E’ sempre reato l’utilizzo del gas metano con aliquota agevolata fuori dai casi tassativi previsti dalla legge.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 2280/2020 – depositata il 22.01.2020, di interesse per gli operatori del diritto che si occupano della materia fiscale e di quelli economici che, come nel caso di specie, svolgono attività che dà accesso alle risorse energetiche con tariffe agevolate.
Nei gradi di merito la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese che aveva affermato la responsabilità penale del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. c) d.lgs. 504/1995, perché, quale legale rappresentante della “[omissis] s.r.l. – sportiva dilettantistica”, destinava ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate (metri cubi 336.524 di gas metano) segnatamente per alimentare zone adibite a terme (spa), non versando l’imposta accertata di euro 60.398,63.
La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione denunciando vizi di legge e di motivazione censurando l’iter logico giuridico seguito dalla “doppia conforme” per la cui cognizione si rimanda alla lettura della sentenza in commento.
La suprema Corte ha rigettato il ricorso con motivazione che fa applicazione dei principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Di particolare interesse è il passaggio della motivazione – di seguito riprodotto – che precisa il perimetro punitivo del reato previsto e punito dall’art. 40, comma 1, lett. c) d.lgs. 504/1995:
“….. La Corte territoriale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato previsto dall’art. 40, comma primo, lett. c) del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 è integrato dalla destinazione di prodotti fiscalmente esenti od ammessi ad aliquote agevolate ad usi diversi da quelli per cui era stata concessa l’esenzione o l’agevolazione, mentre la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile (Sez. 3, n. 24603 del 25/01/2017- dep. 18/05/2017, Blasio, Rv. 270514; Sez. 3, n. 40339 del 27/5/2014, Soccio, Rv. 260647).
La sentenza Blasio, in particolare, ricorda come la condotta di “destinazione” consista nel disporre per l’assolvimento di una determinata funzione, riserbare a una particolare attività o finalità, diversa da quella per la quale era stata accordata l’esenzione o l’agevolazione fiscale, ciò in quanto il legislatore ha inteso anticipare la soglia della tutela penalistica del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, individuato nell’interesse patrimoniale dell’Erario.
Considerati, dunque, tali condivisibili principi, occorre rilevare come risulti accertato in fatto, nel giudizio di merito, che la richiesta per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa gravante sul gas naturale ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 504/1995 era stata richiesta dalla società del ricorrente per l’utilizzazione presso gli impianti sportivi di [omissis] ed [omissis], adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, mentre all’esito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Dogane era emerso che presso gli impianti, oltre a tale attività, veniva svolta anche quella termale, fruibile da ogni utente, anche non iscritto all’associazione, previo pagamento di un corrispettivo in denaro.
Tale ultima attività, osservano i giudici del merito, non poteva essere considerata pertinente a quella sportivo-dilettantistica e, in ogni caso, le agevolazioni erano riservate esclusivamente ad attività senza fine di lucro”.
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La norma incriminatrice.
art. 40, comma 1, lett. c) d.lgs. 504/1995
- E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque (2) :
a ) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici (3) ;
b ) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa (4) ;
c ) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d ) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e ) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f ) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato (5) ;
g ) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
- La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a ) e d ) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e ), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
- Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresi’ come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio (6) .
- Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa (7) .
- Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro (8) .
- Per le violazioni di cui alla lettera c ) del comma 1 se la quantità degli prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (9) .
[1] Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
[2] Alinea modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera oo), numero 1), del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
[3] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
[4] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
[5] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
[6] Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
[7] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
[8] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
[9] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 e successivamente dall’articolo 1, comma 1, lettera oo), numero 2), del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento.
Cassazione penale , sez. III , 25/01/2017 , n. 24603
Il reato previsto dall’art. 40, comma primo, lett. c) del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dall’art. 1, comma primo, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, è integrato dalla destinazione di prodotti fiscalmente esenti od ammessi ad aliquote agevolate ad usi diversi da quelli per cui era stata concessa l’esenzione o l’agevolazione, mentre la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile; quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato proprio attraverso l’utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito.
Cassazione penale sez. III, 27/05/2014, n.40339
In tema di prodotti petroliferi esenti da imposta di fabbricazione o soggetti ad aliquota ridotta, la condotta di “destinazione” di combustibili ad usi diversi da quelli corrispondenti all’accisa di riferimento, prevista come reato dall’art. 40, comma 1, lett. c) d.lg. n. 504 del 1995, anticipando la soglia di tutela, assorbe ed include la successiva utilizzazione per uno scopo diverso del prodotto fiscalmente agevolato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la destinazione all’alimentazione di un autocarro di un quantitativo di gasolio ad uso agevolato agricolo superiore a 100 Kg).
Cassazione penale sez. III, 17/03/2010, n.20359
L’affermazione di responsabilità per il reato di destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi agevolati (art. 23 bis d.l. n. 271 del 1957 conv. in l. n. 474 del 1957), non richiede la prova di quale è stato il diverso uso a cui il prodotto è stato destinato, potendosi derivare tale prova in modo logico ed inequivoco dalla mancata registrazione del prodotto nei registri prescritti, accompagnata dal mancato reperimento dello stesso e dalla mancata conoscenza del suo uso e della sua destinazione a seguito della carenza di ogni indicazione in proposito da parte dell’imprenditore.
Cassazione penale sez. un., 11/04/2006, n.14287
L’utilizzazione di gasolio fiscalmente agevolato per l’abusiva alimentazione di autoveicoli resta estranea alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 40, comma 1, lett. c), d.lg. 504/95, che è integrata dalla differente condotta di destinazione ad usi non consentiti del prodotto fiscalmente agevolato, e cioè dalla condotta di predisposizione delle condizioni per l’attuazione del mutamento di destinazione. Ne consegue che gli autoveicoli abusivamente alimentati non hanno un rapporto qualificato con il reato perché non ne sono gli strumenti di commissione, e non sono pertanto soggetti né a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 44 del citato decreto né a sequestro preventivo.
Cassazione penale sez. III, 27/10/2005, n.44250
In tema di destinazione di prodotti petroliferi, ammessi al pagamento di aliquote ridotte, ad uso diverso da quello consentito, la sussistenza del reato di cui all’art. 40 d.lg. 26 ottobre 1995 n. 504 va individuata non con riferimento ai singoli quantitativi utilizzati, ma con riguardo all’intero ammontare del prodotto destinato, con un’unica determinazione, ad un uso non consentito.
Cassazione penale sez. III, 15/06/2005, n.36969
Il soggetto attivo del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa fissata per legge sugli oli minerali, compreso il gas metano, può essere chiunque, compreso il consumatore che possegga tale bene senza averne titolo ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti. Peraltro, lo stoccaggio del gasolio in luogo diverso da quello autorizzato, in assenza di ulteriori elementi di prova, non costituisce elemento univoco del verificarsi dell’elemento materiale della fattispecie, costituito dalla sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa.
Cassazione penale sez. III, 07/11/1997, n.3725
In tema di mutata destinazione di prodotti petroliferi esenti da imposta di fabbricazione o soggetti ad aliquota ridotta, la rilevanza della condotta, sotto il profilo sanzionatorio, è data dalla abusiva (previa) destinazione del prodotto petrolifero ad uso diverso e non già dall’impiego che, di volta in volta, se ne faccia. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l’accertato diverso utilizzo di 26 litri di gasolio agricolo, essendovi però una assegnazione annua di Kg. 2600, con diversa abusiva destinazione, integrasse la violazione dell’art 23 bis l. 2 giugno 1939 n. 739).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA