni.
By Claudio Ramelli@RIPRODUZIONE RISERVATA