La Cassazione chiarisce il perimetro della prova scientifica da applicare in termini controfattuali in un caso di morte dovuta alla rottura dell’aneurisma addominale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 3745.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 29 gennaio 2020, con la quale il Collegio del diritto scrutinando un caso di colpa medica precisa il perimetro probatorio della prova scientifica nel giudizio controfattuale della quale il Giudice di merito  deve fare corretta applicazione per accertare o meno la sussistenza nel nesso causale tra condotta omissiva contestata ai sanitari e l’evento infausto.

Nel caso di specie, si è trattato di ricovero ospedaliero di un paziente che lamentava dolori addominali.

In esito agli accertamenti condotti dal personale medico, volti ad effettuare diagnosi differenziali (quali TAC torace, eco-addome, eco-reni, rx addome per escludere, rispettivamente, eventuali embolia polmonare, calcolo e diverticolite), era formulata una diagnosi di diverticolite acuta, successivamente modificata – in ragione del trasferimento del paziente al reparto Chirurgia generale, a causa del peggioramento delle relative condizioni – in aneurisma dell’aorta addominale con rottura e shock franco dovuto a sanguinamento.

All’intervento chirurgico, non tempestivo, seguiva il decesso del paziente.

L’imputazione ed i processi di merito.

La Procura della Repubblica di Roma  all’esito delle indagini preliminare elevava imputazione per omicidio colposo per la quale il Giudice dell’udienza preliminare disponeva il giudizio.

Il Tribunale capitolino assolveva con formula piena gli imputati dal reato di omicidio colposo, ad essi ascritto, in ragione dell’impossibilità di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base del giudizio controfattuale, l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medici e l’exitus infausto.

La sentenza veniva impugnata dalle parti civili costituite e la Corte di appello di Roma adita  riformava integralmente quella di primo grado, ancorché ai soli  effetti civili, in ragione della mancata impugnazione dei capi penali da parte del PM o del PG.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la Corte territoriale ha opinatodiversamente dal primo Giudice ritenendo  che già al momento del primo ricovero del paziente i medici avrebbero dovuto formulare la diagnosi dell’aneurisma dell’aorta addominale e conseguente rottura ed emorragia, sussistendo sin dal principio i sintomi considerati tipici di tale condizione, anziché della diverticolite, inizialmente ipotizzata.

Di conseguenza, il personale sanitario avrebbe dovuto tempestivamente eseguire una TAC addominale per poter individuare con esattezza la grave patologia aortica e disporre l’esecuzione dell’intervento  chirurgico evidentemente ritenuto dal Collegio di merito ancora  salvifico in quella finestra temporale.

Il giudizio di legittimità ed il principio di diritto della Cassazione.

Contro la sentenza di riforma emessa dalla Corte distrettuale romana, proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati articolando plurimi motivi di impugnazione;  per quel che qui maggiormente interessa denunciavano vizio di legge e di motivazione e violazione risultante dal testo della sentenza impugnata, per avere la Corte di appello fondato il proprio giudizio  esclusivamente sulla tesi espressa dal collegio peritale dalla stessa nominato, laddove essa avrebbe dovuto operare un confronto critico con le valutazioni espresse dai consulenti tecnici dell’accusa in primo grado, divergenti da quelle dei primi, in punto di potenziale portata salvifica delle condotte omesse dai medici.

A tal proposito, la Suprema Corte, evocata a dirimere il punto di diritto, chiarisce che, in tema di prova scientifica ed, in particolare, in caso di compresenza di diversi orientamenti da parte dei consulenti e periti, al giudice è demandata una valutazione ponderata degli stessi, che dia conto, in termini razionali, del motivo della scelta di aderire ad un indirizzo scientifico piuttosto che ad un altro.

A ciò si aggiunga che nel caso in esame doveva farsi applicazione del consolidato principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, della  necessaria motivazione rafforzata in caso di “doppia difforme” (riforma in secondo grado della sentenza di assoluzione di primo grado) al quale non si era uniformata il Collegio di merito.

Per questi motivi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile.

Per gli operatori di diritto che si occupano della  materia della responsabilità dei sanitari in materia penale si segnalano i seguenti passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento:

< In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra >……..< Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato >.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA