Bancarotta fraudolenta patrimoniale: è illegittima presunzione di distrazione bei beni aziendali se il passivo fallimentare è costituito prevalentemente da debiti verso l’Erario.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza di legittimità n. 2708/2020 – depositata il 23.01.2020, con la quale la Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sedimentati in ordine alla prova necessaria a ritenere consumata la condotta distrattiva, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perché carente la motivazione sugli elementi di fatto dai quali ricavare al di là del ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato per la contestata condotta distrattiva.

Nel caso in esame, la Corte di appello di Napoli, riformando integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, condannava il giudicabile per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli dalla Procura partenopea.

La suprema Corte, accogliendo le doglianze articolate dalla difesa del prevenuto circa la carenza di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva espresso graficamente con il dovuto rigore argomentativo le ragioni di dissenso rispetto alla decisione assolutoria assunta dal primo Giudice (violazione dell’obbligo della motivazione rafforzata), ha annullato con rinvio la decisione assunta dalla Corte territoriale.

Di particolare interesse è il passaggio della motivazione – di seguito riprodotto – che stigmatizza il vizio della motivazione sulla distrazione patrimoniale partendo dall’analisi della composizione del passivo fallimentare, le cui componenti non deponevano  a favore dell’acquisto e quindi della presenza di beni aziendali al momento del fallimento, successivamente non rinvenuti dal Curatore:

“…..Al lume di tale richiamo, emerge l’insufficienza dell’apparato argomentativo che correda la sentenza impugnata, quantomeno in ordine alla questione decisiva, congruamente affrontata dal decidente di primo grado, secondo la quale, poiché il passivo ammesso – per Euro 105.543,44 – era costituito da debiti verso Equitalia per tributi non pagati, maggiorati della quota dovuta per interessi e sanzioni – per Euro 30.000,00 -; da un debito nei confronti della Camera di commercio e da un debito verso la Banca Popolare di Ancona per anticipazioni bancarie per Euro 70.000,00, non poteva ritenersi che il mancato pagamento del debito erariale e il mancato rientro delle esposizioni debitorie con istituti di credito integrassero condotte distrattive”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA