Legge 157/2019: i reati tributari entrano nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Si segnala ai lettori del blog il recente decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha apportato significative modifiche al D.lgs. 74/2000, inasprendo la cornice sanzionatoria di diverse fattispecie incriminatrici, introducendone alcune nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2001 ed infine prevedendo in alcuni casi l’applicazione dell’istituto della confisca “allargata” disciplinato dal codice penale.
L’attenzione si focalizza, ora, sull’ampliamento dell’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, attraverso l’inserimento dell’art. 25 quinquiesdecies nel D.lgs. 231/2001, ad opera dell’art. 39 del decreto legge 124 del 2019.
Invero, secondo la novella sopra indicata, in caso di accertata responsabilità amministrativa, all’ente si applicano le sanzioni pecuniarie di seguito descritte:
- a) fino a 500 quote per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 co. 1 D.lgs. 74/2000.
- b) fino a 400 quote per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 co. 2 bis D.lgs. 74/2000.
- c) fino a 500 quote per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.lgs. 74/2000.
- d) fino a 500 quote per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 co. 1 D.lgs. 74/2000.
- e) fino a 400 quote per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 co. 2 bis D.lgs. 74/2000.
- f) fino a 400 quote per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 D.lgs. 74/2000.
- g) fino a 400 quote per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.lgs. 74/2000.
E’ inoltre previsto un aumento della pena nella misura di un terzo, qualora la persona giuridica abbia tratto un profitto di rilevante entità dalla commissione del reato.
A ciò si aggiunga l’applicabilità agli enti delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.lgs. 231/2001, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Considerate quindi le conseguenze negative che derivano dalla commissione dei reati tributari per le persone giuridiche, al fine di poter dispiegare una efficace difesa processuale nel caso di imputazione elevata nei confronti dell’ente, appare indispensabile aggiornare i modelli organizzativi in essere ed attuarli efficacemente al fine di prevedere le più adeguate procedure capaci di elidere o quanto meno ridurre il rischio di commissione dei reati sopra elencati, accomunati dalla natura fraudolenta del soggetto attivo del reato.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA