L’estinzione del reato tributario per intervenuta prescrizione impone la revoca della confisca disposta dal Giudice di primo grado.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 3458.2020, depositata il 28 gennaio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto si esprime, per quel che qui maggiormente interessa, in merito alla natura dell’istituto della confisca per equivalente ex art. 12 bis D.lgs. 74/2000, in materia di reati tributari.

Nel caso di specie, l’imputato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [omissis] spa, è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Monza dei delitti di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.lgs. 74/2000) e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. 74/2000) e, conseguentemente, condannato alla confisca per equivalente del profitto derivante dalla commissione di tali delitti.

La Corte di appello di Milano proscioglieva il giudicabile pronunciando sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti risultando i reati ascrittigli estinti per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza di primo grado nella parte relativa alla disposizione del provvedimento della confisca per equivalente.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale, lamentando violazione di legge, con riguardo all’omessa revoca del provvedimento di confisca da parte dei giudici di secondo grado.

I Giudici di legittimità, nell’accogliere il motivo di doglianza della difesa del prevenuto, chiariscono la portata applicativa dell’istituto della confisca per equivalente, delineandone contestualmente le differenze rispetto alla confisca diretta.

Invero, precisa la Cassazione, la confisca per equivalente (o valore) ha natura sanzionatoria  ed è  disposta in seguito alla pronuncia di una sentenza di condanna o di patteggiamento, con la conseguenza che l’intervenuta prescrizione del reato, determinandone l’estinzione, rende privo di ragion d’essere il mantenimento del provvedimento ablatorio, il quale non risulterebbe sorretto dalle ragioni punitive che ne costituiscono il presupposto (sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Su questo punto l’istituto della confisca per equivalente di distingue da quello della confisca diretta, la quale, essendo qualificata come misura di sicurezza, può essere disposta indipendentemente dalla condanna del giudicabile.

Si segnala il seguente passaggio della sentenza della Suprema Corte, evocativo di un consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità: < La confisca per equivalente di cui all’art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio e quindi non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena >.

Ciò considerato, la Suprema Corte sul punto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata  disponendo per l’effetto  revoca della  disposta confisca per equivalente, confermando le altre statuizione della Corte territoriale.

La norma:

Art. 12 bis D.lgs.74/2000

  1.   Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
  2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

La giurisprudenza di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 02/10/2019, n.47104

In tema di reati tributari, la confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-ter c.p. e 464-septies c.p.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Cassazione penale sez. un., 26/06/2015, n.31617

Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

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